CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22680/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPE.10 [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Mantova, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, per la fattispecie di cui all'art. 187, commi 1 e 1-quater, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.c. «cod. strada»), alla pena, già ridotta per il rito, di quattro mesi di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda, convertita in lavori di pubblica utilità ai sensi del comma 8-bis del citato art. 187. 2. Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducente la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Il giudice di merito, in particolare, avrebbe errato nell'aver ridotto la pena per il rito in ragione di un terzo e non della metà, nonostante la contestazione di una fattispecie contravvenzionale e non delittuosa. 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte ha depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso oltre che ammissibile ex art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., in quanto diretto a conseguire effetti favorevoli all'imputato, è fondato. 2. L'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 187, commi 1 e 1-quater, cod. strada, alla pena, già ridotta per il rito, di quattro mesi di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda, partendo il giudicante da una pena (già considerata l'indicata circostanza aggravante) di sei mesi di reclusione ed eurp 2.100,00 di ammenda. La detta pena è stata altresì sostituita con i lavori di pubblica utilità, ai sensi del comma 8-bis del citato art. 187, per un totale di 126 giorni (complessive 252 ore). 3. Ne consegue, come correttamente prospettato dal ricorrente, la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per aver il giudice di merito, in considerazione del rito scelto, ridotto sì la pena ma in ragione di un terzo e non della metà (pari invece a tre mesi di arresto ed euro 1.050,00 di ammenda), con conseguente sostituzione con i lavori di pubblica utilità in ragione di un totale di 126 giorni (complessive 252 ore) in luogo di giorni 94 giorni (pari a 188 ore). 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena, ex art. 620, lett. I), cod. proc. per., in mesi tre di arresto ed euro millecinquanta di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per un totale di 94 giorni, pari a 188 ore, potendosi provvedere in tal senso sulla base delle statuizioni del giudice di merito in ragione dell'assenza di margini di discrezionalità, tanto per la riduzione ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. quanto per la determinazione della corrispondente durata dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 187, comma 8-bis, cod. strada. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi tre di arresto ed euro millecinquanta di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per un totale di 94 giorni, pari a