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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00096/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, di contenuto sostanzialmente analogo, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazione con riferimento alle richieste di assoluzione dei ricorrenti in relazione ai capi C) e G) dell'imputazione e la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'art. 62-bis cod. pen., sono: a) il primo, non consentito, poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che appare priva di contraddizioni e illogicità manifeste (si vedano, in particolare, le pagine da 5 a 10 della stessa sentenza), le doglianze dei ricorrenti si risolvono nella sollecitazione di una diversa valutazione del significato dei diversi elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria degli stessi elementi, il che non è ammissibile in sede di legittimità; b) il secondo, manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche (si veda, in particolare, la pag. 10 della sentenza impugnata), avendolo escluso in ragione della gravità dei reati, tenuto conto delle modalità e dei tempi di commissione degli stessi (di notte, all'interno di abitazioni), della pluralità delle aggravanti e della qualità soggettiva delle vittime (persone anziane), così esprimendo un giudizio di fatto che non è sindacabile in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.N11.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, di contenuto sostanzialmente analogo, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazione con riferimento alle richieste di assoluzione dei ricorrenti in relazione ai capi C) e G) dell'imputazione e la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'art. 62-bis cod. pen., sono: a) il primo, non consentito, poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che appare priva di contraddizioni e illogicità manifeste (si vedano, in particolare, le pagine da 5 a 10 della stessa sentenza), le doglianze dei ricorrenti si risolvono nella sollecitazione di una diversa valutazione del significato dei diversi elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria degli stessi elementi, il che non è ammissibile in sede di legittimità; b) il secondo, manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche (si veda, in particolare, la pag. 10 della sentenza impugnata), avendolo escluso in ragione della gravità dei reati, tenuto conto delle modalità e dei tempi di commissione degli stessi (di notte, all'interno di abitazioni), della pluralità delle aggravanti e della qualità soggettiva delle vittime (persone anziane), così esprimendo un giudizio di fatto che non è sindacabile in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.N11. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novem
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