CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 36382/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 25.2.2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato una istanza del condannato di concessione di una misura alternativa alla detenzione; Rilevato che il provvedimento di rigetto della richiesta di misura alternativa si è fondato sui numerosi precedenti e sulle numerose pendenze di [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla circostanza che egli sia "destinatario di misura di prevenzione della sorveglianza speciale"; Tenuto conto che il ricorso l'avversa, facendo presente che per una delle pendenze (fatti del 2024) [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto poco prima dell'emissione del provvedimento impugnato e che la richiesta di applicazione della misura di prevenzione in realtà è stata rigettata dal Tribunale di Milano; [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, che il ricorso rimane generico, in quanto, pur lamentando che alcuni dati indicati dal Tribunale di sorveglianza non siano conformi al vero, non spiega in che modo ciò abbia rilievo sulla restante parte della motivazione che attesta la pericolosità sociale del condannato, basandosi pur sempre su numerosi precedenti e numerose pendenze; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così