CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 32187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, nel contestare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ricorso non si confronta con le convergenti argomentazioni con le quali i Giudici di merito ne hanno ravvisato la colpevolezza sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate alla fattispecie senza incorrere in manifeste illogicità; ritenuto, in particolare, che nella sentenza impugnata viene adeguatamente motivato come le acquisizioni istruttorie mostrino che l'imputato, quando denunciò il furto dell'assegno bancario indicato nella imputazione, era ben consapevole di averlo precedentemente consegnato, già compilato con importo di euro 550, a [OSCURATO:PERSONA] in vista della conclusione di un contratto di locazione (p.1, 3); ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente