CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2024
Cassazione n. 12831/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 3595 /2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio del secondo difensorein Roma, viale delle Milizie n.96; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentantep.t., rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale delloStato, domiciliat e in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituit e Oggetto:vizio procura alleliti– riforma Cartabia –materia tributaria – principiodi diritto alsolo scopo di eventualmente partecipare all’udienza di discussione exart.370 comma 1 cod. proc. civ.; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Ve- neton.603/3/2021 depositata il 23 aprile 202 1 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto èstato accolto l’ appell o propost o da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] di Padova n. 94/4/2018che ha accolto il ricorso introduttivo di [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento n. 07720160014973175 . La cartella, emessadall’agente della riscossione per conto dell’Agenzia delle En- trate,aveva ad oggetto l’immediata riscossione delle spese della lite inrelazione ad un avviso di accertamento anteriormente impugnato dal contribuente , nel cui giudizio non era stata accolta l’istanza di partevolta alla sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto imposi- tivo. 2. I l giudice di prime cure disponeva l’annullamento della cartella , decisioneriformata dal giudice d’ appello , il quale condivideva la do- glianzapreliminare dell’Agenzia ed accertava la nullità della procura rilasciatadal contribuente al difensore in primo grado , perché gene- ricae non riferita all’impugnazione giudiziale , in violazione del com- binatodisposto degli artt.12, 18 e 21 del d.lgs. n.546/92 e 182 cod. proc. civ. , ritenendo che la produzione di una procura in grado di appellonon fosse idonea alla sanatoria del vizio originario . 3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il contribuente,affidato a due motiv i . L ’Agenzia delle Entrate e Agenzia delleEntrate – Riscossione hanno depositato una mera comparsa di costituzioneal solo scopo di eventualmente partecipare all’udienza didiscussione ex art.370 comma 1 cod. proc. civ. . Consideratoche: 4.Con il primo motivo di ricorso il contribuente - ai fini dell’art.360 primocomma n. 4 cod. proc. civ. - prospetta la nullità della sentenza perviolazione de gli art t . 75 e 82 cod. proc. civ. , 54 bis e 55 d.P.R. n.633/72,13 del d.lgs. n.471/97, 1242 cod. civ. per aver il giudice d’appelloerroneamente ritenuto che una mera insufficienza ed ec- cessivagenericità della procura alle liti rilasciata in primo grado non potesseessere sanata con assegnazione di un termine per la rego- larizzazionedella costituzione. Peraltro , una procura con le necessa- riespecificazioni era stat a anche prodott a in appello da parte contri- buente. 5.Il motivo è fondato , per le ragioni che seguono . 5.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sentenza n. 26338 del07/11/2017) hanno autorevolmente affermato che l ’art. 83, comma3, c od . p roc . c iv ., non può essere interpretato in modo for- malistico, avendo riguardo al dovere del giudice, ex art. 182 cod. proc.civ., di segnalare alle parti i vizi della procura affinché possano porvirimedio e, più in generale, al diritto di accesso al giudice, san- citodall ’ art. 6, par. 1, della CEDU, che può essere limitato soltanto nellamisura in cui sia necessario per perseguire uno scopo legittimo . 5.2.Questa Corte ha inoltre già stabilito che la disposizione dell'art. 182,comma 2, cod. proc. civ. , secondo cui il giudice, quando rileva unvizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la suarinnovazione, si applica anche al giudizio d'appello e tale prov- vedimentopuò essere emesso all'udienza prevista dall'art. 350 cod. proc.civ. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 13597 del 19/05/2021 ; con- formea Cass. S ez. L - , Sentenza n. 6041 del 13/03/2018 ) . 5.3.Inoltre, tenuto conto del fatto che il giudice d’appello ha ritenuto inesistentela procura alle liti alla base del giudizio di primo grado, è ben nota al Collegio l’interpretazione (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.28251del 09/10/2023) del l 'art. 182, comma 2, cit. , nella formula- zioneanteriore alla c.d. riforma Cartabia, testo applicabile al caso di specie,secondo la quale esso non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite . Infatti, in tale testo espressamentesi fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità dellaprocura", a differenza di quanto accade nel testo come novel- lato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesi- stenza. 6. Tuttavia, il Collegio osserva che la suddetta novella contenuta nellariforma Cartabia non ha inciso sul la materia tributaria che come sopra visto prevede delle norme speciali in materia di invalidità e sanatoriadella procura. Dev’essereconseguentemente affermato nella presente fattispecie il principiodi diritto secondo cui « i l giudice tributario , ove la pro- curaalle liti, le modalità di conferimento della quale seguono leregole generali dettate dall'art. 83 c od. p roc . c iv ., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l'inammissibilità del ri- corso,è tenuto anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) al rispetto de lle speciali normede gli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 , avendo riguardo all'interpretazione data dallasentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000, e deveinvitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in casodi inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibi- lità». Inapplicazione del principio l a censura in disamina dev’essere ac- colta,perché la decisione del giudice d’appello non è conforme a lla sopraesposta interpretazione . 7.Il secondo motivo, con cui viene prospettata la nullità della sen- tenzaper violazione degli artti.474 e 475 cod. proc. civ., senza nep- pure indicazione del pertinente paradigma processuale di cui all’art.360 primo comma cod. proc. civ. , è assorbito dall’accogli- mentodella prima censura . 8. In conclusione, accolt o il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenzaimpugnata dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giu- stizia tributaria di secondo grado del Veneto , in diversa composi- zione,affinché proceda ad un nuovo esame in relazione ai profili evi- denziatie provveda sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. LaCorte, accolt o il primo motivo, assorbito il sec