CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 08720/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul regolamento di giurisdizione iscritto al n. 18212/2024 R.G. sollevato dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data18 luglio 2024, nel procedimento iscritto al n. 254/2024 di quell'Ufficio, vertente tra [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indi- cato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; e I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., in proprio e in qualità di procuratore spe- ciale della S.C.C.I. –SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatoe difesodagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, Ema- nuele [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato i seguenti indi- rizzi di posta elettronica certificata: , , e ; e AGENZIA DELLE ENTRATE –[OSCURATO:PERSONA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola FILIPPI, che ha chiesto la dichiarazione della giu- risdizione delGiudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l'Agenzia delle Entrate –Riscossione di [OSCURATO:PERSONA], l'I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e la S.C.C.I. –Società per la [OSCURATO:SOCIETA]., per sentir annullare lecartelle di pagamento notificat e le l'8 maggio e il 29 giugno 2010 per il recupero di contributi previdenzialirelativi agli anni compresi tra il 2004 e il 2008. A sostegno della domanda, la ricorrente dedusse la nullità della cartella, per mancata indicazione del provvedimento su cui erano fondati gli addebiti, l'inosservanza della procedura per l'iscrizione a ruolo, l'illegittimità delle san- zioni applicate, la prescrizione delle annualità 2004 e 2005, la sua errata qua- lificazione come imprenditore agricolo professionalee l'errata quantificazione del credito e delle sanzioni. Si costituì l'INPS, in proprio ed in qualità di mandatario della SCCI, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza del 7 giugno 2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice del lavoro, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, rile- vando che con l'impugnazione della cartella erano stati fatti valere il difetto di legittimazione dell'Istituto ad emetterla e la carenza del titolo esecutivo, e ritenendo applicabile anche ai crediti previdenziali, in quanto prestazioni pa- trimoniali imposte, il principio relativo a quelli tributari, secondo cui, in quanto avente ad oggettoil primo atto in cui viene manifesta ta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un credito ben individuato, l’opposi- zione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa oinvalida notificazione della cartella di pagamento va proposta davanti al giudice tributario. 2. Il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi alla Corte di Giustizia Tri- butaria di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che con ordinanza del 18 luglio 2024 ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la spet- tanza della controversia alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. A fondamento della decisione, il Giudice tributario ha osservato che la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale a mezzo di cartella esattorialeesula dalla sua giurisdizione, non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell’estendere ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali la procedura di riscossione mediante ruolo, espressamente pre- vede che, a fronte della richiesta di contributi previdenziali, il contribuente possa proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro. 3. Nel presente procedimento, si è costituita la ricorrente, che si è ri- messa alla decisione delle Sezioni Unite. Si è costituito inoltre l'INPS, in proprio ed in qualità di rappresentante della S.C.C.I. –Società per la [OSCURATO:SOCIETA]., chie- dendo dichiararsi la giurisdizione del Tribunale ordinario, in funzione di Giu- dice del lavoro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come si evince dalla lettura dell'atto di riassunzione dinanzi alla CGT di primo grado, il giudizio,originariamente promosso dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro, che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ha ad oggetto l'impugnazione di cartelleemesse dall a Agenzia delle Entrate –Riscossione per il pagamento d'importi dovuti in fa- vore dell'INPS a titolo di contributi previdenziali relativi alla [OSCURATO:PERSONA], non versati per gli anni 2004-2009; l'impugnazione è stata proposta sia per vizi di carattere formale, riguardanti la motivazione dell'atto e l'osservanza della procedura per l'iscrizione a ruolo dei crediti, sia per ragioni di ordine sostanziale, concernenti il possesso da parte della ricorrente dei requisiti ne- cessari per la qualificazione come imprenditore agricolo e la quantificazione delle somme dovute. La natura dei crediti riportati nella cartella di pagamento, indiscutibil- mente non aventi carattere tributario in quanto riguardanti somme dovute a titolo di contributi previdenziali, consente di ritenere giustificato il richiamo della CGT al principio, più volte ribadito da queste Sezioni Unite in tema d'im- pugnazione di cartelle esattoriali, secondo cui la controversia avente ad og- getto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio, anche se originata da una pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario e non di quello tributario,non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, riguardante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai con- tributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, a fronte della richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro (cfr. Cass., Sez. Un., 23/06/2010, n. 15168; 18/03/2010, n. 6539; 27/03/ 2007, n. 7399; v. anche Cass., Sez. V, 22/05/2023, n. 14077). Per un verso, infatti, l'art. 2, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicem- bre 2001, n. 448, configurando la giurisdizione tributaria come giurisdizione a carattere generale, che si radica in base alla materia, indipendentemente dalla specie dell'atto impugnato, e si arresta solo di fronte agli atti di esecu- zione forzata, esclude la possibilità di ricondurre a tale giurisdizione le con- troversie come quella in esame, aventi ad oggetto entrate diverse dai «tributi di ogni genere e specie, comunque denominati», menzionati nell'art. 2, com- ma primo, cit., tra i quali non possono in alcun modo essere inclusi i contributi o premi previdenziali, che, pur avendo carattere obbligatorio, non hanno na- tura tributaria.Tale esclusione trova conforto, come si è detto, nel disposto dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, il quale, nel consentire il ricorso alla procedura di riscossione mediante ruolo anche per l'esazione dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che con- tro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione dinanzi al giu- dice del lavoro, in tal modo ribadendo la spettanza al Giudice ordinario della giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione an- che di atti come la cartella esattoriale o l'avviso di mora, che, ancorché fina- lizzati alla riscossione del credito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non sono propriamente annoverabili tra gli atti di esecuzione forzata. Non può quindi condividersi il richiamo del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'o- rientamento di questeSezioni Unite in tema di esecuzione forzata tributaria, secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pa- gamento (o di altro atto prodromico al pignoramento) è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario, ai sensi degli artt. 2, comma primo, e 19 deld.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d .P. R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell'art. 617 cod. proc. civ.,risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (cfr. Cass., Sez. Un., 28/11/2018, n. 30756; 5/06/2017, n. 13913). Tale principio, enunciato con riguardo all'im- pugnazione di un atto sicuramente annoverabile tra quelli di esecuzione for- zata, in quanto costituente il primo atto della procedura esecutiva, pur con- sentendo la proposizione dell'opposizione dinanzi al Giudice tributario, ove la stessa trovi fondamento nell'allegazione di un vizio incidente su un atto pro- dromico all'avvio dell'esecuzione, si riferisce pacificamente ad entrate di na- tura tributaria (nel caso esaminato dall'ordinanza n. 30756 del 2018, le im- poste dovute a seguito di liquidazione della dichiarazione di successione), e non risulta pertanto applicabile alla fattispecie in esame, in cui la notifica delle cartelledi pagamento impugnate ha avuto luogo in funzione della riscossione di contributi previdenziali.2. Il conflitto va pertanto risolto mediante la dichiarazione della giurisdi- zione del Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge, anche per il regolamento delle spese della presente fase.