CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 00764/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Bulgaria avverso la ordinanza del 30/09/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 settembre 2020 la Corte di appello di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di revoca del nnandato di arresto europeo n. 44/19 ennesso dall'Autorità giudiziaria della Repubblica di Ronnania in data 21 febbraio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna alla pena di anni sei di reclusione. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deducendo che tale ordinanza - mai notificata al condannato - avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa all'opposizione alla consegna estradizionale sulla base dell'erroneo assunto che l'eventuale revoca del m.a.e. sarebbe materia riservata allo Stato estero, sebbene la normativa di riferimento - rappresentata dalla decisione quadro 2008/909/GAI - non escluda la possibilità per l'autorità giudiziaria di esecuzione (nel caso di specie quella italiana) di dichiarare la perdita di efficacia della misura restrittiva estera per la quale trattiene in custodia la persona richiesta in vista di una futura consegna. 3. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 11 novembre 2021, il difensore di fiducia ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando il fatto che la carcerazione patita in Romania dal ricorrente nel periodo riconnpreso fra il 20 febbraio 2014 ed il 10 marzo 2016 avrebbe dovuto essere computata quale periodo di esecuzione della pena sofferta in Italia e che l'esecuzione della pena in pendenza del trasferimento non si è interrotta, avendo avuto le pene sofferte nei due Stati un'esecuzione contemporanea. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto con atto recante la data del 26 luglio 2021, è inammissibile per l'inosservanza dei termini previsti dalla legge, avendo il ricorrente impugnato, direttamente in questa Sede, un'ordinanza emessa dalla predetta Corte distrettuale in sede di esecuzione il 30 settembre 2020, sull'evocato presupposto che la stessa non era stata mai notificata all'interessato, senza considerare: a) che in relazione ai provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio i termini di impugnazione sono stabiliti in giorni quindici, decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso (ex art. 585, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 128 cod. proc. pen.); b) che sotto tale profilo, in ragione del mancato rispetto dei termini per l'impugnazione del provvedimento assunto in materia esecutiva, l'odierno ricorrente, se del caso, avrebbe dovuto preliminarmente attivare la procedura di restituzione ex art. 175 cod. proc. pen. Nel caso in esame la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata "senza formalità"ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione al disposto di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.2. Sulla base delle considerazioni or ora esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]