Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13804/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, sezione III, con sentenza n. 38484/2019 del 17.9.2019, in riforma della pronuncia emessa il 31.1.2013 dalla Corte d'appello di Salerno, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in secondo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto - in relazione agli artt. 110 cod.pen. e agli artt. 30 e 44, lett.c), d.P.R. n.380/2001, come specificato al capo a) - in quanto estinto per intervenuta prescrizione, con dichiarazione di confisca del terreno in sequestro.

La Corte di Cassazione, adita su ricorso del Giannattasio nonché di altro imputato ([OSCURATO:PERSONA]) ha pregiudizialmente ritenuto inammissibili i motivi di ricorso attinenti ai profili della responsabilità penale degli imputati, rilevando come - in presenza di una accertata causa estintiva - il giudice sia legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione solo qualora le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano ictu °culi, come non ravvisabile nel caso di specie.

Ha quindi esaminato la questione relativa - in ordine alla disposta confisca - alla rilevanza della sentenza della Corte EDU pronunciata in data 28.3.2018 nei ricorsi riuniti [OSCURATO:SOCIETA]. c.

Italia, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. c.

Italia e [OSCURATO:SOCIETA]. c.

Italia; ha quindi rilevato che - sulla scorta dei principi esposti in tale pronuncia - doveva considerarsi astrattamente legittima l'applicazione della confisca pure in presenza di una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato allorquando, come nel caso di specie, era stata esclusa l'applicabilità dell'art.129 cod.proc.pen. attraverso una puntale disamina degli elementi costitutivi dell'illecito, tanto sotto il profilo soggettivo quanto sotto quello oggettivo; dovendosi quindi considerare tale accertamento come equivalente, dal punto di vista sostanziale, a una pronuncia di condanna con la conseguente assenza di una violazione del principio di legalità rilevante ai sensi dell'art.7 della CEDU (principio già avallato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.49/2015).

Ha invece ritenuto rilevante - in riferimento all'arresto espresso nella predetta sentenza della Corte EDU - nel caso di specie il profilo attinente alla eventuale violazione del principio di protezione della proprietà dettato dall'art.1 del protocollo addizionale alla CEDU, dovendosi valutare la proporzionalità della disposta confisca.

Ha quindi rilevato che, dalla lettura della sentenza di primo grado e di quella di appello, emergeva che l'area oggetto dell'intervento lottizzatorio era destinata, all'epoca, a zona agricola con previsione di particolari caratteristiche di costruzione; che i fondi in questione erano stati frazionati a venduti a terzi e che - in particolare - il frazionamento del fondo di proprietà del Giannattasio prevedeva la divisione in tre particelle e che i promissari acquirenti avevano successivamente ottenuto la concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato rurale; la Corte ha quindi rilevato che - sulla base della giurisprudenza di legittimità sopravvenuta rispetto alla pronuncia della Corte EDU - era da ritenere conforme ai principi convenzionali la confisca di tutte le aree abusivamente lottizzate, previa necessaria verifica della corretta estensione della misura di sicurezza in riferimento alle sole aree effettivamente interessate dall'illecito; ha quindi rilevato che le sentenze di merito si erano limitate a confermare la generalizzata statuizione di confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite senza operare alcuna distinzione che avrebbe invece dovuto discendere dal principio di proporzionalità, imponendosi quindi l'annullamento con rinvio al fine di valutare proprio la corretta applicazione del principio medesimo; in ordine al quale, sulla scorta dell'esame della giurisprudenza europea, la Corte ha specificamente rilevato che "la misura ablativa non rispettiva sicuramente i criteri di proporzionalità se applicata a terreni che non sono direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e che il giudice del merito può senz'altro individuare, limitando la misura alle sole aree abusivamente lottizzate, venendo assicurate agli interessati, per le diverse ipotesi, anche in sede di esecuzione, le garanzie del contraddittorio, restando la confisca e la conseguente perdita della proprietà una misura residuale, assunta dal giudice penale sempreché non sia già intervenuta l'autorità amministrativa..., valutazione del principio del criterio di proporzionalità che, imponendo un accertamento di merito, non può che essere svolto dalla Corte d'appello in sede di rinvio, non rientrando nell'ambito della cognizione di questo giudice di legittimità".

Nella sentenza emessa all'esito della pronuncia di annullamento con rinvio, la Corte d'appello di Napoli ha rilevato che il fondo dalla superficie di 9.685 mq, di cui era proprietario il Giannattasio, era stato fatto oggetto di frazionamento in tre particelle di poco superiori ai 3000 mq, richiesto per "uso cambio colturale" nell'aprile del 2002, laddove nei mesi di maggio e giugno erano stati conclusi due preliminari di vendita con successivo rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato rurale; ha quindi ritenuto conseguente all'applicazione del principio di proporzionalità la sanzione amministrativa accessoria della confisca, in conferma della pronuncia oggetto dell'annullamento con rinvio.

2. Avverso la sentenza emessa a seguito del giudizio rescindente ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], unitamente al proprio difensore e con espressa ratifica operata da quest'ultimo, articolando un unico motivo di doglianza, nel quale ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in ordine al principio di proporzionalità previsto dall'art.1 del protocollo addizionale alla CEDU e la violazione e/o erronea applicazione dell'art.44 del d.P.R. n.380/2001 sempre in relazione alla predetta disposizione convenzionale; ha rilevato come la Corte territoriale avesse applicato la sanzione della confisca sull'intera proprietà del ricorrente senza operare la dovuta specificazione delle opere che avrebbero comportato là contestata trasformazione urbanistica e la necessaria identificazione dell'area ove le stesse insistevano e quindi senza individuare i beni idonei a giustificare il provvedimento ablativo.

3. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1 Va rilevato che, nella giurisprudenza di legittimità successiva alla citata sentenza della Corte EDU, è stato costantemente ritenuto che in tema di lottizzazione abusiva - tanto di carattere esclusivamente negoziale quanto di natura mista - ai fini della valutazione della conformità della confisca dei terreni al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 addizionale alla CEDU, il giudice deve valutare la proporzionalità di tale misura ablatoria, accertando se la stessa sia l'unica misura adeguata a ripristinare la conformità urbanistica dell'area interessata.

Deve quindi ritenersi, sulla base di un'interpretazione convenzionalmente orientata dell'art.44 del d.P.R. n.380/2001, che sulla valutazione della conformità della confisca conseguente al reato di lottizzazione abusiva al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del protocollo n. 1 citato debba necessariamente incidere anche l'aspetto, espressamente dedotto con il motivo di ricorso, della individuazione dei beni oggetto della misurai on h-e-,—intact-5-)Cotrà dunque parlarsi di confisca legittima ove lebg 5 r4 #0,4.4 limitata ai beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali mentre dovrà concludersi in senso opposto, e dunque di misura non rispettosa dei criteri di proporzionalità, se applicata a terreni non direttamente interessati dall'attività lottizzatoria (Cass., sez.III, 20.2.2019, n.14743, Annodi°, RV. 275392; Cass., sez.III, 5.2.2020, n.12640, Iannelli, RV. 278765).

Tuttavia, il predetto principio deve essere letto in coordinazione con quello espresso - in parte motiva - dalla citata sentenza Iannelli nonché da Cass., sez.III, 20.11.2020, n.3727/2021, Santamaria, RV. 280871; in base al quale, tanto in tema di lottizzazione negoziale quanto di lottizzazione mista, la riconduzione dell'assetto del territorio deve essere effettiva ed integrale, non assumendo quindi rilievo interventi ripristinatori fittizi o soltanto parziali, dovendosi intendere come tali non soltanto quelli attuati mantenendo anche soltanto alcuni degli interventi realizzati, ma anche quelli resi impossibili dalle trasformazioni effettuate; ma che soprattutto l'intervenuto ripristino, infine, dovrà essere inconfutabilmente dimostrato da chi ha interesse a giovarsene, mentre al giudice del merito è richiesto un rigoroso ed effettivo accertamento in fatto che non può limitarsi ad una mera presa d'atto.

Sulla base delle predette considerazioni, ne consegue che il proposto ricorso non supera il necessario vaglio di ammissibilità; non contenendo l'esposizione dell'unico motivo alcun profilo idoneo a dedurre che la Corte territoriale abbia effettivamente violato il disposto dell'art.627, comma 3, cod.proc.pen..

Difatti, il ricorrente non ha ottemperato al necessario onere di allegazione non indicando né l'eventuale sussistenza e consistenza delle opere ripristinatorie poste in essere e nemmeno, in ogni caso, quali siano le opere realizzate cui eventualmente restringere il provvedimento ablatorio in ossequio al richiamato principio di proporzionalità.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, sezione III, con sentenza n. 38484/2019 del 17.9.2019, in riforma della pronuncia emessa il 31.1.2013 dalla Corte d'appello di Salerno, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in secondo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto - in relazione agli artt. 110 cod.pen. e agli artt. 30 e 44, lett.c), d.P.R. n.380/2001, come specificato al capo a) - in quanto estinto per intervenuta prescrizione, con dichiarazione di confisca del terreno in sequestro. La Corte di Cassazione, adita su ricorso del Giannattasio nonché di altro imputato ([OSCURATO:PERSONA]) ha pregiudizialmente ritenuto inammissibili i motivi di ricorso attinenti ai profili della responsabilità penale degli imputati, rilevando come - in presenza di una accertata causa estintiva - il giudice sia legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione solo qualora le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano ictu °culi, come non ravvisabile nel caso di specie. Ha quindi esaminato la questione relativa - in ordine alla disposta confisca - alla rilevanza della sentenza della Corte EDU pronunciata in data 28.3.2018 nei ricorsi riuniti [OSCURATO:SOCIETA]. c. Italia, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. c. Italia e [OSCURATO:SOCIETA]. c. Italia; ha quindi rilevato che - sulla scorta dei principi esposti in tale pronuncia - doveva considerarsi astrattamente legittima l'applicazione della confisca pure in presenza di una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato allorquando, come nel caso di specie, era stata esclusa l'applicabilità dell'art.129 cod.proc.pen. attraverso una puntale disamina degli elementi costitutivi dell'illecito, tanto sotto il profilo soggettivo quanto sotto quello oggettivo; dovendosi quindi considerare tale accertamento come equivalente, dal punto di vista sostanziale, a una pronuncia di condanna con la conseguente assenza di una violazione del principio di legalità rilevante ai sensi dell'art.7 della CEDU (principio già avallato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.49/2015). Ha invece ritenuto rilevante - in riferimento all'arresto espresso nella predetta sentenza della Corte EDU - nel caso di specie il profilo attinente alla eventuale violazione del principio di protezione della proprietà dettato dall'art.1 del protocollo addizionale alla CEDU, dovendosi valutare la proporzionalità della disposta confisca. Ha quindi rilevato che, dalla lettura della sentenza di primo grado e di quella di appello, emergeva che l'area oggetto dell'intervento lottizzatorio era destinata, all'epoca, a zona agricola con previsione di particolari caratteristiche di costruzione; che i fondi in questione erano stati frazionati a venduti a terzi e che - in particolare - il frazionamento del fondo di proprietà del Giannattasio prevedeva la divisione in tre particelle e che i promissari acquirenti avevano successivamente ottenuto la concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato rurale; la Corte ha quindi rilevato che - sulla base della giurisprudenza di legittimità sopravvenuta rispetto alla pronuncia della Corte EDU - era da ritenere conforme ai principi convenzionali la confisca di tutte le aree abusivamente lottizzate, previa necessaria verifica della corretta estensione della misura di sicurezza in riferimento alle sole aree effettivamente interessate dall'illecito; ha quindi rilevato che le sentenze di merito si erano limitate a confermare la generalizzata statuizione di confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite senza operare alcuna distinzione che avrebbe invece dovuto discendere dal principio di proporzionalità, imponendosi quindi l'annullamento con rinvio al fine di valutare proprio la corretta applicazione del principio medesimo; in ordine al quale, sulla scorta dell'esame della giurisprudenza europea, la Corte ha specificamente rilevato che "la misura ablativa non rispettiva sicuramente i criteri di proporzionalità se applicata a terreni che non sono direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e che il giudice del merito può senz'altro individuare, limitando la misura alle sole aree abusivamente lottizzate, venendo assicurate agli interessati, per le diverse ipotesi, anche in sede di esecuzione, le garanzie del contraddittorio, restando la confisca e la conseguente perdita della proprietà una misura residuale, assunta dal giudice penale sempreché non sia già intervenuta l'autorità amministrativa..., valutazione del principio del criterio di proporzionalità che, imponendo un accertamento di merito, non può che essere svolto dalla Corte d'appello in sede di rinvio, non rientrando nell'ambito della cognizione di questo giudice di legittimità". Nella sentenza emessa all'esito della pronuncia di annullamento con rinvio, la Corte d'appello di Napoli ha rilevato che il fondo dalla superficie di 9.685 mq, di cui era proprietario il Giannattasio, era stato fatto oggetto di frazionamento in tre particelle di poco superiori ai 3000 mq, richiesto per "uso cambio colturale" nell'aprile del 2002, laddove nei mesi di maggio e giugno erano stati conclusi due preliminari di vendita con successivo rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato rurale; ha quindi ritenuto conseguente all'applicazione del principio di proporzionalità la sanzione amministrativa accessoria della confisca, in conferma della pronuncia oggetto dell'annullamento con rinvio. 2. Avverso la sentenza emessa a seguito del giudizio rescindente ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], unitamente al proprio difensore e con espressa ratifica operata da quest'ultimo, articolando un unico motivo di doglianza, nel quale ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in ordine al principio di proporzionalità previsto dall'art.1 del protocollo addizionale alla CEDU e la violazione e/o erronea applicazione dell'art.44 del d.P.R. n.380/2001 sempre in relazione alla predetta disposizione convenzionale; ha rilevato come la Corte territoriale avesse applicato la sanzione della confisca sull'intera proprietà del ricorrente senza operare la dovuta specificazione delle opere che avrebbero comportato là contestata trasformazione urbanistica e la necessaria identificazione dell'area ove le stesse insistevano e quindi senza individuare i beni idonei a giustificare il provvedimento ablativo. 3. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1 Va rilevato che, nella giurisprudenza di legittimità successiva alla citata sentenza della Corte EDU, è stato costantemente ritenuto che in tema di lottizzazione abusiva - tanto di carattere esclusivamente negoziale quanto di natura mista - ai fini della valutazione della conformità della confisca dei terreni al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 addizionale alla CEDU, il giudice deve valutare la proporzionalità di tale misura ablatoria, accertando se la stessa sia l'unica misura adeguata a ripristinare la conformità urbanistica dell'area interessata. Deve quindi ritenersi, sulla base di un'interpretazione convenzionalmente orientata dell'art.44 del d.P.R. n.380/2001, che sulla valutazione della conformità della confisca conseguente al reato di lottizzazione abusiva al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del protocollo n. 1 citato debba necessariamente incidere anche l'aspetto, espressamente dedotto con il motivo di ricorso, della individuazione dei beni oggetto della misurai on h-e-,—intact-5-)Cotrà dunque parlarsi di confisca legittima ove lebg 5 r4 #0,4.4 limitata ai beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali mentre dovrà concludersi in senso opposto, e dunque di misura non rispettosa dei criteri di proporzionalità, se applicata a terreni non direttamente interessati dall'attività lottizzatoria (Cass., sez.III, 20.2.2019, n.14743, Annodi°, RV. 275392; Cass., sez.III, 5.2.2020, n.12640, Iannelli, RV. 278765). Tuttavia, il predetto principio deve essere letto in coordinazione con quello espresso - in parte motiva - dalla citata sentenza Iannelli nonché da Cass., sez.III, 20.11.2020, n.3727/2021, Santamaria, RV. 280871; in base al quale, tanto in tema di lottizzazione negoziale quanto di lottizzazione mista, la riconduzione dell'assetto del territorio deve essere effettiva ed integrale, non assumendo quindi rilievo interventi ripristinatori fittizi o soltanto parziali, dovendosi intendere come tali non soltanto quelli attuati mantenendo anche soltanto alcuni degli interventi realizzati, ma anche quelli resi impossibili dalle trasformazioni effettuate; ma che soprattutto l'intervenuto ripristino, infine, dovrà essere inconfutabilmente dimostrato da chi ha interesse a giovarsene, mentre al giudice del merito è richiesto un rigoroso ed effettivo accertamento in fatto che non può limitarsi ad una mera presa d'atto. Sulla base delle predette considerazioni, ne consegue che il proposto ricorso non supera il necessario vaglio di ammissibilità; non contenendo l'esposizione dell'unico motivo alcun profilo idoneo a dedurre che la Corte territoriale abbia effettivamente violato il disposto dell'art.627, comma 3, cod.proc.pen.. Difatti, il ricorrente non ha ottemperato al necessario onere di allegazione non indicando né l'eventuale sussistenza e consistenza delle opere ripristinatorie poste in essere e nemmeno, in ogni caso, quali siano le opere realizzate cui eventualmente restringere il provvedimento ablatorio in ossequio al richiamato principio di proporzionalità. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
Sentenza Cassazione n. 13804/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris