Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 21107/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il G.I.P. del tribunale di Perugia, con sentenza in data 2 novembre 2022 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di furto aggravato, rapina e lesioni personali. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Amodio, deducendo con distinti motivi, qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale quanto alle circostanze aggravanti riconosciute per i capi A) e C). [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della

I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573 - 01) ,\/ E nel caso di specie non appare sussistere alcun errore manifesto nella imputazione anche in relazione alla descrizione dei fatti commessi profittando della minora difesa delle vittime ed in danno di pubblici ufficiali.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 10 maggio 2023 t [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Giovan iotallevi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il G.I.P. del tribunale di Perugia, con sentenza in data 2 novembre 2022 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di furto aggravato, rapina e lesioni personali. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Amodio, deducendo con distinti motivi, qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale quanto alle circostanze aggravanti riconosciute per i capi A) e C). [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573 - 01) ,\/ E nel caso di specie non appare sussistere alcun errore manifesto nella imputazione anche in relazione alla descrizione dei fatti commessi profittando della minora difesa delle vittime ed in danno di pubblici ufficiali. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 maggio 2023 t [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Giovan iotallevi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21107/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris