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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 21997/2023

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- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1974/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA].r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresen- tante,elett.te domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 34/b , presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to SER- GIOPAPARO; -controricorrente - Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza n. 2476/2019 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZEdepositatail 5/11/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereDott.

MARCO DELL’UTRI;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 5/11/2019, la Corte d’appello di Firenze haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, rile- vatala validità e l’efficacia della disdetta comunicata dalla società lo- catrice,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla conduttrice, R oberto Bia- gini s.r.l., ha accertato l’intervenuta scadenza, alla data del 30/09/2017,del contratto di locazione ad uso diverso da quello di abi- tazioneconcluso tra le parti; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sot- tolineatocome la disdetta contrattuale inviata dalla società locatrice alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dovesse ritenersi piena- mente valida, efficace e tempestiva, atteso che la [OSCURATO:PERSONA]- nanziarias.p.a. aveva effettivamente inviato detta disdetta p resso la sedelegale della società conduttrice, nonostante quest’ultima, proprio indata 20/4/2016 (ossia nello stesso giorno in cui la locatrice aveva inviatola disdetta), avesse trasferito altrove detta sede legale; alriguardo, la circostanza che la Bi agini s.r.l. non avesse compro- vatol’avvenuta tempestiva iscrizione nel registro delle imprese del tra- sferimentodella sede legale prima dell’ invi o del la disdetta contrattuale pressol’originaria sede legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era valsa a escluderel’opponibilità di tale variazione nei confronti della locatrice; peraltro, la circostanza che la missiva contenente tale disdetta fosse stata ritirata, in data 28/4/2016, dal titolare dello studio com- mercialisticopresso il quale era stata collocata la precedente sede le- gale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., valeva a confermare per altra via la correttezzadel recapito della disdetta presso la sede legale della con- duttrice,dovendo ritenersi del tutto indifferente la circostanza dell’av- venutapregressa inter ruzione dei rapporti professionali tra la [OSCURATO:PERSONA]8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il titolare del ridetto studio commercialistico, mai ade- guatamente portata a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. pro pone ri- corsoper cassazione sulla base di sette motivi d’impugnazione; laPalazzo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c. ed il PubblicoMinistero presso la Corte non ha depos itato conclusioni; laRoberto [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria , provvedendo altresì alla produzione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. , della sentenza di primo grado emessa sul giudizio di querela di falso intercorso tra le parti , dell’atto di citazione per revocazione della sentenza qui impugnata e dell’ordinanzacon la quale la C orte d’appello di Firenze ha sospeso il giudizioper revocazione ; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione degli art t. 1334, 1335 e 2193c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la societàlocatrice avesse effettivamente comunicato la disdetta del con- trattodi locazione concluso tra le parti presso l ’indirizzo effettivo della societàconduttrice, tale essendo , secondo la società ricorrente , quello identificabileal momento del recapito della comunicazione e non già quelloesistente al momento della spedizione (con la conseguente in- sussistenza,nella s pecie, dei presupposti per l’applicazione della pre- sunzionedi cui all’art. 1335 c.c.); e per aver omesso di rilevare come, una volta iscritto il trasferimento della sede legale di una società di capitalinel registro delle imprese (come avvenuto nel caso di specie), cessiogni legame con la precedente sede legale, salva la prova con- traria, da porsi a carico del mittente, della persistente possibilità di avvalersidella presunzione di cui all’art. 1335 c.c., a nulla rilevan do lo Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri statosoggettivo del mittent e che confidi nel mantenimento della me- desimasede legale della società destinataria anche nel periodo inter- correntetra la spedizione della comunicazione ed il suo recapito; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come , attraverso la proposizione d e lla censura in esame, la società ricorrente ponga , in linea preliminare, la risolu- zionedella questione concernente l’ esatta identificazione concettuale della nozione , r a tione temporis , d ell’ indirizzo del destinatario di una comunicazione,ai sensi e per gli effetti di cui a ll’art. 1335 c.c. ; in particolare, il punto controverso risulterebbe co nsistere nell’eventualeidentificazione di tale indirizzo con quello del destinatario almomento della spedizione della comunicazione allo stesso destinata , ovverocon l’ indirizzo de l destinatario al momento del recapito di detta comunicazione; atale riguardo, se , nella normalità dei casi , i due indirizzi tend e- rannoa coincidere (per la brevità del tempo che intercorre tra la spe- dizionee il recapi to di una medesima comunicazione), nel caso in cui i due indirizzi non dovessero coincidere (ad es . perché il destinatario dellacomunicazione ha provveduto a modificare il proprio indirizzo in untempo intercorre nte tra i due momenti in esame ) il tema acq uista una sua concreta rilevanza ; tanto più nel caso di specie, in cui si as- sumeche la modificazione dell’indirizzo del destinatario sia avvenuta, non già tra l’uno e l’altro momento, ma in (sostanziale) coincidenza con il primo momento, ossia in coincide nza con il giorno della spedi- zionedella comunicazione di recesso d e lla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; varràin ogni caso precisare, in termini generali, come , di regola, unacomunicazione che giunge a un indirizzo che non è più quello del destinatariosi risolve rà inevitabilmente in un fallimento pratico, giac- Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri chél’incaricato per la consegna (che sia l’ ufficiale giudiziario o un uffi- ciale postale) farà rilevare l’inesistenza del destinatario all’indirizzo contemplato dal mittente, con la conseguenza che la comunicazione dovràritenersi effettivamente non giunta all’indirizzo considerato nella spedizione; da qui, la necessità di precisare ulteriormente come l ’eventuale contrapposizionetra un indirizzo del destinatario al momento della spe- dizionee un (diverso) indirizzo del destinatario al momento della con- segna varrà a imporsi effettivamente nei soli casi in cui (per le più svariateragioni) il plico contenente la comunicazione sia stato effetti- vamenteconsegnato o accet tato nel luogo di destinazione contemplato dalmittente (come avvenuto nel caso di specie) , pur quando tale luogo nonsia più l’indirizzo del destinatario ; nelcaso di specie, varrà considerare come la concreta vicenda in esameesibisca un aspetto suscettibile di condurre in modo più agevole allarisoluzione della controversia, essendo emerso come il destinatario della comunicazione (una società di cap i tali , per la quale vige un re- gimespecifico di pubblicità delle modific azioni riguarda nti la sede le- galeai fini della relativa opponibilità ai terzi ) , pur avendo modificato la propriasede legale nel medesimo giorno della spedizione della comu- nicazionead opera della controparte , non risulta aver res o compiuta- mente opponibile ai terzi dett a modifica zione attraverso l a relativa iscrizione nel registro delle imprese, atteso che , ferma la certezza dell’avvenutarichiesta di tale iscrizione nello stesso giorno della spedi- zionedella comunicazione, non appare comprovato (né risulta che sia stato censurato in questa sede quanto sul punto asserito dalla corte d’appello circa la mancata prova della circostanza ) che il tribunale avesse effettivamente provveduto a iscrivere il cambio di sede della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nello stesso giorno in cui è st ata presentata la Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri corrispondenteistanza o, comunque , prima della spedizione della di- sdettada parte della società l oca tr ice ; peraltro,pur quando volesse ritenersi effettivamente censurata in questa sede l’affermazione del giudice a quo , circa la mancata dimo- strazionedell’avvenuta iscrizione del cambio di sede nel registro delle imprese,l’odierna società ricorrente deve ritene rsi incorsa nella viola- zionedegli oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso imposti dall’art.366 n. 6 c.p.c. , non avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. adeguata- mente fornito le necessarie indicazioni circa il quando e il quomodo dell’avvenuta produ zione e la conseguente localizzazione del docu- mento (di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata) eventual- menteattestante ( non solo il giorno, ma anche ) l’orario dell’avvenuta iscrizionedel cambio di sede della società destinataria nel registro dell e imprese; datale premessa deriva che la mancata dimostrazione dell’avve- nutaiscrizione della modificazione della sede legale della [OSCURATO:PERSONA]- ginis.r.l. nel registro delle imprese prima della spedizione della comu- nicazionedella disdetta da parte della società locatrice, ha determinato (nonsolo l’impossibilità per la società mittente di tener conto di tale modificazione, ma soprattutto) la piena efficacia (ai sensi degli artt.1334 e 1335 c.c.) del l’attività diretta alla trasmissione del negozi o di disdetta,ossia del l’attività diretta a far pervenire la volontà negoziale scrittadel mittente al destinatario al fine di renderla efficace (ai sensi degliartt. 1334 e 1335 c.c. ) ; in ta l caso, infatti, la mancata dimostrazione dell’avvenuta iscri- zionenel registro delle imprese della variazione della localizzazione le- gale del la società destinatari a prima del compimento delle attività di trasmissionedella comunicazione, rende in opponibil e per legge detta variazionenei confronti de ll’autore della comunicazione, dovendo rite- Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nersi quest’ultimo pienamente autorizzato a confidare nell’identifica- zionedell’indirizzo del destinatario con la sede legale comparente nel registrodelle imprese al m omento d ella trasmissione della comunica- zione; la vecchia localizzazione resta dunque riferibile al destinatario , ai sensie per gli effetti dell’art. 1335 c.c., potendo confidare , il mittente dellacomunicazione, sulla stabilità di tale ( pur superata) loc alizzazione pertutto il tempo anteriore al compimento degli oneri di pubblicità im- postidalla legge ai fini dell’opponibilità, ai terzi, della modificazione di dettalocalizzazione; unelementare principio di cautela impone va , dunque, alla società destinataria del recesso di assicurare che gli atti pervenuti presso la vecchiasede, in quanto trasmessi prima dell’iscrizione della variazione della sede nel registro delle imprese, fossero ricevuti colà per suo conto; nesegue che la disdetta della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in quanto inviata in epoca (che deve assumersi) anteriore all’iscrizione dellamodificazione della sede legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel re- gistro delle imprese ( e in quanto pervenuta all’indirizz o della vecchia sededella ricorrente ) , deve ritenersi assistita dalla presunzione di co- noscenzadi cui all’art. 1335 c.c. ; osservaperaltro il Collegio come, in ogni caso, anche al di là del decisivoriferimento ai meccanismi della pubblicità legale (ossi a anche aldi là della circostanza – dirimente nel caso qui in esame – della man- cata dimostrazione dell’anteriorità dell’iscrizione della modificazione della sede legale della società destinataria rispetto al momento della spedizionedella comunicazione ), la corte territoriale abbia in ogni cor- rettamentericonosciuto c ome l’avvenuta modificazione della sede le- gale della società destinataria della comunicazione (spedita nello Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri stessogiorno di detta modificazione) fosse del tutto irrilevante in rela- zioneal buon fine della spedizione avviata verso la sede legale modifi- cata(e qui di fatto consegnata e accettata) , dovendo ritenersi rispon- dentea un elementare canone di ragionevolezza, equilibrio ed equità (oltreche conforme ai doveri di buona fede che presied ono alla valu- tazionedi ogni aspetto della relazione contrattuale) , riconoscere che, intale particolare caso, l’indirizzo a cui si riferisce l’art. 1335 c.c. (al finedi farne discendere l’operatività della presunzione di conoscenza) corrispondasenz’altro al l’indirizzo del destinatario della comunicazione almomento dell a spedizione, poiché, nel conflitto tra le ragioni dei liti- ganti,è del tutto evidente che, mentre il mittente, nel momento in cui spedisce,non può ragionevolmente ritenersi in grado di assumere con- tezzadel (sostanzialmente) contestuale mutamento di indirizzo del de- stinatario,quest’ultimo deve , al contrario, considerarsi pienamente in gradodi organizzare la propria attività avendo cura di conservare un controllo sull’indirizzo lasciato, al fine di non smarrire l e tracc e delle comunicazionieventualmente ancora inviate in quel luogo ; deve pertanto ritenersi che, ove il mittente spedisca una comuni- cazioneall’indirizzo del destinatario che appare ancora tale al momento dellaspedizione della comunicazione, l’eventuale accettazione o buon finedella spedizione (per le più varie ragioni possibili) va le a rendere operativa la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., do- vendoritenersi non interrotto il legame tra detto indirizzo e il destina- tario,avuto riguardo agli oneri di dilige nza e di autoresponsabilità ra- gionevolmenteesigibili nei confronti del destinatario nella fase transi- toria; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335, 2193 e 2697 c.c.,nonché dell’art. 115 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso dirilevare come, una volta appurato che la comunicazione di disdetta Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri non è pervenuta all’indirizzo del destinatario di cui all’art. 1335 c.c., non operi la corrispondente previsione di legg e, con il conseguente onere del mittente di dimostrare che il soggetto che abbia eventual- menteritirato la comunicazione disponesse di un titolo legittimante il ritirocon effetti nei confronti del destinatario, e non invece, come so- stenutodal giudice a q uo , che sia onere del destinatario fornire la prova dellarevoca della delega precedentemente conferita a quel soggetto; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come, conformemente a quanto argomentato in relazionealla decisione del primo motivo di ricorso, una volta rilevato come la comunicazione d ella disdetta inviata dalla società locatrice ebbeeffettivamente a pervenire all’indirizzo del la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nederiva, quale logica conseguenza, la piena operatività della presun- zionedi cono scenza di tale comunicazione in conformità alle indicazioni dicui a ll’art. 1335 c.c. ; alriguardo, deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che il soggetto che provvide a ritirare il plico per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. pressola sede indicata d al mittente conservasse o meno un’effettiva legittimazioneal compimento di tali operazioni di ritiro, trattandosi di questioniche risultano essersi integralmente esaurite entro la sfera di gestionee di controllo del la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla cui respon- sabilità devono , di conseguenza, ragionevolmente ascriversi tutt i gli effetti di una gestione eventualmente inefficiente , o non adeguata- menteo sufficientemente partecipata ai terzi (siano essi le controparti contrattualio gli uffici postal i competenti allo smistamento e al rilascio dellacorrispondenza), di tali relazioni o rapporti ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335 e 2697 c.c., nonchédegli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., per avere la corte territoriale Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri erroneamenteescluso, una volta ammessa l’operatività della presun- zionedi conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la possibilità, per l’odierna società ricorrente, di offrire la prova contraria e liberato ria mediante l’ammissionedei mezzi istruttori proposti; e per aver omesso di dettare alcunamotivazione in relazione al punto concernente la ritenuta irrile- vanzadelle prove richieste dalla ricorrente al fine di dimostrare di non averpotuto prendere cono scenza, senza propria colpa, della comuni- cazionedella disdetta da parte della società locatrice; ilmotivo è inammissibile; premessoil difetto, nel corpo del ricorso, di alcuna concreta e rico- noscibileargomentazione critica a fondamento della denunciata viola- zionedegli artt. 1334, 1335 e 2697 c.c. , osserva il Collegio come, con riguardoalla dedotta violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 , c.p.c., la corte territoriale abbia elaborato il discorso giustificativo posto a sostegno della decisione impugnata a ttraverso il richiamo e l’integrale condivi- sionedella motivazione posta dal primo giudice a fondamento dell’or- dinanzadel 19 marzo 2018 (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata) ; sullascorta di tale premessa, al fine di assolvere compiutamente ai propri on eri di puntuale e completa allegazione del ricorso imposti dall’art.366 n. 6 c.p.c. , la società ricorrente avrebbe dovuto , non solo allegare,direttamente o indirettamente ( con rinvio ai brani corrispon- denti), detta ordinanza, ma altresì provvedere alla relativa localizza- zionetra gli atti prodott i in questo giudizio di legittimità , ovvero riferire della relativa eventuale presenza nel fascicolo relativo al giudizio di primogrado ( eventualmente acquisito in quello di appello ) in confor- mitàa quanto raccomandato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite diquesta Corte (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011 , Rv. 619317- 01) ;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri varràsottolineare, con particolare riferimento alla modalità di mo- tivazione per relationem cui è ricorso il giudice d’appello, come, se- condol’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ri- corsoper cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata per rela- tionemalla pronuncia di primo grado ( sia essa la sentenza definitiva dellalite, sia es sa un’ordinanza pronunciata nel corso del giudizio, ove contro quest’ultima sia stata rivolta la critica del ricorrente) , al fine ritenereassolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichiil tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisadal giudice d ’ appello, nonché le critiche ad essa avanzate con l'atto di gravame, che è necessario individuare al fine di evid enziare che,con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali ( Sez.

U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017Rv. 643334 - 01) ; nellaviolazione di tal i principi deve ritenersi incors a la società ri- correntecon il motivo d’impugnazione in esame, con ciò precludendo aquesta Corte la possibilità di apprezzare la concludenza dell a censur a formulataal fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 163 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente giudicato inammissibili le istanze istruttorie avanzate in primo grado dall’odierna società dalla società conduttrice e d alla stessa riproposte in appello nel pieno ri- spettodel principio di specificità; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come la motivazione del primo giudice qui cen- surata deve ritenersi aggiuntiva a quella nella specie consolidatasi a seguitodel riconoscimento d ell’ inammissibilità del terzo motivo prece- dentementeesaminato;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri detta motivazione, peraltro, risulta altresì aggiuntiva a d un ’ ulte- rioremotivazione con la quale il giudice d’appello ha ‘ ribadit o l’irrile- vanza’ dei mezzi di prova proposti (cfr. pag. 14 della sentenza impu- gnata); anche tale motivazione di irrilevanza non risulta impugnata dallasocietà ricorrente , né risulta che quest’ultima , vertendosi in tema divizio concernente la violazione di una norma del pro cedimento, abbia opportunamente provveduto ad evidenziarne la concreta rilevanza ai finidella decisione ; conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 1334, 1335 e 2697 c.c., degliartt. 13 4 e 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonché per omesso esame di un punto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti,per avere la corte territoriale erroneamente limitato la pronuncia dirigetto delle istanze istruttorie avanzate dalla Robe rto [OSCURATO:SOCIETA]. allesole prove orali, senza pronunciare alcunché sull’istanza istruttoria avanzataai sensi dell’art. 210 c.p.c. o, in ipotesi, dell’art. 213 c.p.c., avente ad oggetto l’esibizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dell’ipoteticadelega conferita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al commercia- lista in tesi incaricato per il ritiro del plico alla prima asseritamente recapitatoin data 29/4/2016; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, anche con riguardo alle (disattese) istanze proposteai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. l’odierna società ricorrente sisia inammissibilmente limitata a un’indicazione del tutto generica di quantodomandato nel corso del giudizio, in violazione dell’art. 366 n. 6c.p.c., non avendo la ricorrente avuto cura di riprodurre il contenuto delle proprie istanze , né di riprod urre il contenuto della sentenza di primogrado e di quell a di appello ( nella specie limitato al mero rinvio allapagina relativa) ;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inforza di tale carenza , risulta peraltro impossibile valutare se la censura dell’omessa pronuncia sul relativo ( e non meglio precisato ) motivo d ’ appello fosse effettivamente ammissibile in questa sede ai sensidell’art. 360 - bis n. 2, c.p.c., dovendo ne lla specie richiamarsi l’in- segnamentodella giurisprudenza di questa Corte , ai sensi del quale , i n tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione deiprincipi regolatori del giusto processo , e cioè delle regole proces- sualiex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè inci- dentesul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia ( Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09/2017, Rv. 646020 – 03 ; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26087 del 15/10/201,Rv. 655459 - 01) ; con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 355 c.p.c., per averela corte territoriale erroneamente ritenuto che il giudizio di que- rela di falso avente ad oggetto la sottoscrizione dell’avviso di ricevi- mentodella raccomandata contenente la disdetta contrattuale inviata dallasocietà locatrice non rivestisse carattere pregiudiziale rilevante ai sensidell’art. 295 c.p.c. rispetto all’odierno giudizio di merito; conil settimo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto incontestata, ai sensidell’art. 115 c.p.c., la circo stanza relativa alla (pretesa) telefo- nataintercorsa tra i legali rappresentanti delle due società contraenti, trattandosidi una circostanza di fatto di per sé del tutto incompatibile con la condotta costantemente tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel corsodel processo; entrambele censure devono ritenersi assorbite o , comunque , su- peratein considerazione della sorte dei precedenti motivi di ricorso ; e Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tanto,al di là dell’ulteriore oggettiva irrilevanza di quanto dedotto at- traversola proposizione del settimo motivo; inforza di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censureesaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorren te, delle spese del presente giudizio di le- gittimità,secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere,infine, dato atto della sussistenza dei presupposti pro- cessualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo d i contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1974/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA].r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresen- tante,elett.te domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 34/b , presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to SER- GIOPAPARO; -controricorrente - Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza n. 2476/2019 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZEdepositatail 5/11/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereDott. MARCO DELL’UTRI;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 5/11/2019, la Corte d’appello di Firenze haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, rile- vatala validità e l’efficacia della disdetta comunicata dalla società lo- catrice,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla conduttrice, R oberto Bia- gini s.r.l., ha accertato l’intervenuta scadenza, alla data del 30/09/2017,del contratto di locazione ad uso diverso da quello di abi- tazioneconcluso tra le parti; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sot- tolineatocome la disdetta contrattuale inviata dalla società locatrice alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dovesse ritenersi piena- mente valida, efficace e tempestiva, atteso che la [OSCURATO:PERSONA]- nanziarias.p.a. aveva effettivamente inviato detta disdetta p resso la sedelegale della società conduttrice, nonostante quest’ultima, proprio indata 20/4/2016 (ossia nello stesso giorno in cui la locatrice aveva inviatola disdetta), avesse trasferito altrove detta sede legale; alriguardo, la circostanza che la Bi agini s.r.l. non avesse compro- vatol’avvenuta tempestiva iscrizione nel registro delle imprese del tra- sferimentodella sede legale prima dell’ invi o del la disdetta contrattuale pressol’originaria sede legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era valsa a escluderel’opponibilità di tale variazione nei confronti della locatrice; peraltro, la circostanza che la missiva contenente tale disdetta fosse stata ritirata, in data 28/4/2016, dal titolare dello studio com- mercialisticopresso il quale era stata collocata la precedente sede le- gale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., valeva a confermare per altra via la correttezzadel recapito della disdetta presso la sede legale della con- duttrice,dovendo ritenersi del tutto indifferente la circostanza dell’av- venutapregressa inter ruzione dei rapporti professionali tra la [OSCURATO:PERSONA]8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il titolare del ridetto studio commercialistico, mai ade- guatamente portata a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. pro pone ri- corsoper cassazione sulla base di sette motivi d’impugnazione; laPalazzo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c. ed il PubblicoMinistero presso la Corte non ha depos itato conclusioni; laRoberto [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria , provvedendo altresì alla produzione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. , della sentenza di primo grado emessa sul giudizio di querela di falso intercorso tra le parti , dell’atto di citazione per revocazione della sentenza qui impugnata e dell’ordinanzacon la quale la C orte d’appello di Firenze ha sospeso il giudizioper revocazione ; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione degli art t. 1334, 1335 e 2193c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la societàlocatrice avesse effettivamente comunicato la disdetta del con- trattodi locazione concluso tra le parti presso l ’indirizzo effettivo della societàconduttrice, tale essendo , secondo la società ricorrente , quello identificabileal momento del recapito della comunicazione e non già quelloesistente al momento della spedizione (con la conseguente in- sussistenza,nella s pecie, dei presupposti per l’applicazione della pre- sunzionedi cui all’art. 1335 c.c.); e per aver omesso di rilevare come, una volta iscritto il trasferimento della sede legale di una società di capitalinel registro delle imprese (come avvenuto nel caso di specie), cessiogni legame con la precedente sede legale, salva la prova con- traria, da porsi a carico del mittente, della persistente possibilità di avvalersidella presunzione di cui all’art. 1335 c.c., a nulla rilevan do lo Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri statosoggettivo del mittent e che confidi nel mantenimento della me- desimasede legale della società destinataria anche nel periodo inter- correntetra la spedizione della comunicazione ed il suo recapito; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come , attraverso la proposizione d e lla censura in esame, la società ricorrente ponga , in linea preliminare, la risolu- zionedella questione concernente l’ esatta identificazione concettuale della nozione , r a tione temporis , d ell’ indirizzo del destinatario di una comunicazione,ai sensi e per gli effetti di cui a ll’art. 1335 c.c. ; in particolare, il punto controverso risulterebbe co nsistere nell’eventualeidentificazione di tale indirizzo con quello del destinatario almomento della spedizione della comunicazione allo stesso destinata , ovverocon l’ indirizzo de l destinatario al momento del recapito di detta comunicazione; atale riguardo, se , nella normalità dei casi , i due indirizzi tend e- rannoa coincidere (per la brevità del tempo che intercorre tra la spe- dizionee il recapi to di una medesima comunicazione), nel caso in cui i due indirizzi non dovessero coincidere (ad es . perché il destinatario dellacomunicazione ha provveduto a modificare il proprio indirizzo in untempo intercorre nte tra i due momenti in esame ) il tema acq uista una sua concreta rilevanza ; tanto più nel caso di specie, in cui si as- sumeche la modificazione dell’indirizzo del destinatario sia avvenuta, non già tra l’uno e l’altro momento, ma in (sostanziale) coincidenza con il primo momento, ossia in coincide nza con il giorno della spedi- zionedella comunicazione di recesso d e lla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; varràin ogni caso precisare, in termini generali, come , di regola, unacomunicazione che giunge a un indirizzo che non è più quello del destinatariosi risolve rà inevitabilmente in un fallimento pratico, giac- Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri chél’incaricato per la consegna (che sia l’ ufficiale giudiziario o un uffi- ciale postale) farà rilevare l’inesistenza del destinatario all’indirizzo contemplato dal mittente, con la conseguenza che la comunicazione dovràritenersi effettivamente non giunta all’indirizzo considerato nella spedizione; da qui, la necessità di precisare ulteriormente come l ’eventuale contrapposizionetra un indirizzo del