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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 06728/2026

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], persona offesa nel procedimento c/Ignoti avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha disposto, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l'archiviazione del procedimento nei confronti di ignoti per il reato originariamente ipotizzato (diffamazione), rigettando l’opposizione presentata dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], proposta a seguito di annullamento, in sede di reclamo, del precedente decreto di archiviazione emesso dal medesimo G.i.p.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la suindicata persona offesa, denunciando la violazione degli artt. 4 e 6 del Protocollo n. 7 Cedu e degli artt. 3, 24, secondo comma, 111 e 117, comma 1, Cost., nonché la nullità del provvedimento impugnato,

3. Il ricorso pone una questione di nullità dell’ordinanza di archiviazione per essersi pronunciato, per la seconda volta, sulla medesima fattispecie lo stesso giudice, persona fisica, che si era pronunciato col primo provvedimento di rigetto.

Nel caso in cui non si dovesse ritenere ricorribile per cassazione il provvedimento di archiviazione del G.i.p. in virtù della legge 103/2017, si solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 410, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede, in caso di annullamento del provvedimento del G.i.p. in sede di reclamo, la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento anziché alla sezione del giudice per le indagini preliminari per l’assegnazione del fascicolo ad un giudice diverso da quello che ha adottato il provvedimento impugnato.

4. Come riconosce lo stesso ricorso, lo scenario è cambiato, dal 3 agosto 2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017 l’impugnabilità del provvedimento di archiviazione è limitata a determinati casi specifici – in particolare ad alcuni casi di violazioni del principio del contraddittorio per come declinate dal combinato disposto dell’art. 410-bis cod. proc. pen. con l’art. 127, comma 5, del medesimo codice di rito – ed è esperibile col rimedio del reclamo, il che preclude la proposizione del ricorso per cassazione contro lo stesso.

Sul punto, infatti, basta richiamare quel precedente secondo cui l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28583 del 02/07/2024, Rv. 286726 - 01).

Discende che l'ordinanza di archiviazione emessa, nel caso di specie, dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa - non integrando l’ipotesi del provvedimento abnorme, che d’altronde neppure il ricorso deduce, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale (per tutte, Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000, Rv. 215094 – 01; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 20/01/2015, Rv. 262275- 01), non trattandosi di atto che, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, o che abbia determinato la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, essendo per sua natura l'indagine preliminare sottoposta a riapertura con l'espresso procedimento di cui all'art. 414 cod. proc. pen. -, non può essere oggetto di ricorso per cassazione.

5. Nella cornice normativa suindicata, deve quindi prendersi atto della irritualità dell'impugnazione proposta dinanzi al giudice di legittimità - trattandosi di un mezzo non più previsto dall'ordinamento; cosicché, l'esito decisorio non può che essere, previa riqualificazione del ricorso in reclamo, la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, in conformità al principio della conversione delle impugnazioni sancito dall'art. 568 co. 5 cod. proc. pen. 5.1.

Le Sezioni Unite " Bonaventura", nel comporre un contrasto creatosi all'interno della giurisprudenza di legittimità, sulla scia di una prima pronuncia del Massimo consesso nomofilattico (Sez.

U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336), hanno chiarito che, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Sez.

U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001 Rv. 220221; conf.

Sez.

U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA]), stante la "ratio" dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., intesa a valorizzare il "favor impugnationis" (Sez. 5, n. 21581 del 28/04/2009, Rv. 243888); non si richiede, invece, che il giudice che ha ricevuto l'impugnazione, ai fini di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione, esamini l'atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 3 n. 40381 del 17/05/2019 Rv. 276934).

6. Poiché, quindi, il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento (Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003, dep. 2004, Rv. 227092), l'impugnazione proposta avverso l’ordinanza di archiviazione dalla persona offesa, deve essere qualificata come reclamo ex art. 410 – bis cod. proc. pen., e trasmessa al Tribunale di Roma, che, impregiudicata ogni ulteriore questione di ammissibilità dell’impugnazione, deve procedere all'esame della stessa impugnazione alla stregua della disciplina relativa a detto mezzo di impugnazione, posto che il principio di conservazione dei mezzi di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez.

U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119).

P.Q.M qualificata l'impugnazione come reclamo ex artt. 410-bis cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso il 29/1/2026. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], persona offesa nel procedimento c/Ignoti avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha disposto, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l'archiviazione del procedimento nei confronti di ignoti per il reato originariamente ipotizzato (diffamazione), rigettando l’opposizione presentata dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], proposta a seguito di annullamento, in sede di reclamo, del precedente decreto di archiviazione emesso dal medesimo G.i.p. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la suindicata persona offesa, denunciando la violazione degli artt. 4 e 6 del Protocollo n. 7 Cedu e degli artt. 3, 24, secondo comma, 111 e 117, comma 1, Cost., nonché la nullità del provvedimento impugnato, 3. Il ricorso pone una questione di nullità dell’ordinanza di archiviazione per essersi pronunciato, per la seconda volta, sulla medesima fattispecie lo stesso giudice, persona fisica, che si era pronunciato col primo provvedimento di rigetto. Nel caso in cui non si dovesse ritenere ricorribile per cassazione il provvedimento di archiviazione del G.i.p. in virtù della legge 103/2017, si solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 410, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede, in caso di annullamento del provvedimento del G.i.p. in sede di reclamo, la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento anziché alla sezione del giudice per le indagini preliminari per l’assegnazione del fascicolo ad un giudice diverso da quello che ha adottato il provvedimento impugnato. 4. Come riconosce lo stesso ricorso, lo scenario è cambiato, dal 3 agosto 2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017 l’impugnabilità del provvedimento di archiviazione è limitata a determinati casi specifici – in particolare ad alcuni casi di violazioni del principio del contraddittorio per come declinate dal combinato disposto dell’art. 410-bis cod. proc. pen. con l’art. 127, comma 5, del medesimo codice di rito – ed è esperibile col rimedio del reclamo, il che preclude la proposizione del ricorso per cassazione contro lo stesso. Sul punto, infatti, basta richiamare quel precedente secondo cui l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28583 del 02/07/2024, Rv. 286726 - 01). Discende che l'ordinanza di archiviazione emessa, nel caso di specie, dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa - non integrando l’ipotesi del provvedimento abnorme, che d’altronde neppure il ricorso deduce, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale (per tutte, Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000, Rv. 215094 – 01; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 20/01/2015, Rv. 262275- 01), non trattandosi di atto che, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, o che abbia determinato la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, essendo per sua natura l'indagine preliminare sottoposta a riapertura con l'espresso procedimento di cui all'art. 414 cod. proc. pen. -, non può essere oggetto di ricorso per cassazione. 5. Nella cornice normativa suindicata, deve quindi prendersi atto della irritualità dell'impugnazione proposta dinanzi al giudice di legittimità - trattandosi di un mezzo non più previsto dall'ordinamento; cosicché, l'esito decisorio non può che essere, previa riqualificazione del ricorso in reclamo, la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, in conformità al principio della conversione delle impugnazioni sancito dall'art. 568 co. 5 cod. proc. pen. 5.1. Le Sezioni Unite " Bonaventura", nel comporre un contrasto creatosi all'interno della giurisprudenza di legittimità, sulla scia di una prima pronuncia del Massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336), hanno chiarito che, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Sez. U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001 Rv. 220221; conf. Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA]), stante la "ratio" dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., intesa a valorizzare il "favor impugnationis" (Sez. 5, n. 21581 del 28/04/2009, Rv. 243888); non si richiede, invece, che il giudice che ha ricevuto l'impugnazione, ai fini di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione, esamini l'atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 3 n. 40381 del 17/05/2019 Rv. 276934). 6. Poiché, quindi, il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento (Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003, dep. 2004, Rv. 227092), l'impugnazione proposta avverso l’ordinanza di archiviazione dalla persona offesa, deve essere qualificata come reclamo ex art. 410 – bis cod. proc. pen., e trasmessa al Tribunale di Roma, che, impregiudicata ogni ulteriore questione di ammissibilità dell’impugnazione, deve procedere all'esame della stessa impugnazione alla stregua della disciplina relativa a detto mezzo di impugnazione, posto che il principio di conservazione dei mezzi di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119). P.Q.M qualificata l'impugnazione come reclamo ex artt. 410-bis cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. Così deciso il 29/1/2026. [OSCURATO:PERSONA]