Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18013/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 28/09/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 settembre 2021, la Corte d'appello di Firenze ha riformato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Siena, in data 20 gennaio 2020, affermando la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capi 1 e 2) e di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, nella qualità di legale rappresentante della Futura soc.coop. ari. (capo 6), ed ha condannato l'imputato, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, previo riconoscimento del vincolo della continuazione.

Ha applicato le pene accessorie, di cui all'art. 12 d.lgs. 74/2000, nella durata corrispondente alla pena principale.1.1.

Il Tribunale di Siena aveva prosciolto l'imputato pei» tutti e tre i capi d'imputazione, segnatamente, con riferimento al capo 1), per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, commesso in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; con riferimento ai capi 2) e 6), aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, in relazione alla distruzione o occultamento delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo 2) e della Futura soc.coop. a.r.l. (capo 6), perché il fatto non costituisce reato.

A tale conclusione il giudice di primo grado addiveniva sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato secondo cui le scritture contabili di tutte le società coinvolte nel presente procedimento (non solo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Futura soc.coop. a.r.I., di cui era legale rappresentante, ma anche la SDT soc.coop. a.r.I., di cui era invece legale rappresentante il fratello, [OSCURATO:PERSONA]) erano state da lui depositate nel garage della casa di proprietà della suocera ed erano andate perse a seguito dell'alluvione che notoriamente aveva colpito quei luoghi, assunto che non veniva smentito da altre emergenze processuali e che pertanto veniva posto a fondamento dell'assoluzione dell'imputato.

In accoglimento dell'appello del Pubblico ministero del Tribunale di Siena, la Corte d'appello di Firenze ha ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado, rilevando, anzitutto, con riferimento al capo 1), l'errato computo del termine prescrizionale, stante l'operatività dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000, per cui il reato non poteva dichiararsi prescritto, ritenendo provata la penale responsabilità dell'imputato in ragione del ruolo ricoperto da quest'ultimo, di legale rappresentante nonché gestore di fatto della società, ed in ragione della mancata allegazione di una diversa giustificazione per l'omessa dichiarazione, comprovante il fine di evasione, e della mancata contestazione dell'importo evaso.

Quanto ai reati contestati ai capi 2) e 6), il giudice d'appello non ha condiviso le ragioni poste a base dell'assoluzione per il reato di occultamento delle scritture contabili non ritenendo credibili le dichiarazioni rese dall'imputato con riguardo alla distruzione delle scritture contabili per forza maggiore, trattandosi di una circostanza riferita dal solo imputato, priva di qualsiasi riscontro oggettivo.

D'altra parte, il dolo specifico necessario ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 risultava dimostrato dal contesto fattuale in cui si inseriva la condotta in esame e dal fatto che nessuna delle società coinvolte nel presente procedimento aveva mai assolto all'obbligo tributario.

2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:2.1.

Con il primo motivo, si censura l'omessa motivazione con riguardo alla determinazione della pena base per la violazione ritenuta più grave, pari ad anni due di reclusione, a fronte di una cornice edittale, vigente al tempo della commissione del reato, da uno a tre anni, e dello stato di incensuratezza dell'imputato, non potendosi considerare, a tal fine, l'entità dell'evasione contestata, già apprezzata dal giudice d'appello ai fini del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa censura l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., là dove il giudice d'appello non avrebbe disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a fronte di una sentenza di proscioglimento impugnata dal Pubblico ministero per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.

La Corte territoriale, infatti, sarebbe giunta ad una sentenza di condanna con riguardo ai capi d'imputazione 2) e 6) sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, ritenute non attendibili in quanto prive di qualsiasi riscontro oggettivo, che avrebbe imposto una rinnovazione dell'istruttoria con riguardo all'esame dell'imputato.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa lamenta l'assenza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione per i capi 2) e 6).

Sotto un primo profilo, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe censurabile perché non si confronta con le ragioni addotte dal Tribunale ai fini del proscioglimento, rovesciando la sentenza di primo grado in poche righe, senza alcuno sforzo argomentativo vòlto a far comprendere le ragioni per cui l'imputato, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, debba essere condannato.

Sotto altro profilo, la motivazione incorrerebbe nel vizio di manifesta illogicità laddove, da un lato, non ritiene attendibili le dichiarazioni dell'imputato, dall'altro, individua tra gli argomenti a sostegno della riforma in peius la circostanza che l'imputato avrebbe violato il dovere di corretta custodia della contabilità.

Delle due l'una: o si ritiene attendibile la versione dell'imputato, per cui quest'ultimo avrebbe violato l'obbligo di conservazione, oppure non vi è prova che abbia realmente depositato tali scritture nel garage e che queste siano andate distrutte nell'alluvione.

In definitiva, la sentenza sembrerebbe ritenere responsabile l'imputato per due motivi antitetici, senza offrire alcun chiarimento sul punto.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa deduce la falsa applicazione della norma incriminatrice e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi d'imputazione 2) e 6).Ad avviso della difesa, la Corte territoriale sembrerebbe riconoscere la penale responsabilità dell'imputato alla luce di una condotta, quella di non aver custodito correttamente le scritture contabili, che non risulta menzionata dalla norma incriminatrice in esame, la quale punisce esclusivamente chi occulta o distrugge le scritture contabili obbligatorie per legge.

Tale passa gio della motivazione sarebbe altresì illogico laddove il giudice di seconde cure una norma civilistica, l'art. 2220 cod. civ., che impone un mero dovere di diligenza in ordine alla conservazione delle scritture contabili, all'interno di un precetto penale che non ha niente a che fare con la contestazione mossa all'imputato, il quale, secondo il dettato della Corte, non risponderebbe per la distruzione delle scritture, bensì per la scelta sbagliata del luogo in cui conservarle.

Seguendo tale impostazione, si giungerebbe alla conclusione manifestamente illogica per cui laddove l'imputato avesse scelto di conservare le scritture nei luoghi di pertinenza della società e queste fossero andate distrutte per l'alluvione, egli non risponderebbe del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000.

2.5. Infine, l'ultimo motivo di ricorso censura la mancanza nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico, con riferimento ai capi 2) e 6).

Anzitutto, la difesa evidenzia come il dato da cui prende le mosse il ragionamento del giudice d'appello, ossia il fatto che non è mai stato assolto dalle predette società alcun obbligo tributario, è un dato privo di qualsivoglia fondamento e che, a ben vedere, risulta smentito dagli stessi capi d'imputazione.

Inoltre, il giudice di seconde cure mancherebbe di considerare che, nonostante l'assenza delle scritture, la Guardia di Finanza sarebbe comunque riuscita a ricostruire le operazioni attive e passive, tant'è che i dati relativi all'importo evaso sono particolarmente precisi.

Sul punto, si richiama la giurisprudenza di Questa Corte secondo cui il reato in esame non è configurabile qualora la contabilità sia ricostruibile aliunde (Sez. 3, n. 22126 del 09/02/2016, Wang).

In definitiva, la difesa lamenta la totale assenza nella sentenza impugnata di un'analisi circa la sussistenza o meno del dolo specifico, necessario al fine di integrare il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza va annullata nei termini di cui in motivazione.

Seguendo l'ordine logico dei motivi è fondato il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., là dove il giudice d'appello non avrebbe disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a fronte di una sentenza di proscioglimento impugnata dal Pubblico ministero per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa con riguardo ai capi 2) e 6) - art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

La corte territoriale, in riforma della sentenza di assoluzione che, quanto al reato di occultamento delle scritture contabili, aveva fondato tale epilogo ritenendo di aderire alla giustificazione offerta dall'imputato, secondo cui le scritture contabili delle due società erano state trasferite in un garage dell'abitazione della suocera ed erano andate distrutte in occasione di eventi alluvionali che avevano colpito la zona, ha ritenuto non credibile che la distruzione fosse avvenuta per cause accidentali in quanto proveniente dalle dichiarazioni dell'imputato prive di riscontri oggettivi.

L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotta dalla legge n. 103 del 2017 ha introdotto una nuova ipotesi di ammissione d'ufficio delle prove (art. 190, comma 2, cod. proc. pen.), ma l'ha disciplinata limitando l'obbligo ("dispone") di rinnovazione dell'istruttoria alle seguenti condizioni: a) che il soggetto impugnante sia il pubblico ministero (non, quindi, la parte civile); b) che oggetto dell'impugnazione sia una sentenza di condanna che il giudice di appello riformi in pejus (e non viceversa:Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430 - 01); che i motivi di appello siano "attinenti alla valutazione della prova dichiarativa".

Da tale ultimo inciso la giurisprudenza di legittimità ha tratto la regola implicita secondo la quale il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria solo nel caso in cui intenda riformare in pejus la sentenza impugnata basandosi esclusivamente su una diversa valutazione - rispetto a quella effettuata dal primo giudice - della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività, escludendo tutti quei casi in cui il diverso epilogo sia conseguente ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, o ancora non determinato dalla diversa valutazione della prova dichiarativa non decisiva.

Si è chiarito che in caso di impugnazione della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 02; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, P., Rv. 276318 - 01).

Con riferimento alla necessità di procedere all'esame dell'imputato la giurisprudenza di Questa Corte ha affermato che nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, il giudice di appello ha l'obbligo di procedere all'esame dell'imputato, anche se non sia comparso e non abbia chiesto di essere sentito, nel solo caso in cui effettui un diverso apprezzamento delle dichiarazioni decisive dallo stesso rese in precedenza (Sez. 5, n. 47794 del 11/11/2022, Rv. 283981 - 01).

Tale conclusione deriva dalla sentenza della Corte EDU dell'8 luglio 2021, Maestri c.

Italia.

Con la pronuncia in questione, la Corte EDU ha ribadito i principi affermati dalla propria giurisprudenza, ossia che: a) la Corte di appello - quando deve effettuare una valutazione complessiva, in fatto e in diritto, della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato - non può pronunciarsi su tale materia, a pena di iniquità del processo, senza valutare direttamente gli elementi di prova presentati personalmente dall'imputato al fine di dimostrare di non aver commesso l'illecito penale; b) siffatta conclusione presenta una stretta correlazione con il diritto dell'imputato di essere ascoltato dal giudice che deve pronunciarsi sulla sua colpevolezza; c) con riferimento alla diretta assunzione delle prove da parte del giudice di secondo grado che intenda riformare una pronuncia assolutoria, occorre distinguere il caso in cui la Corte di appello abbia effettivamente svolto una nuova valutazione dei fatti da quello in cui abbia dissentito dal primo giudice solo sull'interpretazione di una questione di diritto e/o sulla sua applicazione a fatti già accertati; d) solo nel primo caso sussiste a carico del giudice di appello l'onere di valutare direttamente la fonte dichiarativa e, nello specifico, di esaminare l'imputato; e) in quest'ultimo caso, non è sufficiente la mera citazione a giudizio in appello e il giudice di secondo grado è tenuto ad approntare tutti gli incombenti idonei al fine di rendere l'atto istruttorio, anche se l'imputato non è comparso e non ha chiesto di rendere dichiarazioni; f) l'imputato non può lamentare la violazione del suo diritto a un processo equo se ha espressamente e inequivocabilmente rinunciato al suo diritto di essere ascoltato dalla Corte di appello, a condizione che abbia avuto la possibilità di presentare tutte le sue argomentazioni difensive; g) la volontaria rinuncia, espressa o tacita, alle garanzie di un processo equo, è certamente ammissibile.

Dunque, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva, sicché la stessa non sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno, ma diversamente, in aderenza ai principi espressi dalla sentenza della Corte EDU Maestri contro Italia, tale obbligo sussiste allorchè l'imputato abbia reso 6 pif dichiarazioni di carattere decisivo che sono state diversamente valutate dai giudici del merito.

Tale è il caso in esame in cui il giudice dell'impugnazione è pervenuto al diverso epilogo di condanna sulla base della diversa valutazione della prova dichiarativa dell'imputato ritenendo non credibili le dichiarazioni rese dall'imputato circa una distruzione delle scritture contabili a lui non imputabile.

La sentenza va pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze.

2. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato e il suo accoglimento comporta il rilievo della prescrizione del reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo 1) - omessa dichiarazione - maturata nelle more del giudizio di legittimità al 1/10/2021, ma non del reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 attesa la natura permanente dello stesso, sicchè la prescrizione maturerà al 14/11/2026.

La sentenza impugnata, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, ha condannato l'imputato, in relazione a tre capi di imputazione, di cui agli artt 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capi 1 e 2) e di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, nella qualità di legale rappresentante della Futura soc.coop. a.r.l. (capo 6), alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, previo riconoscimento del vincolo della continuazione.

La sentenza impugnata ha individuato la pena base per il reato più grave di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nella misura di anni due di reclusione.

I giudici del merito hanno determinato la pena base per il delitto di omessa dichiarazione che, all'epoca dei fatti, era punito con la pena da uno a tre anni di reclusione, non considerando che il reato più grave era quello di cui all'art. 10 - d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 14/10/2016, che è punito da un anno e mesi sei a sei anni di reclusione.

Il calcolo della pena è avvenuto in violazione di legge.

La sentenza va annullata sul punto, ma l'annullamento va disposto senza rinvio poiché nelle more è maturata la prescrizione del solo reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, al 01/10/2021.

3. In conclusione, la sentenza va annullata senza rinvio in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo 1), perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 di cui ai capi 2) e 6).

Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti. 7 )21 P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) perc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 28/09/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 settembre 2021, la Corte d'appello di Firenze ha riformato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Siena, in data 20 gennaio 2020, affermando la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capi 1 e 2) e di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, nella qualità di legale rappresentante della Futura soc.coop. ari. (capo 6), ed ha condannato l'imputato, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, previo riconoscimento del vincolo della continuazione. Ha applicato le pene accessorie, di cui all'art. 12 d.lgs. 74/2000, nella durata corrispondente alla pena principale.1.1. Il Tribunale di Siena aveva prosciolto l'imputato pei» tutti e tre i capi d'imputazione, segnatamente, con riferimento al capo 1), per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, commesso in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; con riferimento ai capi 2) e 6), aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, in relazione alla distruzione o occultamento delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo 2) e della Futura soc.coop. a.r.l. (capo 6), perché il fatto non costituisce reato. A tale conclusione il giudice di primo grado addiveniva sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato secondo cui le scritture contabili di tutte le società coinvolte nel presente procedimento (non solo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Futura soc.coop. a.r.I., di cui era legale rappresentante, ma anche la SDT soc.coop. a.r.I., di cui era invece legale rappresentante il fratello, [OSCURATO:PERSONA]) erano state da lui depositate nel garage della casa di proprietà della suocera ed erano andate perse a seguito dell'alluvione che notoriamente aveva colpito quei luoghi, assunto che non veniva smentito da altre emergenze processuali e che pertanto veniva posto a fondamento dell'assoluzione dell'imputato. In accoglimento dell'appello del Pubblico ministero del Tribunale di Siena, la Corte d'appello di Firenze ha ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado, rilevando, anzitutto, con riferimento al capo 1), l'errato computo del termine prescrizionale, stante l'operatività dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000, per cui il reato non poteva dichiararsi prescritto, ritenendo provata la penale responsabilità dell'imputato in ragione del ruolo ricoperto da quest'ultimo, di legale rappresentante nonché gestore di fatto della società, ed in ragione della mancata allegazione di una diversa giustificazione per l'omessa dichiarazione, comprovante il fine di evasione, e della mancata contestazione dell'importo evaso. Quanto ai reati contestati ai capi 2) e 6), il giudice d'appello non ha condiviso le ragioni poste a base dell'assoluzione per il reato di occultamento delle scritture contabili non ritenendo credibili le dichiarazioni rese dall'imputato con riguardo alla distruzione delle scritture contabili per forza maggiore, trattandosi di una circostanza riferita dal solo imputato, priva di qualsiasi riscontro oggettivo. D'altra parte, il dolo specifico necessario ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 risultava dimostrato dal contesto fattuale in cui si inseriva la condotta in esame e dal fatto che nessuna delle società coinvolte nel presente procedimento aveva mai assolto all'obbligo tributario. 2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:2.1. Con il primo motivo, si censura l'omessa motivazione con riguardo alla determinazione della pena base per la violazione ritenuta più grave, pari ad anni due di reclusione, a fronte di una cornice edittale, vigente al tempo della commissione del reato, da uno a tre anni, e dello stato di incensuratezza dell'imputato, non potendosi considerare, a tal fine, l'entità dell'evasione contestata, già apprezzata dal giudice d'appello ai fini del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa censura l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., là dove il giudice d'appello non avrebbe disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a fronte di una sentenza di proscioglimento impugnata dal Pubblico ministero per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. La Corte territoriale, infatti, sarebbe giunta ad una sentenza di condanna con riguardo ai capi d'imputazione 2) e 6) sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, ritenute non attendibili in quanto prive di qualsiasi riscontro oggettivo, che avrebbe imposto una rinnovazione dell'istruttoria con riguardo all'esame dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa lamenta l'assenza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione per i capi 2) e 6). Sotto un primo profilo, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe censurabile perché non si confronta con le ragioni addotte dal Tribunale ai fini del proscioglimento, rovesciando la sentenza di primo grado in poche righe, senza alcuno sforzo argomentativo vòlto a far comprendere le ragioni per cui l'imputato, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, debba essere condannato. Sotto altro profilo, la motivazione incorrerebbe nel vizio di manifesta illogicità laddove, da un lato, non ritiene attendibili le dichiarazioni dell'imputato, dall'altro, individua tra gli argomenti a sostegno della riforma in peius la circostanza che l'imputato avrebbe violato il dovere di corretta custodia della contabilità. Delle due l'una: o si ritiene attendibile la versione dell'imputato, per cui quest'ultimo avrebbe violato l'obbligo di conservazione, oppure non vi è prova che abbia realmente depositato tali scritture nel garage e che queste siano andate distrutte nell'alluvione. In definitiva, la sentenza sembrerebbe ritenere responsabile l'imputato per due motivi antitetici, senza offrire alcun chiarimento sul punto. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa deduce la falsa applicazione della norma incriminatrice e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi d'imputazione 2) e 6).Ad avviso della difesa, la Corte territoriale sembrerebbe riconoscere la penale responsabilità dell'imputato alla luce di una condotta, quella di non aver custodito correttamente le scritture contabili, che non risulta menzionata dalla norma incriminatrice in esame, la quale punisce esclusivamente chi occulta o distrugge le scritture contabili obbligatorie per legge. Tale passa gio della motivazione sarebbe altresì illogico laddove il giudice di seconde cure una norma civilistica, l'art. 2220 cod. civ., che impone un mero dovere di diligenza in ordine alla conservazione delle scritture contabili, all'interno di un precetto penale che non ha niente a che fare con la contestazione mossa all'imputato, il quale, secondo il dettato della Corte, non risponderebbe per la distruzione delle scritture, bensì per la scelta sbagliata del luogo in cui conservarle. Seguendo tale impostazione, si giungerebbe alla conclusione manifestamente illogica per cui laddove l'imputato avesse scelto di conservare le scritture nei luoghi di pertinenza della società e queste fossero andate distrutte per l'alluvione, egli non risponderebbe del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000. 2.5. Infine, l'ultimo motivo di ricorso censura la mancanza nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico, con riferimento ai capi 2) e 6). Anzitutto, la difesa evidenzia come il dato da cui prende le mosse il ragionamento del giudice d'appello, ossia il fatto che non è mai stato assolto dalle predette società alcun obbligo tributario, è un dato privo di qualsivoglia fondamento e che, a ben vedere, risulta smentito dagli stessi capi d'imputazione. Inoltre, il giudice di seconde cure mancherebbe di considerare che, nonostante l'assenza delle scritture, la Guardia di Finanza sarebbe comunque riuscita a ricostruire le operazioni attive e passive, tant'è che i dati relativi all'importo evaso sono particolarmente precisi. Sul punto, si richiama la giurisprudenza di Questa Corte secondo cui il reato in esame non è configurabile qualora la contabilità sia ricostruibile aliunde (Sez. 3, n. 22126 del 09/02/2016, Wang). In definitiva, la difesa lamenta la totale assenza nella sentenza impugnata di un'analisi circa la sussistenza o meno del dolo specifico, necessario al fine di integrare il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza va annullata nei termini di cui in motivazione. Seguendo l'ordine logico dei motivi è fondato il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., là dove il giudice d'appello non avrebbe disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a fronte di una sentenza di proscioglimento impugnata dal Pubblico ministero per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa con riguardo ai capi 2) e 6) - art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. La corte territoriale, in riforma della sentenza di assoluzione che, quanto al reato di occultamento delle scritture contabili, aveva fondato tale epilogo ritenendo di aderire alla giustificazione offerta dall'imputato, secondo cui le scritture contabili delle due società erano state trasferite in un garage dell'abitazione della suocera ed erano andate distrutte in occasione di eventi alluvionali che avevano colpito la zona, ha ritenuto non credibile che la distruzione fosse avvenuta per cause accidentali in quanto proveniente dalle dichiarazioni dell'imputato prive di riscontri oggettivi. L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotta dalla legge n. 103 del 2017 ha introdotto una nuova ipotesi di ammissione d'ufficio delle prove (art. 190, comma 2, cod. proc. pen.), ma l'ha disciplinata limitando l'obbligo ("dispone") di rinnovazione dell'istruttoria alle seguenti condizioni: a) che il soggetto impugnante sia il pubblico ministero (non, quindi, la parte civile); b) che oggetto dell'impugnazione sia una sentenza di condanna che il giudice di appello riformi in pejus (e non viceversa:Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430 - 01); che i motivi di appello siano "attinenti alla valutazione della prova dichiarativa". Da tale ultimo inciso la giurisprudenza di legittimità ha tratto la regola implicita secondo la quale il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria solo nel caso in cui intenda riformare in pejus la sentenza impugnata basandosi esclusivamente su una diversa valutazione - rispetto a quella effettuata dal primo giudice - della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività, escludendo tutti quei casi in cui il diverso epilogo sia conseguente ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, o ancora non determinato dalla diversa valutazione della prova dichiarativa non decisiva. Si è chiarito che in caso di impugnazione della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 02; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, P., Rv. 276318 - 01). Con riferimento alla necessità di procedere all'esame dell'imputato la giurisprudenza di Questa Corte ha affermato che nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, il giudice di appello ha l'obbligo di procedere all'esame dell'imputato, anche se non sia comparso e non abbia chiesto di essere sentito, nel solo caso in cui effettui un diverso apprezzamento delle dichiarazioni decisive dallo stesso rese in precedenza (Sez. 5, n. 47794 del 11/11/2022, Rv. 283981 - 01). Tale conclusione deriva dalla sentenza della Corte EDU dell'8 luglio 2021, Maestri c. Italia. Con la pronuncia in questione, la Corte EDU ha ribadito i principi affermati dalla propria giurisprudenza, ossia che: a) la Corte di appello - quando deve effettuare una valutazione complessiva, in fatto e in diritto, della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato - non può pronunciarsi su tale materia, a pena di iniquità del processo, senza valutare direttamente gli elementi di prova presentati personalmente dall'imputato al fine di dimostrare di non aver commesso l'illecito penale; b) siffatta conclusione presenta una stretta correlazione con il diritto dell'imputato di essere ascoltato dal giudice che deve pronunciarsi sulla sua colpevolezza; c) con riferimento alla diretta assunzione delle prove da parte del giudice di secondo grado che intenda riformare una pronuncia assolutoria, occorre distinguere il caso in cui la Corte di appello abbia effettivamente svolto una nuova valutazione dei fatti da quello in cui abbia dissentito dal primo giudice solo sull'interpretazione di una questione di diritto e/o sulla sua applicazione a fatti già accertati; d) solo nel primo caso sussiste a carico del giudice di appello l'onere di valutare direttamente la fonte dichiarativa e, nello specifico, di esaminare l'imputato; e) in quest'ultimo caso, non è sufficiente la mera citazione a giudizio in appello e il giudice di secondo grado è tenuto ad approntare tutti gli incombenti idonei al fine di rendere l'atto istruttorio, anche se l'imputato non è comparso e non ha chiesto di rendere dichiarazioni; f) l'imputato non può lamentare la violazione del suo diritto a un processo equo se ha espressamente e inequivocabilmente rinunciato al suo diritto di essere ascoltato dalla Corte di appello, a condizione che abbia avuto la possibilità di presentare tutte le sue argomentazioni difensive; g) la volontaria rinuncia, espressa o tacita, alle garanzie di un processo equo, è certamente ammissibile. Dunque, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva, sicché la stessa non sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno, ma diversamente, in aderenza ai principi espressi dalla sentenza della Corte EDU Maestri contro Italia, tale obbligo sussiste allorchè l'imputato abbia reso 6 pif dichiarazioni di carattere decisivo che sono state diversamente valutate dai giudici del merito. Tale è il caso in esame in cui il giudice dell'impugnazione è pervenuto al diverso epilogo di condanna sulla base della diversa valutazione della prova dichiarativa dell'imputato ritenendo non credibili le dichiarazioni rese dall'imputato circa una distruzione delle scritture contabili a lui non imputabile. La sentenza va pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze. 2. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato e il suo accoglimento comporta il rilievo della prescrizione del reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo 1) - omessa dichiarazione - maturata nelle more del giudizio di legittimità al 1/10/2021, ma non del reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 attesa la natura permanente dello stesso, sicchè la prescrizione maturerà al 14/11/2026. La sentenza impugnata, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, ha condannato l'imputato, in relazione a tre capi di imputazione, di cui agli artt 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capi 1 e 2) e di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, nella qualità di legale rappresentante della Futura soc.coop. a.r.l. (capo 6), alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, previo riconoscimento del vincolo della continuazione. La sentenza impugnata ha individuato la pena base per il reato più grave di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nella misura di anni due di reclusione. I giudici del merito hanno determinato la pena base per il delitto di omessa dichiarazione che, all'epoca dei fatti, era punito con la pena da uno a tre anni di reclusione, non considerando che il reato più grave era quello di cui all'art. 10 - d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 14/10/2016, che è punito da un anno e mesi sei a sei anni di reclusione. Il calcolo della pena è avvenuto in violazione di legge. La sentenza va annullata sul punto, ma l'annullamento va disposto senza rinvio poiché nelle more è maturata la prescrizione del solo reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, al 01/10/2021. 3. In conclusione, la sentenza va annullata senza rinvio in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo 1), perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 di cui ai capi 2) e 6). Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti. 7 )21 P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) perc
Sentenza Cassazione n. 18013/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris