CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24350/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. in esame il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce che la sentenza n. 35726/2022 con cui il 16 giugno 2022 la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza emessa dalla Corte di appello nei loro confronti il 18 maggio del 2021 avrebbe «erroneamente interpretato il fatto alla base della sentenza di seconde cure», relativo al ruolo svolto dal ricorrente nella esecuzione del reato per il quale è stato condannato. In questa prospettiva si adduce che la Corte di cassazione non ha accolto il suo ricorso per avere, relativamente a una ipotesi di ricostruzione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] alternativa a quello attribuitogli, «erroneamente percepito che l'argomento principale speso dal giudice di merito fosse aggiunta solo retorica e non nucleo essenziale del nuovo percorso giustificativo». 2. Va ribadito che l'errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali la Corte sia incorsa nel leggere gli atti del giudizio di legittimità e deve essere tale da presupporre la esistenza di un fatto la cui realtà è incontrastabilmente esclusa o l'inesistenza di un fatto la cui realtà è invece certa. Inoltre, la inesatta percezione dei dati processuali deve avere prodotto una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore di fatto (Sez. U, n.16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221284; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. 6, n. 14296. del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503). 3. Invece, nel ricorso in esame si deduce che la Corte di cassazione avrebbe errato nella interpretazione della sentenza della Corte di appello così riferendosi a un tipo di errore non riconducibile alla categoria per la quale il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile. Questo, del resto, è reso evidente dal fatto che, circa il punto oggetto del ricorso in esame, la sentenza della Corte di cassazione espressamente valuta «l'ordito motivazionale considerato nel suo complesso» della sentenza della Corte di appello relativamente alla indicazione di [OSCURATO:PERSONA] «come esecutore materiale dell'attentato e non come il guidatore» (pp. 10-11), sicché sta in re Osa che sul punto la sentenza oggetto del ricorso ha sviluppato un ragionamento e non una operazione di mera rilevazione percettiva, in un contesto in cui ha preliminarmente osservato che la Corte di appello si è uniformata alla precedente sentenza della Corte di cassazione intervenuta nel presente processo fondando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] su «una pluralità di elementi e non solo sulla base della cella agganciata». 3. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e dalla inammissibilità deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del