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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 34078/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen..

Il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, essendo stato presentato il 19/03/2026, mentre il termine scadeva il 02/03/2026, poiché la sentenza di appello è stata emessa all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], con termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.

Ne deriva che il termine di 45 giorni per la presentazione del ricorso scadeva il 02/03/2026.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen.. Il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, essendo stato presentato il 19/03/2026, mentre il termine scadeva il 02/03/2026, poiché la sentenza di appello è stata emessa all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], con termine di giorni 30 per il deposito della motivazione. Ne deriva che il termine di 45 giorni per la presentazione del ricorso scadeva il 02/03/2026. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34078/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris