CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 21733/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 25172/2017 proposto da: Comune di Follonica , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,Via G. Caccini n.1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Riccardo che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DegliEsposti Andreina, giusta procura in calce al ricorso, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA], n.27, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Luca, [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qual i ered i di R ondone Giuseppina, elettivamente domiciliate in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta te e difese dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti– -nonché contro- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 1438/2017 della CORTE D ’ APPELLO di FIRENZE,pubblicata il 21/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione di un terreno di sua proprietà, sito nel Comune di Follonica, catastalmente identificato dal mappale 829, foglio 25, con superficie di mq. 610, già destinato con PRG del 1991 ad “attrezzature scolastiche-scuole medie” e, con delibera n. 21 del 1998, a parcheggio pubblico, nell’ambito del progetto viario tra via Roma e piazza [OSCURATO:PERSONA]. 2.- La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1887 del 200 5, accertava la natura edificabile (di fatto) del terreno; riteneva applicabile l’indice di fabbricabilità di cui all’art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 17 agosto 1942; riconosceva una diminuzione di valore, in conseguenza di un vincolo idrogeologico gravante sul terreno, e rideterminava in € 40.258,69 l’indennità di espropriazione e in € 2.719,94 l’indennità di occupazione . In particolare, ad avviso della Corte, il terreno doveva essere considerato “zona bianca”, ossia priva di pianificazione urbanistica, a seguito della decadenza (verificatasi prima che fosse impressa la nuova destinazione a parcheggio) del vincolo, di natura espropriativa, imposto con il PRG. 3.- Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] veniva parzialmente accolto con sentenza n. 23380 del 2013, che cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello per la rideterminazione delle indennità secondo il criterio del valore venale del bene, ex art. 39 della legge n. 2359 del 25 giugno 1865. In particolare, la Corte di legittimità censurava la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo accertato la decadenza del vincolo derivante dalla previsione del PRG, aveva fatto riferimento, ai fini della determinazione del costo di trasformazione dell’immobile, all’indicedi edificabilità previsto all’art. 41-quinquies citato, anziché a quello proprio delle aree limitrofe. 4.-Riassunto il giudizio di rinvio dai coeredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], Andrea, Fabio e [OSCURATO:PERSONA]), la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 21 giugno 2017, ha determinato in € 102.506,00 l’indennità di espropriazione e in € 6.932,49 l’indennità di occupazione e ha condannato il Comune di Follonica al pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio di merito e del giudizio di cassazione. La Corte ha rilevato il giudicato interno formatosi sul capo della sentenza n. 1887 del 2005 che aveva accertato la edificabilità del terreno (che ha ribadito) ; ha ritenuto che, ricadendo il terreno in “zona bianca” priva di pianificazione urbanistica (art. 4, ultimo comma, legge 28 gennaio 1977, n. 10), occorreva valutare le potenzialità edificatorie equivalenti a quelle espresse dai terreni limitrofi costituenti oggetto di pianificazione.5.- Il Comune di Follonica ha proposto r icorso per cassazione, resistito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, deducendo la invalida notifica dello stesso a [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre 2017, quando già deceduta il 22 ottobre 2017, e la tardiva notifica successivamente effettuata agli eredi, collettivamente e impersonalmente, il 21 (rectius, spedito il 15) dicembre 2017. 1.1.-L’eccezione è infondata: la prima notifica è valida, alla luce del principio secondo cui la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, tra l’altro, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso il medesimo procuratore, ai sensi dell’art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante (ex plurimis, Cass. n. 20964 del 2018, SU n. 15295 del 2014). Ne consegue che la seconda notifica è ininfluente ai fini della costituzione del contraddittorio, già integro per effetto della precedente notifica, risultando l’istanza di rimessione in termini proposta dal ricorrente inammissibile per difetto di interesse. 2.-Con il primo motivo di ricorso, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., il Comune di Follonica denuncia la nullità del procedimento per violazione o falsa applicazione degli artt. 329, 336, comma 1, e 384 c.p.c., censurandosi la sentenza impugnata per avere ravvisato il giudicato interno sulla questione della natura edificabile del terreno, nonostante la relativa questione fosse stata devoluta alla cognizione della Corte di cassazione e poi del giudice di rinvio, laddove il Comune aveva dedotto l’erronea applicazione dell’art. 41-quinquiesdella legge n. 1150 del 1942, sulla cui base la Corte fiorentina avrebbe fondato la natura edificatoria del terreno. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, exart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità del procedimento per violazione e falsa di applicazione dell’art. 112 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e violazione e falsa applicazione dell’art. 5-bis, comma 3, del d.l. n. 333 dell’11 luglio 1992, convertito con legge n. 359 dell’8 agosto1992, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere pretermesso l’esame del Programma di Fabbricazione approvato con DGR n. 965 del 6 febbraio 1974, che destinava il territorio a verde pubblico e a viabilità, cui si doveva avere riguardo in caso di decadenza del vincolo imposto dal PRG. 2.1.-Entrambi i motivi sono infondati. Ed infatti, sulla questione riguardante la qualificazione urbanistica del terreno espropriato ai resistenti – come correttamente osservato nella sentenza impugnata –è calato il giudicato, non avendo il Comune di Follonica censurato l’accertamento della natura edificabile del terreno stesso, già operato dalla Corte fiorentina nella sentenza n. 1887 del 2005, impugnata dal solo [OSCURATO:PERSONA] (fondatamente) nella parte concernente la ritenuta applicabilità dell’indice di fabbricabilità previsto dall’art. 41-quinquiesdella legge n. 10 del 1977, anziché gli indici previsti per le aree limitrofe, non avendo il Comune proposto ricorso incidentale nel giudizio di cassazione, nel quale era rimasto intimato. In altri termini, il ricorrente per cassazione [OSCURATO:PERSONA], impugnando la predetta sentenza del 2005 nella parte riguardante l’esatta determinazione degli indici di fabbricabilità, siè limitato a contestare il concreto valore del bene, cioè i criteri di calcolo delle indennità spettanti all’espropriato, senza mettere in discussione l’autonomo capo (a lui favorevole) della decisione concernente la già accertata edificabilità del terreno, seppur nei limiti del regime proprio delle cosiddette “aree bianche”. 3.-Il terzo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 della legge n. 2359 del 1865 e 5-bis, comma 3, del d.l. n. 333 del1992, per avere la sentenza impugnata determinato il valore venale del terreno espropriato non con riferimento alla data dell’ablazione, bensì al momento successivo dell’eliminazione del vincolo idrogeologico gravante sul fondo, è inammissibile per plurime ragioni. 3.1.- In primo luogo, perché il ricorrente travisa la sentenza impugnata, con la quale il giudice del rinvio, applicando il dictumdella sentenza di cassazione n. 23380 del 2013, ha fatto correttamente “riferimento alla situazione in atto alla data di emissione del decreto di esproprio”, ai fini della determinazione del valore del bene; in secondo luogo, laddove deduce l’esistenza di un vincolo di inedificabilità per essere il terreno inserito in area a pericolosità idrica, il Comune implicitamente reitera la censura riguardante la questione della edificabilità ormai accertata definitivamente; in terzo luogo, laddove lamenta l’erronea stima del valore del terreno, il motivo trascura il rilievo attribuito già nella sentenza n. 1887 del 2005 alla peculiare condizione del bene per l’esistenza di un vincolo idraulico provvisorio, tenuto conto del tempo necessario per la progettazione e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza del torrente Petraia prossimo all’immobile (la citata sentenza d i cassazione del 2013 ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso con cui Marsella lamentava la riduzione divalore del fondo espropriato in quanto incluso in area a pericolosità idrica). Il motivo si risolve, in conclusione, nella impropria sollecitazione di una rivisitazione del giudizio di fatto concernente la stima in concreto del valore del bene per l’incidenza su di esso di un vincolo che il giudice di merito ha valutato. 4.- Il quarto motivo di ricorso, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , con cui si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la sentenza impugnata, nella determinazione del valore venale del terreno espropriato, omesso di esaminare le osservazioni del consulente tecnico di parte del Comune di Follonica e accolto acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è inammissibile, consistendo in una generica critica di incensurabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito nella valutazione degli elementi (appetibilità del terreno sul mercato, incidenza delle opere da eseguire, ecc.) incidenti sulla stima in concreto del valore del terreno. 5.- Con il quinto motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 385, comma 3, c.p.c., per essere stato condannato al pagamento delle spese processuali anche del primo giudizio di merito, difformemente da quanto statuito dalla Corte di cassazione (n. 23380 del 2013) che aveva rimesso al giudice di rinvio la determinazione delle spese del solo giudizio di legittimità. 5.1.- Il motivo è manifestamente infondato, essendo noto che il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di merito, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l’annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali (explurimis, Cass. n. 3798 del 2022).6.-In conclusione, il ricorso è rigettato. 7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto della difesa prestata (con due controricorsi e memorie) dal medesimo difensore a favore di soggetti aventi la stessa posizione processuale([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 7200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art