CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 aprile 2026
Cassazione n. 11147/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] AT di Asti, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 917/2023depositata il 15/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9991/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11147/2026Data pubblicazione 25/04/2026La [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. del [OSCURATO:PERSONA] c. e AldoZambonardi hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso lasentenza della Corte d'appello di Torino n. 917/2023 depositata il 15novembre 2023. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] LocaleAsl AT di Asti.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoopposizione avverso n. 37 ordinanze di ingiunzione, notificate il 10,11 e 30 novembre 2011, con ciascuna delle quali l’ASL di Asti gliaveva ingiunto il pagamento della somma di €. 6.000,00 a titolo disanzione amministrativa, per un totale di € 222.000,00, per laviolazione dell'art. 100, comma 1, del d.lgs. n. 219/2006 (Codice deldel Comando dei carabinieri per la Tutela della salute – NAS diAlessandria, “per aver consentito nella sua qualità di rappresentantelegale di impresa autorizzata ad esercizio di farmacia per i locali siti inSan [OSCURATO:PERSONA]Asti, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, nonché autorizzata alladistribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano per i locali sitiin [OSCURATO:PERSONA]Asti (AT) [OSCURATO:PERSONA] n. 10/B, chel’approvvigionamento dei medicinali destinati alla distribuzioneall’ingrosso ed il loro primo stoccaggio avvenissero presso i locali sitiin [OSCURATO:PERSONA]Asti, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, con successivo trasferimento,[…], presso i locali siti in [OSCURATO:PERSONA]Asti (AT) [OSCURATO:PERSONA] n. 10/B”.L’adito Tribunale di Asti, con sentenza n. 455/2022 del 13 giugno2022, ha rideterminato la sanzione irrogata nella misura di €3.500,00 per ciascuna ordinanza di ingiunzione e ha rigettatol’opposizione per il resto.Numero registro generale 9991/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11147/2026Data pubblicazione 25/04/2026La Corte d’appello ha respinto l’appello.I giudici di secondo grado, confermando la sentenza del Tribunale,hanno affermato che “l’attività di distribuzione all’ingrosso, richiamatadall’art. 100, primo comma, del codice del farmaco, ricomprende ognifase ad essa funzionalmente connessa e, quindi, anche quella direperimento sul mercato dei farmaci da rivendere nonché quella distoccaggio degli stessi”, di tal che “[l]a farmacia Cerati … ogniqualvolta si approvvigionava di medicinali destinati allacommercializzazione all’ingrosso utilizzando il codice univoco ottenutoper lo svolgimento della rivendita al dettaglio, e li immagazzinava nelmagazzino della farmacia, poneva in essere un’attività di distribuzioneall’ingrosso al di fuori dei limiti entro i quali tale attività le eraconsentita”. La sentenza impugnata ha quindi sostenuto:“[p]oco importa … che essa fosse stata autorizzata alla distribuzioneall’ingrosso, perché lo svolgimento di quest’ultima - che non potevanon ricomprendere, si ripete, anche quella di approvvigionamento edi stoccaggio - le era concesso esclusivamente mediante l’utilizzo delcodice ottenuto per quel tipo di attività, ossia qualificandosi comegrossista, e non – invece – qualificandosi come farmacia pubblica.L’utilizzo del codice univoco di farmacista assicurava alla parteappellante di ottenere i farmaci destinati alla rivendita all’ingrossomediante il canale preferenziale, più celere, riservato all’acquisto perla rivendita al dettaglio, in tal modo ponendo a rischio il correttofunzionamento del sistema di approvvigionamento al dettaglio che illegislatore ha predisposto a tutela della rapidità di consegna deifarmaci destinati ai clienti delle farmacie e quindi, in ultima analisi, apresidio della salute dei cittadini. Non rileva che i successivitrasferimenti – ossia quello interno, dal magazzino della farmacia aquello destinato alla vendita all’ingrosso, e quello, successivo, dalmagazzino all’ingrosso al terzo acquirente - fossero tracciati, poichéNumero registro generale 9991/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11147/2026Data pubblicazione 25/04/2026l’esigenza di tracciabilità non esaurisce la finalità della normativa, chedistingue e separa l’attività di distribuzione al dettaglio da quellaall’ingrosso.Neppure decisivo, onde avvalorare l’interpretazione contraria a quellaqui sostenuta, è il tenore della Direttiva 2001/83/CE, soprarichiamata: in base alla ratio normativa testé evidenziata, infatti, ilpassaggio dalla farmacia al grossista è bensì consentito ma soltanto -come correttamente rilevato nella nota del Ministero della Salute2.10.2015, richiamata dalla difesa dell’Amministrazione - nei casi direstituzione del farmaco al grossista, determinata da errori difornitura o rientri dal cliente.In base alle considerazioni che precedono, il rinvio pregiudizialeinterpretativo alla Corte di Giustizia, richiesto dall’appellante nellenote depositate il 28 aprile 2023, non si rende necessario, così comela sospensione del processo in attesa della decisione della Corte diGiustizia nella causa C-47/22”.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONEVanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevatedalla controricorrente con riferimento all'art. 366, comma 1, n. 4) en. 6) c.p.c., potendo dirsi soddisfatti tali requisiti di contenuto-forma,peraltro da valutare in rapporto a ciascun singolo motivo diimpugnazione, risultandone i caratteri minimi di specificità,completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonchérivenendosi l’indicazione del contenuto rilevante degli atti e deidocumenti sui cui sono fondate le censure.1. - Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 1 della l.n. 689/1981, in relazione agli artt. 100, 147 e 148 del d.lgs. n.219/2006. I ricorrenti contestano la legalità della sanzione irrogata,fondata sul presupposto che il trasferimento interno tra i dueNumero registro generale 9991/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11147/2026Data pubblicazione 25/04/2026magazzini appartenenti al medesimo soggetto violi l’art. 100, comma1, del d.lgs. 219/2006. Ciò perché l’art. 100 prescrive che l’attività didistribuzione all’ingrosso sia subordinata ad autorizzazione regionale(nella specie esistente) e la violazione di tale precetto sarebbeesclusa dall’applicazione dell’art. 148 del d.lgs. n. 219/2006, inquanto prevista dal comma 4 dell’art. 147 e sanzionata penalmente.Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 1 l. n.689/1981 in relazione agli artt. 100, 104, 105, 147 e 148 del d.lgs. n.219/2006, nonché la falsa applicazione degli artt. 122 e 123 T.U.Leggi sanitarie n. 1265/1934, degli artt. 34 e 46 R.D. n. 1706/1938,dell’art. 28 l. n. 833/1978, ed ancora il contrasto con l’art. 1 n. 17 eart. 80 della direttiva 2001/83 CE, come interpretati dalla Corte diGiustizia con sentenza 21 settembre 2023 (in causa 47/22). La tesidei ricorrenti è che l’immissione di medicinali nel magazzino dellafarmacia ed il successivo trasferimento nel magazzino per ladistribuzione all’ingrosso da parte dell’unico soggetto autorizzato alledue attività non costituisce violazione di alcuna delle norme contenutenel titolo VII del d.lgs. n. 219/2006. La Corte di Torino avrebbe, adire dei ricorrenti, “personificato” arbitrariamente le due attivitàconcentrate ed integrate nel medesimo soggetto imprenditoriale,distinguendole soggettivamente, fondandosi sull’erronea affermazioneche l’esercente la farmacia, anche se autorizzato all’attività digrossista, sarebbe tenuto esclusivamente ad erogare al pubblico imedicinali acquistati utilizzando il codice di farmacista, vincolo che,invece, non esiste nell’ordinamento.Il terzo motivo di ricorso, infine, lamenta la violazione dell’art. 1 l. n.689/1981 in relazione all’art. 5-bis del d.lgs. n. 540/1992, ed ancorala violazione dell’art. 5 della l. n. 2248/1865, All. E, con riferimentoall’art. 3 del d.m. 15 luglio 2004.Numero registro generale 9991/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11147/2026Data pubblicazione 25/04/2026La Corte territoriale d’appello ha sostenuto che l’attribuzione di due“codici univoci” distinti al farmacista/grossista identifichi due attivitàseparate e non integrabili verticalmente, in cui sono possibilimovimentazioni solo da magazzino grossista a magazzino farmacia enon viceversa. Tale convincimento sarebbe errato in quanto non tieneconto che la codificazione delle attività di cui all’art. 3 del d.m. 15luglio 2004 non considera la nuova figura di “farmacista/grossista”creata dalla legislazione successiva (sicché il citato d.m. dovrebbeessere interpretato evolutivamente o disapplicato).I tre motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente, per la loroevidente connessione, e si rivelano infondati.L’art. 100 (Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso deimedicinali) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazionedella direttiva 2001/83/CE [e successive direttive di modifica] relativaad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano [,nonché della direttiva 2003/94/CE]), inserito nel Titolo VIII(Distribuzione all'ingrosso e brokeraggio di medicinali, nonchédistribuzione di sostanze attive), ai commi 1 e 1-bis, prescrive:“1. La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata alpossesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provinciaautonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dallalegislazione delle regioni o delle province autonome. Taleautorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, èvalida.1-bis. I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia aisensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché lesocietà che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività didistribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizionidel presente titolo. Parimenti le società che svolgono attività didistribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attività diNumero registro generale 9991/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11147/2026Data pubblicazione 25/04/2026vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmaciecomunali”.L’art. 147 (Sanzioni penali) del d.lgs. n. 219 del 2006, al comma 4,stabilisce:“4. - Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizial'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza munirsidell'autorizzazione di cui all'articolo 100, ovvero la proseguemalgrado la revoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa, èpunito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda dadiecimila euro a centomila euro. Tali pene si applicano anche a chiprosegue l'attività autorizzata senza disporre della personaresponsabile di cui all'articolo 101”.L’art. 148 (Sanzioni amministrative) del d.lgs. n. 219 del 2006, alcomma 13, dispone:“13. Chiunque viola le disposizioni del titolo VII diverse da quellepreviste al comma 4 dell'articolo 147 soggiace alla sanzioneamministrativa da tremila euro a diciottomila euro, senza pregiudiziodelle sanzioni penali eventualmente applicabili”.Il comma 13 dell’art. 148, per la violazione delle “disposizioni deltitolo VII”, non reca, dunque, la clausola di riserva penale “salvo cheil fatto costituisca reato”, adoperata in altri commi del medesimo art.148, ed anzi precisa “senza pregiudizio delle sanzioni penalieventualmente applicabili”, specificando, tuttavia, di sanzionareamministrativamente le condotte diverse da quelle di rilevanza penalepreviste al comma 4 dell'art. 147. Non si pone, comunque, nellaspecie, per quanto rappresentato dalle parti, alcun profilo dicompatibilità fra il cumulo delle sanzioni amministrativa e penale e ildivieto di "ne bis in idem".Il comma 1-bis dell’art. 100 del d.lgs. n. 219 del 2006, come giàconsiderato, ha ammesso i farmacisti e le società di farmacisti titolariNumero registro generale 9991/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11147/2026Data pubblicazione 25/04/2026di farmacia a svolgere attività di distribuzione all'ingrosso deimedicinali, ma pur sempre nel rispetto delle disposizioni del titolo VII.Il comma 1 del medesimo art. 100 subordina, invero, la distribuzioneall'ingrosso di medicinali al possesso di un'autorizzazione rilasciatadalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autoritàcompetenti. Gli artt. 101 e seguenti precisano, così, i requisitioccorrenti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione, la proceduradi autorizzazione e le ispezioni previste, gli obblighi e le facoltà deltitolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso deimedicinali, le dotazioni minime e le modalità di fornitura deimedicinali, le formalità di individuazione dei canali di distribuzione deimedicinali. In particolare, l’art. 104 disciplina gli obblighi e le facoltàdel titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso deimedicinali, anche quanto all’approvvigionamento e alla fornitura deimedicinali unicamente da/a persone o società che possiedono essestesse l'autorizzazione, nonché all’osservanza dei principi e delle lineeguida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali di cuial decreto del Ministro della sanità in data 6 luglio 1999; l’art. 105regola poi le dotazioni minime e la fornitura dei medicinali, stabilendoi tempi massimi di consegna alle farmacie e gli obblighi del titolare diAutorizzazione all'Immissione in Commercio.La complessa disciplina è finalizzata a garantire il servizio pubblico,assicurando la permanenza di un assortimento di medicinalisufficiente a rispondere con la massima tempestività alle esigenze delrispettivo territorio. Pertanto, pur essendo consentito ai farmacisti ealle società di farmacisti titolari di farmacia di vendere all'ingrosso imedicinali, va comunque assicurata la tracciabilità dei farmaci, inmaniera da evitare fenomeni distorsivi della concorrenza e la venditasu mercati paralleli in danno dell'Erario e della salute pubblica. In taleottica, la necessità di codici differenti per lo svolgimento delle diverseNumero registro generale 9991/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11147/2026Data pubblicazione 25/04/2026appunto al bisogno di garantire in ogni caso la tracciabilità deifarmaci, anche ove si tratti, come nel caso in esame, di passaggi tramagazzini di strutture gestite dal medesimo farmacista, senza chepossa obiettarsi che detta esigenza di trasparenza delle operazionipossa arrecare una indebita limitazione dell'attività dicommercializzazione (così Consiglio di Stato sez. III, 21 settembre2018, n. 5486). Pertanto, i medicinali acquistati dalla farmacia,utilizzando il relativo codice univoco di identificazione, possono esserevenduti soltanto al pubblico degli utilizzatori finali, e non anche adistributori all’ingrosso, e vanno conservati nei magazzini dellafarmacia.Tale interpretazione degli artt. 100 e seguenti del d.lgs. n. 219 del2006 risulta altresì conforme ai principi dettati nella sentenza dellaCorte di giustizia UE, seconda sezione, 28 giugno 2012, causa C-7/11, quanto al significato da attribuire all'articolo 77, paragrafo 2,della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 6 novembre 2001, nel senso che il farmacista, il quale svolgaanche un'attività di grossista di medicinali, è tenuto a munirsi diun'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso di medicinali e devesoddisfare tutti i requisiti imposti ai richiedenti e ai titolaridell'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso di medicinali in forzadegli articoli 79-82 della direttiva 2001/83, come modificata dalladirettiva 2009/120.A identiche conclusioni conduce la sentenza della Corte di giustiziaUE, quinta sezione, 21 settembre 2023, causa C-47/22, secondo cuil’articolo 80, primo comma, lettera b), della direttiva 2001/83/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante uncodice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, comemodificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e delNumero registro generale 9991/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11147/2026Data pubblicazione 25/04/2026Consiglio, dell’8 giugno 2011, deve essere interpretato nel senso che:una persona titolare di un’autorizzazione di distribuzione all’ingrossodi medicinali non può procurarsi medicinali da altre persone che, inforza della normativa nazionale, sono autorizzate o abilitate a forniremedicinali al pubblico, ma che non sono a loro volta titolari di unasiffatta autorizzazione di distribuzione né sono esentate dall’obbligo diottenere detta autorizzazione ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 3,della direttiva 2001/83, come modificata, anche sel’approvvigionamento abbia luogo solo su scala ridotta, o se imedicinali così acquisiti sono destinati alla rivendita solo a personeautorizzate o abilitate a fornire medicinali al pubblico o a persone chesono a loro volta titolari di un’autorizzazione di distribuzioneall’ingrosso. Tale sentenza ha chiarito, dunque, quali siano lemodalità obbligatorie dell’approvvigionamento dei medicinali da partedel grossista, nonché ribadito a tal fine la diversità dellecaratteristiche della vendita al dettaglio dei medicinali e dalla lorodistribuzione all’ingrosso.La sentenza impugnata ha dunque fatto corretta applicazione degliartt. 100 e seguenti del d.lgs. n. 219 del 2006, sanzionando iricorrenti agli effetti dell’art. 148, comma 13, per essersi gli stessiapprovvigionati di “medicinali destinati alla commercializzazioneall’ingrosso utilizzando il codice univoco ottenuto per lo svolgimentodella rivendita al dettaglio”, ed aver così posto in essere “un’attività didistribuzione all’ingrosso al di fuori dei limiti entro i quali tale attivitàle era consentita”.12. - Il ricorso va perciò rigettato.Segue la condanna in solido dei ricorrenti a rimborsare allacontroricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importoliquidato in dispositivo.Numero registro generale 9991/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11147/2026Data pubblicazione 25/04/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti arimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio dicassazione, che liquida in complessivi € 7.800,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali e ad accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso