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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28288/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]: annullamento con rinvio limitatamente alla confisca [OSCURATO:PERSONA] Cf« n [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Como, con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni 4 e mesi 7 di reclusione ed C 32.000,00 di multa per il reato di cui agli art. 73, e 80 T.U. stup.; reato commesso il 4 dicembre2021.

2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 125, 444 e 445 cod. proc. pen. e art. 240 cod. pen.) e mancanza di motivazione sulla confisca del cellulare e del navigatore in sequestro.

La confisca del cellulare Wiko dual sim e del navigatore è stata disposta senza motivazione (la generica frase "in quanto mezzi utilizzati per commettere il reato", non può costituire valida motivazione); non sussiste alcuna prova che il telefono ed il navigatore fossero serviti per la commissione del reato; infatti, è stato contestato il reato di detenzione e trasporto della sostanza stupefacente, non la cessione a terzi.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato limitatamente alla disposta confisca del telefono e del navigatore senza alcuna motivazione.

Non può ritenersi motivazione adeguata l'affermazione dell'uso del telefono e del navigatore per la commissione del reato, in quanto assertiva e generica.

Infatti, "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui utAst ect, all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art.606 cod. proc. pen." (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27934801).

Deve, quindi, rilevarsi che: "In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost." (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019 - dep. 09/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27586201).

Nel caso in giudizio la sentenza non motiva sulla confisca; la sentenza deve pertanto annullarsi limitatamente alla sola confisca del cellulare Wiko dual sim e del navigatore, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Como.

Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. si dichiarano irrevocabili l'accertamento di responsabilità e la pena concordata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca del navigatore e del telefono cellulare con rinvio per nuovo giudizio sul punto al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]: annullamento con rinvio limitatamente alla confisca [OSCURATO:PERSONA] Cf« n [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Como, con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni 4 e mesi 7 di reclusione ed C 32.000,00 di multa per il reato di cui agli art. 73, e 80 T.U. stup.; reato commesso il 4 dicembre2021. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 125, 444 e 445 cod. proc. pen. e art. 240 cod. pen.) e mancanza di motivazione sulla confisca del cellulare e del navigatore in sequestro. La confisca del cellulare Wiko dual sim e del navigatore è stata disposta senza motivazione (la generica frase "in quanto mezzi utilizzati per commettere il reato", non può costituire valida motivazione); non sussiste alcuna prova che il telefono ed il navigatore fossero serviti per la commissione del reato; infatti, è stato contestato il reato di detenzione e trasporto della sostanza stupefacente, non la cessione a terzi. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato limitatamente alla disposta confisca del telefono e del navigatore senza alcuna motivazione. Non può ritenersi motivazione adeguata l'affermazione dell'uso del telefono e del navigatore per la commissione del reato, in quanto assertiva e generica. Infatti, "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui utAst ect, all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art.606 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27934801). Deve, quindi, rilevarsi che: "In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost." (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019 - dep. 09/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27586201). Nel caso in giudizio la sentenza non motiva sulla confisca; la sentenza deve pertanto annullarsi limitatamente alla sola confisca del cellulare Wiko dual sim e del navigatore, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Como. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. si dichiarano irrevocabili l'accertamento di responsabilità e la pena concordata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca del navigatore e del telefono cellulare con rinvio per nuovo giudizio sul punto al
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