destinatario al momento della spe- dizionee un (diverso) indirizzo del destinatario al momento della con- segna varrà a imporsi effettivamente nei soli casi in cui (per le più svariateragioni) il plico contenente la comunicazione sia stato effetti- vamenteconsegnato o accet tato nel luogo di destinazione contemplato dalmittente (come avvenuto nel caso di specie) , pur quando tale luogo nonsia più l’indirizzo del destinatario ; nelcaso di specie, varrà considerare come la concreta vicenda in esameesibisca un aspetto suscettibile di condurre in modo più agevole allarisoluzione della controversia, essendo emerso come il destinatario della comunicazione (una società di cap i tali , per la quale vige un re- gimespecifico di pubblicità delle modific azioni riguarda nti la sede le- galeai fini della relativa opponibilità ai terzi ) , pur avendo modificato la propriasede legale nel medesimo giorno della spedizione della comu- nicazionead opera della controparte , non risulta aver res o compiuta- mente opponibile ai terzi dett a modifica zione attraverso l a relativa iscrizione nel registro delle imprese, atteso che , ferma la certezza dell’avvenutarichiesta di tale iscrizione nello stesso giorno della spedi- zionedella comunicazione, non appare comprovato (né risulta che sia stato censurato in questa sede quanto sul punto asserito dalla corte d’appello circa la mancata prova della circostanza ) che il tribunale avesse effettivamente provveduto a iscrivere il cambio di sede della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nello stesso giorno in cui è st ata presentata la Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri corrispondenteistanza o, comunque , prima della spedizione della di- sdettada parte della società l oca tr ice ; peraltro,pur quando volesse ritenersi effettivamente censurata in questa sede l’affermazione del giudice a quo , circa la mancata dimo- strazionedell’avvenuta iscrizione del cambio di sede nel registro delle imprese,l’odierna società ricorrente deve ritene rsi incorsa nella viola- zionedegli oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso imposti dall’art.366 n. 6 c.p.c. , non avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. adeguata- mente fornito le necessarie indicazioni circa il quando e il quomodo dell’avvenuta produ zione e la conseguente localizzazione del docu- mento (di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata) eventual- menteattestante ( non solo il giorno, ma anche ) l’orario dell’avvenuta iscrizionedel cambio di sede della società destinataria nel registro dell e imprese; datale premessa deriva che la mancata dimostrazione dell’avve- nutaiscrizione della modificazione della sede legale della [OSCURATO:PERSONA]- ginis.r.l. nel registro delle imprese prima della spedizione della comu- nicazionedella disdetta da parte della società locatrice, ha determinato (nonsolo l’impossibilità per la società mittente di tener conto di tale modificazione, ma soprattutto) la piena efficacia (ai sensi degli artt.1334 e 1335 c.c.) del l’attività diretta alla trasmissione del negozi o di disdetta,ossia del l’attività diretta a far pervenire la volontà negoziale scrittadel mittente al destinatario al fine di renderla efficace (ai sensi degliartt. 1334 e 1335 c.c. ) ; in ta l caso, infatti, la mancata dimostrazione dell’avvenuta iscri- zionenel registro delle imprese della variazione della localizzazione le- gale del la società destinatari a prima del compimento delle attività di trasmissionedella comunicazione, rende in opponibil e per legge detta variazionenei confronti de ll’autore della comunicazione, dovendo rite- Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nersi quest’ultimo pienamente autorizzato a confidare nell’identifica- zionedell’indirizzo del destinatario con la sede legale comparente nel registrodelle imprese al m omento d ella trasmissione della comunica- zione; la vecchia localizzazione resta dunque riferibile al destinatario , ai sensie per gli effetti dell’art. 1335 c.c., potendo confidare , il mittente dellacomunicazione, sulla stabilità di tale ( pur superata) loc alizzazione pertutto il tempo anteriore al compimento degli oneri di pubblicità im- postidalla legge ai fini dell’opponibilità, ai terzi, della modificazione di dettalocalizzazione; unelementare principio di cautela impone va , dunque, alla società destinataria del recesso di assicurare che gli atti pervenuti presso la vecchiasede, in quanto trasmessi prima dell’iscrizione della variazione della sede nel registro delle imprese, fossero ricevuti colà per suo conto; nesegue che la disdetta della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in quanto inviata in epoca (che deve assumersi) anteriore all’iscrizione dellamodificazione della sede legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel re- gistro delle imprese ( e in quanto pervenuta all’indirizz o della vecchia sededella ricorrente ) , deve ritenersi assistita dalla presunzione di co- noscenzadi cui all’art. 1335 c.c. ; osservaperaltro il Collegio come, in ogni caso, anche al di là del decisivoriferimento ai meccanismi della pubblicità legale (ossi a anche aldi là della circostanza – dirimente nel caso qui in esame – della man- cata dimostrazione dell’anteriorità dell’iscrizione della modificazione della sede legale della società destinataria rispetto al momento della spedizionedella comunicazione ), la corte territoriale abbia in ogni cor- rettamentericonosciuto c ome l’avvenuta modificazione della sede le- gale della società destinataria della comunicazione (spedita nello Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri stessogiorno di detta modificazione) fosse del tutto irrilevante in rela- zioneal buon fine della spedizione avviata verso la sede legale modifi- cata(e qui di fatto consegnata e accettata) , dovendo ritenersi rispon- dentea un elementare canone di ragionevolezza, equilibrio ed equità (oltreche conforme ai doveri di buona fede che presied ono alla valu- tazionedi ogni aspetto della relazione contrattuale) , riconoscere che, intale particolare caso, l’indirizzo a cui si riferisce l’art. 1335 c.c. (al finedi farne discendere l’operatività della presunzione di conoscenza) corrispondasenz’altro al l’indirizzo del destinatario della comunicazione almomento dell a spedizione, poiché, nel conflitto tra le ragioni dei liti- ganti,è del tutto evidente che, mentre il mittente, nel momento in cui spedisce,non può ragionevolmente ritenersi in grado di assumere con- tezzadel (sostanzialmente) contestuale mutamento di indirizzo del de- stinatario,quest’ultimo deve , al contrario, considerarsi pienamente in gradodi organizzare la propria attività avendo cura di conservare un controllo sull’indirizzo lasciato, al fine di non smarrire l e tracc e delle comunicazionieventualmente ancora inviate in quel luogo ; deve pertanto ritenersi che, ove il mittente spedisca una comuni- cazioneall’indirizzo del destinatario che appare ancora tale al momento dellaspedizione della comunicazione, l’eventuale accettazione o buon finedella spedizione (per le più varie ragioni possibili) va le a rendere operativa la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., do- vendoritenersi non interrotto il legame tra detto indirizzo e il destina- tario,avuto riguardo agli oneri di dilige nza e di autoresponsabilità ra- gionevolmenteesigibili nei confronti del destinatario nella fase transi- toria; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335, 2193 e 2697 c.c.,nonché dell’art. 115 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso dirilevare come, una volta appurato che la comunicazione di disdetta Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri non è pervenuta all’indirizzo del destinatario di cui all’art. 1335 c.c., non operi la corrispondente previsione di legg e, con il conseguente onere del mittente di dimostrare che il soggetto che abbia eventual- menteritirato la comunicazione disponesse di un titolo legittimante il ritirocon effetti nei confronti del destinatario, e non invece, come so- stenutodal giudice a q uo , che sia onere del destinatario fornire la prova dellarevoca della delega precedentemente conferita a quel soggetto; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come, conformemente a quanto argomentato in relazionealla decisione del primo motivo di ricorso, una volta rilevato come la comunicazione d ella disdetta inviata dalla società locatrice ebbeeffettivamente a pervenire all’indirizzo del la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nederiva, quale logica conseguenza, la piena operatività della presun- zionedi cono scenza di tale comunicazione in conformità alle indicazioni dicui a ll’art. 1335 c.c. ; alriguardo, deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che il soggetto che provvide a ritirare il plico per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. pressola sede indicata d al mittente conservasse o meno un’effettiva legittimazioneal compimento di tali operazioni di ritiro, trattandosi di questioniche risultano essersi integralmente esaurite entro la sfera di gestionee di controllo del la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla cui respon- sabilità devono , di conseguenza, ragionevolmente ascriversi tutt i gli effetti di una gestione eventualmente inefficiente , o non adeguata- menteo sufficientemente partecipata ai terzi (siano essi le controparti contrattualio gli uffici postal i competenti allo smistamento e al rilascio dellacorrispondenza), di tali relazioni o rapporti ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335 e 2697 c.c., nonchédegli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., per avere la corte territoriale Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri erroneamenteescluso, una volta ammessa l’operatività della presun- zionedi conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la possibilità, per l’odierna società ricorrente, di offrire la prova contraria e liberato ria mediante l’ammissionedei mezzi istruttori proposti; e per aver omesso di dettare alcunamotivazione in relazione al punto concernente la ritenuta irrile- vanzadelle prove richieste dalla ricorrente al fine di dimostrare di non averpotuto prendere cono scenza, senza propria colpa, della comuni- cazionedella disdetta da parte della società locatrice; ilmotivo è inammissibile; premessoil difetto, nel corpo del ricorso, di alcuna concreta e rico- noscibileargomentazione critica a fondamento della denunciata viola- zionedegli artt. 1334, 1335 e 2697 c.c. , osserva il Collegio come, con riguardoalla dedotta violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 , c.p.c., la corte territoriale abbia elaborato il discorso giustificativo posto a sostegno della decisione impugnata a ttraverso il richiamo e l’integrale condivi- sionedella motivazione posta dal primo giudice a fondamento dell’or- dinanzadel 19 marzo 2018 (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata) ; sullascorta di tale premessa, al fine di assolvere compiutamente ai propri on eri di puntuale e completa allegazione del ricorso imposti dall’art.366 n. 6 c.p.c. , la società ricorrente avrebbe dovuto , non solo allegare,direttamente o indirettamente ( con rinvio ai brani corrispon- denti), detta ordinanza, ma altresì provvedere alla relativa localizza- zionetra gli atti prodott i in questo giudizio di legittimità , ovvero riferire della relativa eventuale presenza nel fascicolo relativo al giudizio di primogrado ( eventualmente acquisito in quello di appello ) in confor- mitàa quanto raccomandato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite diquesta Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011 , Rv. 619317- 01) ;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri varràsottolineare, con particolare riferimento alla modalità di mo- tivazione per relationem cui è ricorso il giudice d’appello, come, se- condol’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ri- corsoper cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata per rela- tionemalla pronuncia di primo grado ( sia essa la sentenza definitiva dellalite, sia es sa un’ordinanza pronunciata nel corso del giudizio, ove contro quest’ultima sia stata rivolta la critica del ricorrente) , al fine ritenereassolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichiil tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisadal giudice d ’ appello, nonché le critiche ad essa avanzate con l'atto di gravame, che è necessario individuare al fine di evid enziare che,con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali ( Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017Rv. 643334 - 01) ; nellaviolazione di tal i principi deve ritenersi incors a la società ri- correntecon il motivo d’impugnazione in esame, con ciò precludendo aquesta Corte la possibilità di apprezzare la concludenza dell a censur a formulataal fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 163 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente giudicato inammissibili le istanze istruttorie avanzate in primo grado dall’odierna società dalla società conduttrice e d alla stessa riproposte in appello nel pieno ri- spettodel principio di specificità; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come la motivazione del primo giudice qui cen- surata deve ritenersi aggiuntiva a quella nella specie consolidatasi a seguitodel riconoscimento d ell’ inammissibilità del terzo motivo prece- dentementeesaminato;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri detta motivazione, peraltro, risulta altresì aggiuntiva a d un ’ ulte- rioremotivazione con la quale il giudice d’appello ha ‘ ribadit o l’irrile- vanza’ dei mezzi di prova proposti (cfr. pag. 14 della sentenza impu- gnata); anche tale motivazione di irrilevanza non risulta impugnata dallasocietà ricorrente , né risulta che quest’ultima , vertendosi in tema divizio concernente la violazione di una norma del pro cedimento, abbia opportunamente provveduto ad evidenziarne la concreta rilevanza ai finidella decisione ; conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 1334, 1335 e 2697 c.c., degliartt. 13 4 e 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonché per omesso esame di un punto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti,per avere la corte territoriale erroneamente limitato la pronuncia dirigetto delle istanze istruttorie avanzate dalla Robe rto [OSCURATO:SOCIETA]. allesole prove orali, senza pronunciare alcunché sull’istanza istruttoria avanzataai sensi dell’art. 210 c.p.c. o, in ipotesi, dell’art. 213 c.p.c., avente ad oggetto l’esibizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dell’ipoteticadelega conferita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al commercia- lista in tesi incaricato per il ritiro del plico alla prima asseritamente recapitatoin data 29/4/2016; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, anche con riguardo alle (disattese) istanze proposteai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. l’odierna società ricorrente sisia inammissibilmente limitata a un’indicazione del tutto generica di quantodomandato nel corso del giudizio, in violazione dell’art. 366 n. 6c.p.c., non avendo la ricorrente avuto cura di riprodurre il contenuto delle proprie istanze , né di riprod urre il contenuto della sentenza di primogrado e di quell a di appello ( nella specie limitato al mero rinvio allapagina relativa) ;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inforza di tale carenza , risulta peraltro impossibile valutare se la censura dell’omessa pronuncia sul relativo ( e non meglio precisato ) motivo d ’ appello fosse effettivamente ammissibile in questa sede ai sensidell’art. 360 - bis n. 2, c.p.c., dovendo ne lla specie richiamarsi l’in- segnamentodella giurisprudenza di questa Corte , ai sensi del quale , i n tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione deiprincipi regolatori del giusto processo , e cioè delle regole proces- sualiex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè inci- dentesul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia ( Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09/2017, Rv. 646020 – 03 ; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26087 del 15/10/201,Rv. 655459 - 01) ; con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 355 c.p.c., per averela corte territoriale erroneamente ritenuto che il giudizio di que- rela di falso avente ad oggetto la sottoscrizione dell’avviso di ricevi- mentodella raccomandata contenente la disdetta contrattuale inviata dallasocietà locatrice non rivestisse carattere pregiudiziale rilevante ai sensidell’art. 295 c.p.c. rispetto all’odierno giudizio di merito; conil settimo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto incontestata, ai sensidell’art. 115 c.p.c., la circo stanza relativa alla (pretesa) telefo- nataintercorsa tra i legali rappresentanti delle due società contraenti, trattandosidi una circostanza di fatto di per sé del tutto incompatibile con la condotta costantemente tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel corsodel processo; entrambele censure devono ritenersi assorbite o , comunque , su- peratein considerazione della sorte dei precedenti motivi di ricorso ; e Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1974/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tanto,al di là dell’ulteriore oggettiva irrilevanza di quanto dedotto at- traversola proposizione del settimo motivo; inforza di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censureesaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorren te, delle spese del presente giudizio di le- gittimità,secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere,infine, dato atto della sussistenza dei presupposti pro- cessualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo d i contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il
Sentenza Cassazione n. 21997/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris