CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 10434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna alla pena di mesi 1 giorni 10 di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente per anni 1, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-bis, cod. strada (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico 1,58 e 1,47 g/I, con provocazione di un sinistro, in data 20 agosto 2016). 2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, in ordine al rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza di messa alla prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente osserva il Collegio che il reato per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio, trattandosi di contravvenzione che risale al 20 agosto 2016, è ormai prescritto, anche tenendo conto dei periodi di sospensione del relativo termine. 2. Al riguardo, va precisato che l'odierno ricorso non appare inammissibile né affetto da altro vizio che precluda l'instaurazione di un valido apporto processuale e, quindi, il rilievo dell'intervenuta prescrizione. Difatti, come chiarito da Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237, l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova; la possibilità di denunciare in appello l'ingiustificato diniego di messa alla prova, nonostante la celebrazione del processo con altro rito alternativo, quale il giudizio abbreviato, è, invece, discussa in giurisprudenza. 3. Ne consegue che, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito dalla Corte di cassazione, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli elementi rivelatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244274 - 01). E invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (Sez. 6, n. 31463/2004, Dolce, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Sez. 2, n. 26008/2007, Roscini, Rv. 237263). Tale situazione non ricorre nel caso di specie, in cui, da un lato, la censura riguarda profili diversi dall'accertamento del fatto e, dall'altro, questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio essendo il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]