Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02725/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26881/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 5867 /20 2 2 , pubblicata in data22 settembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello : [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Rom a rigetta va le domande , avanzate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di risoluzione per inadempimento del contratto di affiliazione commerciale finalizzato alla rivendita di prodotti e servizi di telefonia, stipulato dalle parti nell’ottobre 2017, e di risarcimento dei danni.

2. La Corte d’appello di Roma, investita del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel riforma re la sentenza di primo grado, ha dichiarato risolto il contratto di affiliazione commerciale e condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare, a titolo di risarcimento dei dann i , la complessiva somma di euro 132.697,00.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidato a tre motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, con un unico motivo.

4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso principale ed al controricorso con ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale, denunziando la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1463 cod. civ., dell’art. 12.2 del contratto di franchising e dell’art. 3 della legge n. 129/2004”, la ricorrente impugna il capo della sentenza con cui è stata accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e addebita al giudice d’appello di non avere considerato che era stata costretta a recedere dal contratto di collaborazione commerciale a causa della mancata disponibilità del locale commerciale.

2. Con il secondo motivo la sentenza è impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale errato nel ritenere assolto l’onere della prova gravante su [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relativo all’asserita stipulazione, tra essa ricorrente e un diverso affiliato, di un contratto di locazione avente ad oggetto il medesimo punto vendita, pur in assenza di dimostrazione di tale circostanza.

3. Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 2056 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 1226 cod. civ., la ricorrente impugna il capo della sentenza con il quale è stato liquidato, in favore della controricorrente, il danno da perdita di guadagno e sostiene che il giudice d’appello avrebbe errato “nel considerare dimostrato il danno e nell’aver liquidato anche equitativamente il relativo risarcimento”.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale è dedotta “la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento alla sottoscrizione di un contratto di sublocazione di ramo d’azienda da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relativo al locale del centro commerciale Torrino”.

La ricorrente incidentale contesta alla Corte d’appello di avere ritenuto documentalmente provata la conclusione in forma scritta di un contratto di sublocazione di ramo d’azienda, sebbene il documento richiamatonon fosse stato mai da essa sottoscritto.

5. L’intervenuta rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentaleesime il Collegio dall’esame dei motivi di ricorso e impone la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi come quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26881/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 5867 /20 2 2 , pubblicata in data22 settembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello : [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Rom a rigetta va le domande , avanzate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di risoluzione per inadempimento del contratto di affiliazione commerciale finalizzato alla rivendita di prodotti e servizi di telefonia, stipulato dalle parti nell’ottobre 2017, e di risarcimento dei danni. 2. La Corte d’appello di Roma, investita del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel riforma re la sentenza di primo grado, ha dichiarato risolto il contratto di affiliazione commerciale e condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare, a titolo di risarcimento dei dann i , la complessiva somma di euro 132.697,00. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidato a tre motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, con un unico motivo. 4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso principale ed al controricorso con ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale, denunziando la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1463 cod. civ., dell’art. 12.2 del contratto di franchising e dell’art. 3 della legge n. 129/2004”, la ricorrente impugna il capo della sentenza con cui è stata accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e addebita al giudice d’appello di non avere considerato che era stata costretta a recedere dal contratto di collaborazione commerciale a causa della mancata disponibilità del locale commerciale. 2. Con il secondo motivo la sentenza è impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale errato nel ritenere assolto l’onere della prova gravante su [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relativo all’asserita stipulazione, tra essa ricorrente e un diverso affiliato, di un contratto di locazione avente ad oggetto il medesimo punto vendita, pur in assenza di dimostrazione di tale circostanza. 3. Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 2056 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 1226 cod. civ., la ricorrente impugna il capo della sentenza con il quale è stato liquidato, in favore della controricorrente, il danno da perdita di guadagno e sostiene che il giudice d’appello avrebbe errato “nel considerare dimostrato il danno e nell’aver liquidato anche equitativamente il relativo risarcimento”. 4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale è dedotta “la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento alla sottoscrizione di un contratto di sublocazione di ramo d’azienda da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relativo al locale del centro commerciale Torrino”. La ricorrente incidentale contesta alla Corte d’appello di avere ritenuto documentalmente provata la conclusione in forma scritta di un contratto di sublocazione di ramo d’azienda, sebbene il documento richiamatonon fosse stato mai da essa sottoscritto. 5. L’intervenuta rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentaleesime il Collegio dall’esame dei motivi di ricorso e impone la dichiarazione di estinzione del giudizio. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi come quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così dec
Sentenza Cassazione n. 02725/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris