CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01529/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza resa dal locale Tribunale in data 14 aprile 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 189 D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, con sospensione della patente di guida per la durata di un anno. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta violazione di legge in relazione rispettivamente all'affermazione di responsabilità penale a suo carico e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo risulta generico perché privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sostengono la richiesta, non confrontandosi adeguatamente con la decisione impugnata, la cui motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte territoriale, ripercorrendo la motivazione adottata dal giudice di primo grado, conferma che la ricostruzione dei fatti dallo stesso operata risulta obiettiva, calibrata e aderente alle risultanze degli atti, quali le deposizioni dei testi e le riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi. A fronte di tali congrue argomentazioni, il motivo di ricorso non articola alcuna specifica critica, risultando così del tutto generico e pertanto inammissibile (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Quanto al secondo motivo, le argomentazioni dei giudici di merito sono in linea con i principi espressi da questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio di tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essere desumibile e dall'entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sent. n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La Corte di appello, con logica argomentazione, ha ritenuto che il fatto non potesse essere considerato di speciale tenuità, in considerazione della ritenuta gravità della condotta tenuta dall'imputato, produttiva di un serio pericolo per le persone offese. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 dicemb