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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 settembre 2023

Cassazione n. 27703/2023

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titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA].

Co. di [OSCURATO:PERSONA]” – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – elettivamente domiciliatoin Roma, alla v ia della Scrofa , n. 1 4 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresenta no e difend ono in virtù di procura speciale a margine del ricorsoe della memora in data 1.9.2023.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA].

Co. di [OSCURATO:PERSONA]”, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA] de’ Cesarini , n. 3 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA],n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] B. Ruggeri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – INTIMATO avverso la sentenza n. 2954– 23 . 1 / 7 . 5 .20 1 8 della Corte d’Appello di Rom a , udita la relazione nella camera di consiglio del 12settembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. C on ricorso ex art. 6 l.fall. in data 7.4.2016 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Romache fosse dichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA].

Co. di [OSCURATO:PERSONA]”.

Deduceva che era creditore di [OSCURATO:PERSONA] per l’ importo di euro 114.564,22,portato da decreto ingiuntivo , nonché per l’ulteriore importo di euro 800.000,00. 2.[OSCURATO:PERSONA]. 3.Con separato ricorso ex art. 6 l.fall.

Fa brizio Gentile del pari chiedeva al Tribunale di Romache fosse dichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. 4.Con sentenza n. 630/2016 il tribunale dichiarava il fallimento. 5.[OSCURATO:PERSONA] - titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA].

Co. di [OSCURATO:PERSONA]” -proponeva reclamo.

Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento.Resisteva il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

6. Con sentenza n. 2954 dei 2 3 .1 / 7 . 5 .20 18 la Corte d’Appello di Roma rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese del grado.

La corte del merito,per ciò che ancora interessa nella presente sede, riteneva destituito di fondamento il primo motivo di reclamo,che denunciava il difetto di motivazione della sentenza dichiarativa.

Riteneva altresì privo di fondamento i l terzo motivo di reclamo , c on cui era stata contestata la competenza territoriale del Tribunale di Roma a dichiarare il fallimento in luogo del Tribunale di Tivoli (cfr.sentenza impugnata, pag. 5).

Evidenziava inveroche non aveva valenza alcuna la residenza anagrafica del reclamante (cfr. sentenza impugnata, pag. 5 ) e che le risultanze del registro delle imprese indicavano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, la sede principale dell’impresa, sede poi trasferita - successivamente al deposito del ricorso ex art. 6 l.fall. - in Capena, presso il “[OSCURATO:PERSONA] rinus ”, nel circondario del Tribunale di Tivoli(cfr. sentenza impugnata, pag. 5 ) .

Evidenziava inoltre che pur e le indicazioni desumibili dal “cassetto fiscale” relativo all’imprenditore reclamante inducevano ad escludere che la sede principale dell’impresa fosse in Capena (cfr. sentenza impugnata, pag. 6 ) ed ulteriormenteche la visura camerale agli atti qualificava espressamente come “attività secondaria” l’attività di “amministrazione condomini e gestione beni immobili” svolta dal reclamante presso il “[OSCURATO:PERSONA]” in Capena (cfr.sentenza impugnata, pag. 6).

La corteriteneva privo di fondamento anche il quarto motivo di reclamo, con cuierano stat i contesta ti gli accertamenti del primo giudice in ordine alla qualità di imprenditore commercialedi Miano e all’insufficienza della documentazione da questi prodotta a prova del mancato raggiungimento delle soglie dimensionali di cui all’art. 1, 2° co., l.fall. (cfr.sentenza impugnata, pag. 9).

Evidenziava inveroche [OSCURATO:PERSONA], iscritto nel registro delle imprese, non aveva atteso in via esclusiva all’attività di “gestore di condomini”, ma aveva esercitato una vera e propria attività commerciale (c fr. sentenza impugnata, pag. 9).

Evidenziava in particolare che la documentazione prodotta dava conto del compimento di complesse iniziative imprenditoriali di natura immobiliare e finanziaria ( c fr. sentenza impugnata , pag. 10 ) , per nulla ascrivibili allo svolgimento di attività libero-professionale(cfr. sentenza impugnata, pag. 1 1 ) e la cui valenza non era contraddetta dal mandato gestorio fiduciario di cui il reclamante era stato investito(cfr. sentenza impugnata, pag. 11 ) .

Infine la corte riteneva destituit o di fondamento i l quinto motivo di reclamo , con cui era stata contestata la sussisten za dello stato di insolvenza (c fr. sentenza impugnata, pag. 15).

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA].

Co. di [OSCURATO:PERSONA]”;ne ha chiesto la cassazionesulla scorta di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controric orso; ha chiesto di dichiarare inammissibile , improcedibile o di rigettar e l’avverso ricorso , con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

In particolare,il controricorrente ha eccepito la inammissibilità del ricorso , siccome notificato tardivamente, il15.6.2018, oltre il termine di trenta giorni ex art. 18, 14° co., l.fall.,decorrente dal 7.5.2018, data in cui il testo integrale della sentenza della Corte d’Appello di Roma è statonotificato alle parti a mezzo p.e.c. (cfr. controricorso, pag. 5) , nonché la sua improcedibilità, siccome il ricorrente non ha atteso al deposito della copia autentica del messaggio p.e.c. ricevuto dalla cancelleria della Corte d’Appello di Roma ai fini dellanotifica della sentenza impugnata(cfr. controricorso, pag. 8). [OSCURATO:PERSONA] del pari ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità , ex art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ. , o l’inammissibilità ovverodi rigettar e i l ricorso , con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 8.Il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

9. L e pregiudizial i eccezion i di improcedibilità - inammissibilità del ricorso sonodestituite di fondamento. 10.La sentenza n. 2954 della Corte d’Appello di Roma – lo si è anticipato - è stata depositata il 7maggio 2018.

Ilricorso a questa Corte di legittimità risulta spedito per la notifica a mezzo posta ordinaria in data 6 giugno 2018, ancorché l’iter notificatorio si sia perfezionato successivamente.

Il ricorsoper cassazione dunque risulta , in ogni caso , notificato nel rispetto del termine “breve”di trenta giorni di cui all’art. 18, 14° co., l.fall. a decorrere dal deposito della sentenza impugnata (cfr. Cass. 11.1.2007, n. 390; Cass.25.2.2015, n. 3755). 11.In tal guisa, altresì, non riveste valenza alcuna i l mancato deposito della copia autentica del messaggio Pec ricevuto dalla cancelleria con la notificadella sentenza impugnata.Difatti, questo Giudice spiega che la previsione, di cui all’art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ., dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al 1° co. della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro – evidentemente nella specie non necessario - da parte d i questa Corte,della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine “breve” (cfr. Cass. 11.5.2010, n. 11376; Cass. 27.1.2015, n. 1443). 12.Con il primo m otivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 16 l.fall., dell’art. 1 32 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.

Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere che la sentenza dichiarativa di fallimento non fosse carente nellamotivazione (cfr. ricorso, pag. 10) .

Deduce che con il primo motivo di reclamo aveva addotto che la sentenza dichiarativa di fallimento era inficiata da significative carenze formali, tant’è che il tribunale non aveva fatto alcun riferimento né all’attività processuale né alle sue argomentazioni difensive (cfr. ricorso, pag. 10).

Deduce che il tribunale aveva motivato in maniera del tutto apparente in ordine alla competenza ratione loci (cfr. ricorso, pag. 10) e d a lla pretesa sua qualità di imprenditore commerciale (cfr. ricorso, pag. 10), in ordine agli elementi emersi dall’istruttoria prefallimentare ed all’ammontare minimo dei debiti scadutied insoluti ex art. 15 , u.c., l.fall. (cfr. ricorso, pag. 1 1 ) , in ordine al rispetto del la garanzia del contraddittorio ed a l riscontro dello stato di insolvenzain rapporto alle ingiunzioni di pagamento invocate ex adverso (cfr. ricorso, pag. 13).13.Il motivo è inammissibile. 14.Il principio della conversione dei vizi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c.) comporta infatti l’inammissibilità, per difetto di interesse, del motivo di ricorso in cassazione avverso il provvedimento di secondo grado che abbia omesso di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato, qualora il vizio di quest’ultimo, quand’anche esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. e il giudice dell’impugnazione, come accaduto nella specie, abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all’omessa dichiarazione di nullità (Cass. nn. 18578/015, 23078/020, 11208/023).

Ilvizio di motivazione rilevante e deducibile in Cassazione, in buona sostanza, può essere solo quello riguardante la sentenza pronunciata in grado d’appello (cfr. Cass. 26.7.1983, n. 5123). 15.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l.fall.

Deduce cheha errato la Corte di Roma ad opinare per la competenza ratione loci del Tribunale di Roma, ovvero a ritenere che la sede principale della sua presunta impresa fosse ricompresa nel circondario del Tribunale di Roma (cfr. ricorso, pag. 15).

Deduce che la corte d’appello non ha tenuto conto che la sede già risultante dal registro delle imprese – di Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 6 - non è effettiva, siccome quivi abitano sua madre e le sue sorelle (cfr. ricorso, pag. 16), e che la sede effettiva, così come risulta dalla visura camerale storica e dalle risultanze del “cassetto fiscale”, è collocata nel Comune di Capena, posto nel circondario del Tribunale di Tivoli (cfr. ricorso, pag. 16).

Deduce in particolare che dalla denunzia all’Agenzia delle Entrate di Roma, dalla procura speciale e dal mandato di gestione del centro commerciale ubicato in Capena, alla via Tiberina, n. 91, e da tutti gli atti redatti dal notaio [OSCURATO:PERSONA] si desume cheegli svolge in Cape na, alla via Polonia, n. 8, la propria attività (cfr. ricorso, pag. 17). 16.Il motivo va respinto. 17.Si impone in pr emessa una duplice puntualizza zione.

In primo luogo, quando la Corte dicassazione è chiamata a sindacare un vizio di inosservanza di norme processuali, come quelle sulla competenza, è per definizione giudice del fatto processuale che ha determinato la violazione denunciata, in modo pieno e senza limiti, potendo, dunque, controllare sia l’esatta individuazione dell’interpretazione della norma astratta applicata od applicabile, sia l’esatta sussunzione della vicenda processuale sotto di essa, sia l’intero processo logico seguito dal giudice di merito nell’applicare o nel male applicare la norma processuale, con piena possibilità di riscontrare negli atti rimessi alla Corte con il fascicolo d’ufficio e presenti nei fascicoli di parte pure con esso rimessi o ritualmente depositati l’intero “fatto processuale”e con il solo limite di quanto da tali fascicoli risulta(cfr. Cass. 8.6.2007, n. 13514) .

In secondo luogo, in tema di individuazione deltribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell’art.9, 1° c., l.fall., la presunzione “ iuris tantum” di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito (cfr. Cass. 14.6.2019, n. 16116). 18.Su tale scorta si evidenzia quanto segue.

Il riscontro degli atti induce senza dubbio questa Corte a formulare i medesimi rilievi espressi, in punto di competenza ratione loci, dalla Corte di Roma.

Ulteriormente, la disamina degli atti evidenzia che l a cessione d elle quote della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. , cessione al la cui effettuazione la corte di merito ha altresì ancorato l’affermazione della qualità di imprenditore del ricorrente (cfr. sentenza impugnata, pag. 10) , risulta compiut a - in data 15.11.2013– in Roma . 19.In quest o quadro non possono dirsi acquisite prove univoche , idonee a consentire il superamento dellapresunzione “ iuris tantum ” di coincidenza della sedeeffettiva con la sede legale – via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, Roma – risultante dal registro delle impreseal dì – 7.4.2016 - del deposito da parte di [OSCURATO:PERSONA] ricorso di fallimento.

Ovviamente la s.r.l.

“[OSCURATO:PERSONA]” è soggetto giuridico diverso da [OSCURATO:PERSONA].

Cosicché a nulla rileva che per la medesima s.r.l. sia stata prefigurata la competenza ratione loci del Tribunale di Tivoli (al riguardo cfr. memoria del ricorrente, pag. 4). 20.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.fall.

Deduce cheha errato la Corte di Roma ad opinare nel senso che egli riveste la qualità di imprenditore commerciale (cfr. ricorso, pag. 21).Deduce invero che ha svolto attività di consulenza e di gestione di condomini (cfr. ricorso, pag. 2 1) , in particolare , giusta procura per notar Gaddi dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’attività di gestore – amministratore del “C entro C ommerciale Tiberinus”in Capena (cfr. ricorso, pagg. 23 e 25).

Deduce altresì che l’acquisto e la vendita una tantum di partecipazioni societarie non è valsa a determinare l’assunzione da parte sua della veste di imprenditore (cfr. ricorso, pag. 28). 21.Il motivo parimenti va respinto.

22. Il concreto riscontro della qualità di imprenditore commerciale senza dubbio si risolve inun accertamento “di fatto”, censurabile ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.

In tal guisasi rimarca quanto segue.

Da un canto, è da escludere che taluna d elle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte,possa scorgersi in ordine aimotivi cui la corte di merito ha, in parte qua, ancorato il suo d ictum .

La corte distrettuale con motivazione esaustiva e –si aggiunge – ineccepibile in diritto ha esplicitato le ragioni alla luce delle quali ha affermato che il ricorrente avesse atteso allo svolgimento in forma professionale di un’attività economica organizzata concernente la cession e di partecipazioni finanziarie e immobiliari (cfr. sentenza impugnata, pagg. 10 –11).

Ovviamente la persona fisica acquista con l’esercizio effettivo dell’attivitàla qualità di imprenditore commerciale(cfr. Cass. 14.12.2016, n. 25730), sicché non rilevano le risultanze della “[OSCURATO:PERSONA] da Lavoro dipendente” (al riguardo cfr. memoria del ricorrente, pag. 4).D’altro canto, la corte distrettualeha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante - in parte qua - la res litigiosa, ossia la concreta sussistenza in capo al ricorrente de i requisiti astrattamenteconnotanti la qualità di imprenditore (commerciale). 23.Invano, altresì , il ricorrente adduce – con il mezzo in esame – che ha errato la Corte di Roma a ritenere cheegli non ha assolto l’obbligo del deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (cfr. ricorso, pag. 21); che ha provveduto al deposito dei bilanci sotto forma di rendiconti per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (cfr. ricorso, pag. 22).

24. Invero, l a c orte territoriale ha in maniera congrua ed inappuntabile evidenziato ulteriormente che la documentazione allegata dal reclamante, onde dar ragione del mancato superamento delle soglie dimensionali, era costituita da “semplici fogli di una facciata privi diintestazione” (così sentenza impugnata, pag. 12), ove non risultava alcun riferimento alle complesse operazioni poste in essere(così sentenza impugnata, pag. 13), sicché trattavasi di documentazione del tutto inattendibile.

In questi termini ineccepibilmente la Corte capitolina ha specificato che l’omesso deposito delle scritture contabili ed in particolare dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi non poteva che risolversi in danno dell’impugnante (cfr. sentenza impugnata, pagg. 12 –13.

Cfr. Cass. (ord.) 24.10.2017, n. 25188). 25.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 15 l.fall.

Deduce cheha errato la Corte di Roma a reputar e sussistente il suo stato di insolvenza.Deduce che la corte d’appello non ha fatto luogo all’incidentale accertamento dei crediti addotti a fondamento dei ricorsi di fallimento (cfr. ricorso, pag. 57)e da parte sua puntualmente e ragionevolmente contestati in sede extrafallimentare (cfr. ricorso, pagg. 33- 57 ) . 26.Il motivo va respinto.

27. Questa Corte spiega che, i n tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (cfr. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 30827; Cass. sez. un.23.1.2013, n. 1521).

28. Su tale scorta si rimarca che la c orte d’appello ha indubitabilmente provveduto al l’incidentale riscontro delle pretese creditorie addotte a fondamento dei ricorsi exart. 6 l.fall.

Segnatamente la corte distrettuale ha specificato c he “le contestazioni prospettate dal Miano non appaiono, almeno in questa sede di valutazione sommaria e incidentale, manifestamente fondate anche perché si riferiscono per lo più a questioni meramente formali, quali quelle relative alla notifica delle ingiunzioni” (cosìsentenza impugnata, pag. 17).

Su tale scortadeve reputarsi, conseguentemente , che la corte territoriale ha acclarato in maniera congrua ed ineccepibile lo stato di decozione.

29. La circostanza poi che “il Gaddi ed il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono partecipi e antagonisti direttamente o indirettamente (…) in plurimi rapporti” (così memoria del ricorrente, pag. 5), è, se del caso , fatto che può rivestir valenza ad altri fini.

30. In dipendenza del rigetto del ricorso i l ricorrent e va condannat o a rimborsare a ciascun controricorrent e le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo e tiene conto, limitatamente al curatore fallimentare, dell’avvenuto deposito dellamemoria.

Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il rigetto del ricorso.

Si è difatti premesso che costui non ha svolto difese. 31.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna ilricorrent e, [OSCURATO:PERSONA] , a rimborsare a l F allimento di [OSCURATO:PERSONA],titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA].

Co. di [OSCURATO:PERSONA]”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]. Co. di [OSCURATO:PERSONA]” – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – elettivamente domiciliatoin Roma, alla v ia della Scrofa , n. 1 4 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresenta no e difend ono in virtù di procura speciale a margine del ricorsoe della memora in data 1.9.2023. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]. Co. di [OSCURATO:PERSONA]”, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA] de’ Cesarini , n. 3 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA],n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] B. Ruggeri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – INTIMATO avverso la sentenza n. 2954– 23 . 1 / 7 . 5 .20 1 8 della Corte d’Appello di Rom a , udita la relazione nella camera di consiglio del 12settembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. C on ricorso ex art. 6 l.fall. in data 7.4.2016 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Romache fosse dichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]. Co. di [OSCURATO:PERSONA]”. Deduceva che era creditore di [OSCURATO:PERSONA] per l’ importo di euro 114.564,22,portato da decreto ingiuntivo , nonché per l’ulteriore importo di euro 800.000,00. 2.[OSCURATO:PERSONA]. 3.Con separato ricorso ex art. 6 l.fall. Fa brizio Gentile del pari chiedeva al Tribunale di Romache fosse dichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. 4.Con sentenza n. 630/2016 il tribunale dichiarava il fallimento. 5.[OSCURATO:PERSONA] - titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]. Co. di [OSCURATO:PERSONA]” -proponeva reclamo. Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento.Resisteva il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con sentenza n. 2954 dei 2 3 .1 / 7 . 5 .20 18 la Corte d’Appello di Roma rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese del grado. La corte del merito,per ciò che ancora interessa nella presente sede, riteneva destituito di fondamento il primo motivo di reclamo,che denunciava il difetto di motivazione della sentenza dichiarativa. Riteneva altresì privo di fondamento i l terzo motivo di reclamo , c on cui era stata contestata la competenza territoriale del Tribunale di Roma a dichiarare il fallimento in luogo del Tribunale di Tivoli (cfr.sentenza impugnata, pag. 5). Evidenziava inveroche non aveva valenza alcuna la residenza anagrafica del reclamante (cfr. sentenza impugnata, pag. 5 ) e che le risultanze del registro delle imprese indicavano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, la sede principale dell’impresa, sede poi trasferita - successivamente al deposito del ricorso ex art. 6 l.fall. - in Capena, presso il “[OSCURATO:PERSONA] rinus ”, nel circondario del Tribunale di Tivoli(cfr. sentenza impugnata, pag. 5 ) . Evidenziava inoltre che pur e le indicazioni desumibili dal “cassetto fiscale” relativo all’imprenditore reclamante inducevano ad escludere che la sede principale dell’impresa fosse in Capena (cfr. sentenza impugnata, pag. 6 ) ed ulteriormenteche la visura camerale agli atti qualificava espressamente come “attività secondaria” l’attività di “amministrazione condomini e gestione beni immobili” svolta dal reclamante presso il “[OSCURATO:PERSONA]” in Capena (cfr.sentenza impugnata, pag. 6). La corteriteneva privo di fondamento anche il quarto motivo di reclamo, con cuierano stat i contesta ti gli accertamenti del primo giudice in ordine alla qualità di imprenditore commercialedi Miano e all’insufficienza della documentazione da questi prodotta a prova del mancato raggiungimento delle soglie dimensionali di cui all’art. 1, 2° co., l.fall. (cfr.sentenza impugnata, pag. 9). Evidenziava inveroche [OSCURATO:PERSONA], iscritto nel registro delle imprese, non aveva atteso in via esclusiva all’attività di “gestore di condomini”, ma aveva esercitato una vera e propria attività commerciale (c fr. sentenza impugnata, pag. 9). Evidenziava in particolare che la documentazione prodotta dava conto del compimento di complesse iniziative imprenditoriali di natura immobiliare e finanziaria ( c fr. sentenza impugnata , pag. 10 ) , per nulla ascrivibili allo svolgimento di attività libero-professionale(cfr. sentenza impugnata, pag. 1 1 ) e la cui valenza non era contraddetta dal mandato gestorio fiduciario di cui il reclamante era stato investito(cfr. sentenza impugnata, pag. 11 ) . Infine la corte riteneva destituit o di fondamento i l quinto motivo di reclamo , con cui era stata contestata la sussisten za dello stato di insolvenza (c fr. sentenza impugnata, pag. 15). 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]. Co. di [OSCURATO:PERSONA]”;ne ha chiesto la cassazionesulla scorta di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controric orso; ha chiesto di dichiarare inammissibile , improcedibile o di rigettar e l’avverso ricorso , con il favore delle spese del giudizio di legittimità. In particolare,il controricorrente ha eccepito la inammissibilità del ricorso , siccome notificato tardivamente, il15.6.2018, oltre il termine di trenta giorni ex art. 18, 14° co., l.fall.,decorrente dal 7.5.2018, data in cui il testo integrale della sentenza della Corte d’Appello di Roma è statonotificato alle parti a mezzo p.e.c. (cfr. controricorso, pag. 5) , nonché la sua improcedibilità, siccome il ricorrente non ha atteso al deposito della copia autentica del messaggio p.e.c. ricevuto dalla cancelleria della Corte d’Appello di Roma ai fini dellanotifica della sentenza impugnata(cfr. controricorso, pag. 8). [OSCURATO:PERSONA] del pari ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità , ex art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ. , o l’inammissibilità ovverodi rigettar e i l ricorso , con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 8.Il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9. L e pregiudizial i eccezion i di improcedibilità - inammissibilità del ricorso sonodestituite di fondamento. 10.La sentenza n. 2954 della Corte d’Appello di Roma – lo si è anticipato - è stata depositata il 7maggio 2018. Ilricorso a questa Corte di legittimità risulta spedito per la notifica a mezzo posta ordinaria in data 6 giugno 2018, ancorché l’iter notificatorio si sia perfezionato successivamente. Il ricorsoper cassazione dunque risulta , in ogni caso , notificato nel rispetto del termine “breve”di trenta giorni di cui all’art. 18, 14° co., l.fall. a decorrere dal deposito della sentenza impugnata (cfr. Cass. 11.1.2007, n. 390; Cass.25.2.2015, n. 3755). 11.In tal guisa, altresì, non riveste valenza alcuna i l mancato deposito della copia autentica del messaggio Pec ricevuto dalla cancelleria con la notificadella sentenza impugnata.Difatti, questo Giudice spiega che la previsione, di cui all’art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ., dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al 1° co. della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro – evidentemente nella specie non necessario - da parte d i questa Corte,della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine “breve” (cfr. Cass. 11.5.2010, n. 11376; Cass. 27.1.2015, n. 1443). 12.Con il primo m otivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 16 l.fall., dell’art. 1 32 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere che la sentenza dichiarativa di fallimento non fosse carente nellamotivazione (cfr. ricorso, pag. 10) . Deduce che con il primo motivo di reclamo aveva addotto che la sentenza dichiarativa di fallimento era inficiata da significative carenze formali, tant’è che il tribunale non aveva fatto alcun riferimento né all’attività processuale né alle sue argomentazioni difensive (cfr. ricorso, pag. 10). Deduce che il tribunale aveva motivato in maniera del tutto apparente in ordine alla competenza ratione loci (cfr. ricorso, pag. 10) e d a lla pretesa sua qualità di imprenditore commerciale (cfr. ricorso, pag. 10), in ordine agli elementi emersi dall’istruttoria prefallimentare ed all’ammontare minimo dei debiti scadutied insoluti ex art. 15 , u.c., l.fall. (cfr. ricorso, pag. 1 1 ) , in ordine al rispetto del la garanzia del contraddittorio ed a l riscontro dello stato di insolvenzain rapporto alle ingiunzioni di pagamento invocate ex adverso (cfr. ricorso, pag. 13).13.Il motivo è inammissibile. 14.Il principio della conversione dei vizi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c.) comporta infatti l’inammissibilità, per difetto di interesse, del motivo di ricorso in cassazione avverso il provvedimento di secondo grado che abbia omesso di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato, qualora il vizio di quest’ultimo, quand’anche esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. e il giudice dell’impugnazione, come accaduto nella specie, abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all’omessa dichiarazione di nullità (Cass. nn. 18578/015, 23078/020, 11208/023). Ilvizio di motivazione rilevante e deducibile in Cassazione, in buona sostanza, può essere solo quello riguardante la sentenza pronunciata in grado d’appello (cfr. Cass. 26.7.1983, n. 5123). 15.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l.fall. Deduce cheha errato la Corte di Roma ad opinare per la competenza ratione loci del Tribunale di Roma, ovvero a ritenere che la sede principale della sua presunta impresa fosse ricompresa nel circondario del Tribunale di Roma (cfr. ricorso, pag. 15). Deduce che la corte d’appello non ha tenuto conto che la sede già risultante dal registro delle imprese – di Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 6 - non è effettiva, siccome quivi abitano sua madre e le sue sorelle (cfr. ricorso, pag. 16), e che la sede effettiva, così come risulta dalla visura camerale storica e dalle risultanze del “cassetto fiscale”, è collocata nel Comune di Capena, posto nel circondario del Tribunale di Tivoli (cfr. ricorso, pag. 16). Deduce in particolare che dalla denunzia all’Agenzia delle Entrate di Roma, dalla procura speciale e dal mandato di gestione del centro commerciale ubicato in Capena, alla via Tiberina, n. 91, e da tutti gli atti redatti dal notaio [OSCURATO:PERSONA] si desume cheegli svolge in Cape na, alla via Polonia, n. 8, la propria attività (cfr. ricorso, pag. 17). 16.Il motivo va respinto. 17.Si impone in pr emessa una duplice puntualizza zione. In primo luogo, quando la Corte dicassazione è chiamata a sindacare un vizio di inosservanza di norme processuali, come quelle sulla competenza, è per definizione giudice del fatto processuale che ha determinato la violazione denunciata, in modo pieno e senza limiti, potendo, dunque, controllare sia l’esatta individuazione dell’interpretazione della norma astratta applicata od applicabile, sia l’esatta sussunzione della vicenda processuale sotto di essa, sia l’intero processo logico seguito dal giudice di merito nell’applicare o nel male applicare la norma processuale, con piena possibilità di riscontrare negli atti rimessi alla Corte con il fascicolo d’ufficio e presenti nei fascicoli di parte pure con esso rimessi o ritualmente depositati l’intero “fatto processuale”e con il solo limite di quanto da tali fascicoli risulta(cfr. Cass. 8.6.2007, n. 13514) . In secondo luogo, in tema di individuazione deltribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell’art.9, 1° c., l.fall., la presunzione “ iuris tantum” di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito (cfr. Cass. 14.6.2019, n. 16116). 18.Su tale scorta si evidenzia quanto segue. Il riscontro degli atti induce senza dubbio questa Corte a formulare i medesimi rilievi espressi, in punto di competenza ratione loci, dalla Corte di Roma. Ulteriormente, la disamina degli atti evidenzia che l a cessione d elle quote della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. , cessione al la cui effettuazione la corte di merito ha altresì ancorato l’affermazione della qualità di imprenditore del ricorrente (cfr. sentenza impugnata, pag. 10) , risulta compiut a - in data 15.11.2013– in Roma . 19.In quest o quadro non possono dirsi acquisite prove univoche , idonee a consentire il superamento dellapresunzione “ iuris tantum ” di coincidenza della sedeeffettiva con la sede legale – via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, Roma – risultante dal registro delle impreseal dì – 7.4.2016 - del deposito da parte di [OSCURATO:PERSONA] ricorso di fallimento. Ovviamente la s.r.l. “[OSCURATO:PERSONA]” è soggetto giuridico diverso da [OSCURATO:PERSONA]. Cosicché a nulla rileva che per la medesima s.r.l. sia stata prefigurata la competenza ratione loci del Tribunale di Tivoli (al riguardo cfr. memoria del ricorrente, pag. 4). 20.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.fall. Deduce cheha errato la Corte di Roma ad opinare nel senso che egli riveste la qualità di imprenditore commerciale (cfr. ricorso, pag. 21).Deduce invero che ha svolto attività di consulenza e di gestione di condomini (cfr. ricorso, pag. 2 1) , in particolare , giusta procura per notar Gaddi dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’attività di gestore – amministratore del “C entro C ommerciale Tiberinus”in Capena (cfr. ricorso, pagg. 23 e 25). Deduce altresì che l’acquisto e la vendita una tantum di partecipazioni societarie non è valsa a determinare l’assunzione da parte sua della veste di imprenditore (cfr. ricorso, pag. 28). 21.Il motivo parimenti va respinto. 22. Il concreto riscontro della qualità di imprenditore commerciale senza dubbio si risolve inun accertamento “di fatto”, censurabile ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. In tal guisasi rimarca quanto segue. Da un canto, è da escludere che taluna d elle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte,possa scorgersi in ordine aimotivi cui la corte di merito ha, in parte qua, ancorato il suo d ictum . La corte distrettuale con motivazione esaustiva e –si aggiunge – ineccepibile in diritto ha esplicitato le ragioni alla luce delle quali ha affermato che il ricorrente avesse atteso allo svolgimento in forma professionale di un’attività economica organizzata concernente la cession e di partecipazioni finanziarie e immobiliari (cfr. sentenza impugnata, pagg. 10 –11). Ovviamente la persona fisica acquista con l’esercizio effettivo dell’attivitàla qualità di imprenditore commerciale(cfr. Cass. 14.12.2016, n. 25730), sicché non rilevano le risultanze della “[OSCURATO:PERSONA] da Lavoro dipendente” (al riguardo cfr. memoria del ricorrente, pag. 4).D’altro canto, la corte distrettualeha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante - in parte qua - la res litigiosa, ossia la concreta sussistenza in capo al ricorrente de i requisiti astrattamenteconnotanti la qualità di imprenditore (commerciale). 23.Invano, altresì , il ricorrente adduce – con il mezzo in esame – che ha errato la Corte di Roma a ritenere cheegli non ha assolto l’obbligo del deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (cfr. ricorso, pag. 21); che ha provveduto al deposito dei bilanci sotto forma di rendiconti per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (cfr. ricorso, pag. 22). 24. Invero, l a c orte territoriale ha in maniera congrua ed inappuntabile evidenziato ulteriormente che la documentazione allegata dal reclamante, onde dar ragione del mancato superamento delle soglie dimensionali, era costituita da “semplici fogli di una facciata privi diintestazione” (così sentenza impugnata, pag. 12), ove non risultava alcun riferimento alle complesse operazioni poste in essere(così sentenza impugnata, pag. 13), sicché trattavasi di documentazione del tutto inattendibile. In questi termini ineccepibilmente la Corte capitolina ha specificato che l’omesso deposito delle scritture contabili ed in particolare dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi non poteva che risolversi in danno dell’impugnante (cfr. sentenza impugnata, pagg. 12 –13. Cfr. Cass. (ord.) 24.10.2017, n. 25188). 25.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 15 l.fall. Deduce cheha errato la Corte di Roma a reputar e sussistente il suo stato di insolvenza.Deduce che la corte d’appello non ha fatto luogo all’incidentale accertamento dei crediti addotti a fondamento dei ricorsi di fallimento (cfr. ricorso, pag. 57)e da parte sua puntualmente e ragionevolmente contestati in sede extrafallimentare (cfr. ricorso, pagg. 33- 57 ) . 26.Il motivo va respinto. 27. Questa Corte spiega che, i n tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (cfr. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 30827; Cass. sez. un.23.1.2013, n. 1521). 28. Su tale scorta si rimarca che la c orte d’appello ha indubitabilmente provveduto al l’incidentale riscontro delle pretese creditorie addotte a fondamento dei ricorsi exart. 6 l.fall. Segnatamente la corte distrettuale ha specificato c he “le contestazioni prospettate dal Miano non appaiono, almeno in questa sede di valutazione sommaria e incidentale, manifestamente fondate anche perché si riferiscono per lo più a questioni meramente formali, quali quelle relative alla notifica delle ingiunzioni” (cosìsentenza impugnata, pag. 17). Su tale scortadeve reputarsi, conseguentemente , che la corte territoriale ha acclarato in maniera congrua ed ineccepibile lo stato di decozione. 29. La circostanza poi che “il Gaddi ed il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono partecipi e antagonisti direttamente o indirettamente (…) in plurimi rapporti” (così memoria del ricorrente, pag. 5), è, se del caso , fatto che può rivestir valenza ad altri fini. 30. In dipendenza del rigetto del ricorso i l ricorrent e va condannat o a rimborsare a ciascun controricorrent e le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo e tiene conto, limitatamente al curatore fallimentare, dell’avvenuto deposito dellamemoria. Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il rigetto del ricorso. Si è difatti premesso che costui non ha svolto difese. 31.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna ilricorrent e, [OSCURATO:PERSONA] , a rimborsare a l F allimento di [OSCURATO:PERSONA],titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]. Co. di [OSCURATO:PERSONA]”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis