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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 32482/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 22472-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 165/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame dell'ente in epigrafe, ha dichiarato dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], i contributi in relazione al reddito prodotto nell'anno 2010; ha ritenuto, quanto al regime sanzionatorio, applicabile quello di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) della legge nr. 388 del 2000; in estrema sintesi, la Corte territoriale, richiamati i precedenti della Suprema Corte, ha giudicato sussistente l'obbligo di versamento alla [OSCURATO:PERSONA] dei contributi da parte della professionista che, pur iscritta all'albo degli avvocati, non aveva versato il contributo soggettivo alla Cassa, in ragione della misura di reddito prodotto; ha, quindi, ritenuto non prescritto il credito dell'[OSCURATO:PERSONA], in relazione all'anno 2010, dovendo il dies a quo fissarsi al momento della presentazione dei redditi (ovvero al 30.9.2011) e quindi l'avviso bonario, ricevuto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avente valore interruttivo; ha, invece, giudicato non applicabile il regime sanzionatorio previsto per l'evasione fiscale, in difetto di una volontà specifica di sottrarsi alla contribuzione; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, la professionista, articolando un motivo di ricorso; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura speciale; Ric. 2019 n. 22472 sez.

ML - ud. 17-06-2021 -2- la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ. nonché dell'art 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995, per avere la Corte di merito ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione dovesse fissarsi al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e non alla data di scadenza del termine per il versamento dei contributi; in via preliminare, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio, giusta atto di rinuncia depositato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 390 cod.proc.civ; non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]; la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del D.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. nr. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 17 giu 2021.

IL P ENTE [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C RIA oggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 22472-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 165/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame dell'ente in epigrafe, ha dichiarato dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], i contributi in relazione al reddito prodotto nell'anno 2010; ha ritenuto, quanto al regime sanzionatorio, applicabile quello di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) della legge nr. 388 del 2000; in estrema sintesi, la Corte territoriale, richiamati i precedenti della Suprema Corte, ha giudicato sussistente l'obbligo di versamento alla [OSCURATO:PERSONA] dei contributi da parte della professionista che, pur iscritta all'albo degli avvocati, non aveva versato il contributo soggettivo alla Cassa, in ragione della misura di reddito prodotto; ha, quindi, ritenuto non prescritto il credito dell'[OSCURATO:PERSONA], in relazione all'anno 2010, dovendo il dies a quo fissarsi al momento della presentazione dei redditi (ovvero al 30.9.2011) e quindi l'avviso bonario, ricevuto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avente valore interruttivo; ha, invece, giudicato non applicabile il regime sanzionatorio previsto per l'evasione fiscale, in difetto di una volontà specifica di sottrarsi alla contribuzione; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, la professionista, articolando un motivo di ricorso; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura speciale; Ric. 2019 n. 22472 sez. ML - ud. 17-06-2021 -2- la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ. nonché dell'art 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995, per avere la Corte di merito ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione dovesse fissarsi al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e non alla data di scadenza del termine per il versamento dei contributi; in via preliminare, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio, giusta atto di rinuncia depositato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 390 cod.proc.civ; non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]; la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del D.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. nr. 19560 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 17 giu 2021. IL P ENTE [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C RIA oggi