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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 32566/2026

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e svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];L [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 187 comma 8 Codice della strada per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento medico finalizzato a verificare l'eventuale stato di alterazioni psicofisiche derivante dall'uso di sostanze stupefacenti; rilevato che l'unico motivo di ricorso lamenta il rigetto da parte della Corte della istanza di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che avrebbe reso motivazione apparente fondata su una errata applicazione dell'istituto in quanto il rifiuto a sottoporsi all'esame opposto dal conducente che ammette il consumo di stupefacente e lo consegna spontaneamente rende irrilevante e inutile l'accertamento richiesto; Rilevato che la condotta tipica del reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/92 è rappresentata dal rifiuto opposto a una richiesta legittima degli organi di polizia, sanzionato perché funzionale a consentire l'accertamento dello stato di alterazione in presenza di ragionevoli motivi che inducano a sospettare l'uso di sostanze stupefacenti e, di conseguenza, è tanto più grave quanto più tale sospetto sia giustificato (cfr. Sez. 4, n. 24291 del 25/06/2025, Lo, Rv. 288456 - 01); che il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall'art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell'accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell'assunzione. (Sez. 4, n. 20094 del 28/01/2021, Fini, Rv. 281206 - 01) [OSCURATO:PERSONA] pertanto che il motivo è manifestamente infondato e generico poiché la Corte d'appello, che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla medesima censura sollevata con il gravame, valorizzando la pericolosità della condotta posta in essere dall'imputato, che si trovava in evidente stato di alterazione da stupefacenti, così comportando un elevato grado di offensività del bene giuridico tutelato, ha reso motivazione che fa corretta applicazione dei criteri affermati in materia dalla norma e dalla giurisprudenza; che, di contro, il ricorso pur deducendo formalmente vizi della motivazione invoca in realtà una diversa valutazione delle emergenze processuali e in particolare del grado di offensività della condotta; che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];L [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 187 comma 8 Codice della strada per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento medico finalizzato a verificare l'eventuale stato di alterazioni psicofisiche derivante dall'uso di sostanze stupefacenti; rilevato che l'unico motivo di ricorso lamenta il rigetto da parte della Corte della istanza di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che avrebbe reso motivazione apparente fondata su una errata applicazione dell'istituto in quanto il rifiuto a sottoporsi all'esame opposto dal conducente che ammette il consumo di stupefacente e lo consegna spontaneamente rende irrilevante e inutile l'accertamento richiesto; Rilevato che la condotta tipica del reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/92 è rappresentata dal rifiuto opposto a una richiesta legittima degli organi di polizia, sanzionato perché funzionale a consentire l'accertamento dello stato di alterazione in presenza di ragionevoli motivi che inducano a sospettare l'uso di sostanze stupefacenti e, di conseguenza, è tanto più grave quanto più tale sospetto sia giustificato (cfr. Sez. 4, n. 24291 del 25/06/2025, Lo, Rv. 288456 - 01); che il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall'art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell'accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell'assunzione. (Sez. 4, n. 20094 del 28/01/2021, Fini, Rv. 281206 - 01) [OSCURATO:PERSONA] pertanto che il motivo è manifestamente infondato e generico poiché la Corte d'appello, che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla medesima censura sollevata con il gravame, valorizzando la pericolosità della condotta posta in essere dall'imputato, che si trovava in evidente stato di alterazione da stupefacenti, così comportando un elevato grado di offensività del bene giuridico tutelato, ha reso motivazione che fa corretta applicazione dei criteri affermati in materia dalla norma e dalla giurisprudenza; che, di contro, il ricorso pur deducendo formalmente vizi della motivazione invoca in realtà una diversa valutazione delle emergenze processuali e in particolare del grado di offensività della condotta; che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M
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