CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 03917/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. in quanto si tratterebbe di un'ipotesi di reato impossibile, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 della sentenza impugnata); che, invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte territoriale ne ha giustificato il diniego risulta essere esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensor