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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 08650/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26206/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Francesco d'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Parioli n. 43; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 492/1/14, depositata il 18 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal presidente [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26206/2014 Rilevato che: Numero sezionale 667/2022Numero di raccolta generale 8650/2022 Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria Data pubblicazione 16/03/2022 regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza n. 51/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Rovigo che ne aveva respinto il ricorso contro le comunicazioni dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, alle Compagnie assicuratrici prestanti garanzia fideiussoria alla società contribuente per rimborsi IVA 2006 e contro la cartella esattoriale per IVA, atti questi tutti connessi/derivanti dall'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA relativo a detta annualità, oggetto di separato processo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in contrasto con quanto affermato dai primi giudici, osservava in particolare che: -sussisteva la legittimazione ad impugnare detti provvedimenti agenziali inerenti le garanzie assicurative; -che ugualmente doveva affermarsi la giurisdizione del giudice tributario in ordine all'impugnazione di tali provvedimenti; -che l'escussione delle polizze de quibus doveva considerarsi illegittima in quanto l'avviso di accertamento prodromico si riferiva ad un anno d'imposta (2006) diverso da quelli per i quali le garanzie erano state concesse (2007/2008).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente, che poi ha depositato memoria.

La medesima controricorrente da atto che il contenzioso relativo alla cartella di pagamento impugnata è venuto meno a causa dello sgravio della stessa avvenuto già lite pendente dopo la sentenza di appello -ad essa favorevole- emessa nel separato procedimento relativo all'atto impositivo per II.DD. ed IVA 2006 e che dunque come oggetto della contesa residuano esclusivamente le impugnazioni contro detti provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26206/2014 Numero sezionale 667/2022 ufficio locale, per l' escussione delle garanzie fidiussorie; con la Numero di raccolta generale 8650/2022Data pubblicazione 16/03/2022 memoria depositata ha poi dato atto che detta sentenza è passata in giudicato poiché il ricorso per cassazione agenziale contro la stessa è stato rigettato (ordinanza n. 22885/2020).

Considerato che: Non sussistono i presupposti per decidere la controversia secondo il rito camerale e deve quindi disporsi il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Cosi deciso in Roma 23 febbraio 2022 Il presidente est.

F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26206/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Francesco d'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Parioli n. 43; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 492/1/14, depositata il 18 marzo 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal presidente [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26206/2014 Rilevato che: Numero sezionale 667/2022Numero di raccolta generale 8650/2022 Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria Data pubblicazione 16/03/2022 regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza n. 51/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Rovigo che ne aveva respinto il ricorso contro le comunicazioni dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, alle Compagnie assicuratrici prestanti garanzia fideiussoria alla società contribuente per rimborsi IVA 2006 e contro la cartella esattoriale per IVA, atti questi tutti connessi/derivanti dall'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA relativo a detta annualità, oggetto di separato processo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in contrasto con quanto affermato dai primi giudici, osservava in particolare che: -sussisteva la legittimazione ad impugnare detti provvedimenti agenziali inerenti le garanzie assicurative; -che ugualmente doveva affermarsi la giurisdizione del giudice tributario in ordine all'impugnazione di tali provvedimenti; -che l'escussione delle polizze de quibus doveva considerarsi illegittima in quanto l'avviso di accertamento prodromico si riferiva ad un anno d'imposta (2006) diverso da quelli per i quali le garanzie erano state concesse (2007/2008). Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. Resiste con controricorso la società contribuente, che poi ha depositato memoria. La medesima controricorrente da atto che il contenzioso relativo alla cartella di pagamento impugnata è venuto meno a causa dello sgravio della stessa avvenuto già lite pendente dopo la sentenza di appello -ad essa favorevole- emessa nel separato procedimento relativo all'atto impositivo per II.DD. ed IVA 2006 e che dunque come oggetto della contesa residuano esclusivamente le impugnazioni contro detti provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26206/2014 Numero sezionale 667/2022 ufficio locale, per l' escussione delle garanzie fidiussorie; con la Numero di raccolta generale 8650/2022Data pubblicazione 16/03/2022 memoria depositata ha poi dato atto che detta sentenza è passata in giudicato poiché il ricorso per cassazione agenziale contro la stessa è stato rigettato (ordinanza n. 22885/2020). Considerato che: Non sussistono i presupposti per decidere la controversia secondo il rito camerale e deve quindi disporsi il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Cosi deciso in Roma 23 febbraio 2022 Il presidente est. F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a
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