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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33379/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al numero 21514 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 8827/24 della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata in data 3 aprile 2024.

Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], all’adunanza camerale dell’11 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza numero 8827/24, pubblicata in data 3 aprile 2024, la Corte Suprema di Cassazione -reputata la sussistenza di un’ipotesi di cessazione della materia del contendere- cassava, senza rinvio e con compensazione delle spese di lite, la sentenza numero 571, pubblicata in data 15 settembre 2020, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 1128, pubblicata in data 9 maggio 2016, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Genova aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento numero 037/2015/00046091/80, notificata in data 22 luglio 2015 in dipendenza degli avvisi di accertamento ICI numeri 30004/2008 e 34418R/2009.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame ed illustrando le sue argomentazioni e richieste con due memorie.

3. Il Comune di Genova resisteva alle avverse pretese, depositando controricorso, nonché memoria illustrativa.

4. La causa, alla camera di consiglio dell’11 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con l’unico motivo addotto a sostegno del gravame il Rozio, ai sensi degli articoli 391 bis, comma 1, e 395, numero 4, del codice di procedura civile, si è doluto dell’errore di fatto che aveva indotto la Corte Suprema di Cassazione a compensare le spese di lite, reputando non applicabile il criterio della soccombenza virtuale, disattendendo, quindi, la sua richiesta di refusione, sul presupposto della mancata impugnazione -ed, anzi, dell’avvenuto pagamento ad opera del contribuente- degli avvisi di accertamento numeri 30004/2008 e 34418R/2009, atti presupposti rispetto alla cartella di pagamento (atto conseguente) oggetto del giudizio definito con la sentenza revocanda, che erano stati, invece, non solo impugnati, ma anche annullati in sede giurisdizionale.

3. Il motivo è inammissibile.

3.1. L’articolo 391 bisdel codice di procedura civile individua le ipotesi in cui è possibile procedere alla correzione degli errori materiali ed alla revocazione dei provvedimenti della Corte Suprema di Cassazione, indicando, tra gli altri, il caso in cui la pronuncia sia affetta da errore di fatto, ai sensi dell’articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile.

3.2. L’errore di fatto che legittima all’esercizio dell’azione di revocazione deve consistere in un errore di percezione -e deve essere decisivo, nel senso che, se non ci fosse stato, la pronuncia impugnata sarebbe stata diversa- risultante chiaramente dagli atti o dai documenti di causa.

Esso è ravvisabile in tutti i casi in cui la decisione si fonda sulla supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o dell’inesistenza di un fatto la cui verità è altrettanto incontestabilmente acclarata, sempre che il fatto del quale è predicata l’esistenza o l’inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.

Deve presentare, altresì, i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, l’elaborazione o lo sviluppo di ragionamenti di tipo induttivo o deduttivo o di indagini ermeneutiche, non potendo consistere in un vizio di interpretazione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione di esso (cfr. Cass. n. 1304/16).

Deve attenere, inoltre, ad un deficit di percezione, ad una mera svista materiale ed, in quest’ottica, l’erroneità della percezione che abilita ad agire in revocazione postula l’esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, emergenti rispettivamente -l’una- dalla sentenza impugnata e - l’altra- dagli atti processuali, con esclusione di qualsivoglia apprezzamento concernente la valutazione del fatto, che implicherebbe inevitabilmente la sussistenza di un errore di diritto o comunque la necessità di un giudizio di tipo valutativo, di interpretazione o qualificazione (cfr. Cass. n. 9396/07, Cass.n. 321/15 e Cass. n. 8828/17).

Ed un errore di diritto, inidoneo ad abilitare all’esercizio di un’azione di revocazione, è ravvisabile anche quando l’errore lamentato consista in una valutazione implicita dell’autorità giudiziaria adita, la quale abbia - appunto - implicitamente posto a fondamento delle conclusioni alle quali sia giunta un apprezzamento non meramente fattuale, ma di carattere logico-giuridico (cfr. Cass.n. 12483/03).

3.3. L’errore che legittima ad agire in revocazione, del resto, non può poggiare sulla violazione o falsa applicazione di norme giuridiche e deve avere - non è superfluo rimarcarlo ulteriormente- i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità -proprio per la sua oggettività- sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o i documenti di causa, senza necessità di qualsivoglia apprezzamento o indagine, né può in alcun modo riguardare l’interpretazione della realtà fattuale, quale emergente dagli atti e dai documenti di causa (cfr. Cass. n. 8180/09), non potendo consistere in alcun modo in un vizio del ragionamento dell’autorità giudiziaria adita, ma, tutt’al più, in un vizio nell’assunzione di un fatto, disgiunta dal ragionamento (cfr. Cass. n. 2478/06, Cass. n. 3365/09 e Cass. n. 442/18).

Esso, inoltre, non può consistere nell’inesatta o errata valutazione delle risultanze processuali, non potendosi ravvisare, in tal caso, un errore di fatto revocatorio (cfr. Cass.n. 26890/19 ed, in termini analoghi, Cass. n. 10040/22), come, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui il presunto errore verta sull’esistenza o meno di fatti reputati pacifici per difetto di contestazione (cfr. Cass. n. 36249/22), né integra un errore di fatto, censurabile ai sensi dell’articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile, bensì di giudizio, quello inerente all’interpretazione di norme giuridiche, dovendo il primo attenere alla supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, mentre l’erronea interpretazione delle norme che attribuiscano un significato, una valenza giuridica a quei fatti esula dall’errore di fatto revocatorio (cfr. Cass. n. 26141/19, Cass., sez. un., n. 20013/24 e Cass. n. 7584/25).

4. Con specifico riferimento alla vicenda in esame, non è possibile sostenere, innanzi tutto, che il fatto in relazione al quale si sarebbe verificato l’errore denunciato non avesse costituito un punto controverso della decisione, avendo la Corte Suprema di Cassazione apertis verbis evidenziato, nella sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto aveva dedotto -“erroneamente”- il contribuente, non c’era stato alcun annullamento degli avvisi di accertamento.

E’ opportuno rammentare, a questo proposito, che, in tema di revocazione per errore di fatto, nella nozione di punto controverso rientra non solo il fatto che sia stato oggetto di un effettivo dibattito tra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, sia divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, delle statuizioni dell’autorità giudiziaria adita (cfr. Cass. n. 7435/23 e, negli stessi termini, Cass. n. 13085/25).

4.1. La circostanza relativa all’impugnazione ed all’annullamento degli avvisi di accertamento, inoltre, era stata evidentemente oggetto di una valutazione ad opera della Corte Suprema di Cassazione, svolta in relazione agli elementi di causa complessivamente sottoposti alla sua attenzione, ad onta dell’impossibilità di configurare un errore di fatto revocatorio al cospetto di un errore non già meramente di percezione, ma di valutazione o interpretazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 2236/22).

L’errore contemplato dall’articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile, infatti, deve consistere -come si è già avuto modo di dire in precedenza- in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fattodecisivo escluso dagli atti o documenti di causa o l’inesistenza di un fattodecisivo che dagli atti o documenti di causa risulti positivamente accertato.

Esso, pertanto, integrando un errore meramente percettivo, non può in alcun modo implicare un’attività di valutazione (cfr. Cass. n. 17940/24), diversamente da quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui, a fronte di una specifica richiesta del contribuente, fondata su determinati presupposti di fatto, la Corte Suprema di Cassazione ne ha escluso la sussistenza, proprio in virtù di una valutazione degli elementi complessivamente sottoposti alla sua attenzione, in tal modo non incorrendo in alcun errore revocatorio, che - non è superfluo ribadirlo ancora una volta- dovrebbe emergere con assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, senza la necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, non potendo consistere in un preteso, inesatto apprezzamento di atti e documenti di causa o di altri elementi emersi nel corso dell’istruttoria, vertendosi, altrimenti, in un’ipotesi di errore di giudizio (cfr. Cass. n. 24702/24, nonché, sulla stessa scia, Cass. n. 22737/24).

4.2. Nella vicenda in esame, oltre tutto, è sì rinvenibile, nell’intestazione della sentenza numero 619 della Corte Tributaria Regionale della Liguria, pubblicata in data 23 luglio 2021 e menzionata nella pronuncia della Corte Suprema di Cassazione oggetto di impugnazione per revocazione, un riferimento agli avvisi di accertamento numeri 30004/2008 e 34418R/2009, ma, nel corpo della decisione, sia nella parte destinata alla descrizione delle vicende processuali, sia nella parte destinata a riportare le ragioni sottese al dictum giudiziale, sono citati esclusivamente i provvedimenti di diniego di rimborso opposti dal contribuente, tanto è vero che, nel dispositivo, sono menzionati -e sono annullati- solo i suddetti provvedimenti.

Parimenti, le sentenze emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, cassate in sede di legittimità e richiamate, nelle sue difese, dal ricorrente, permettono effettivamente di evincere -come messo in rilievo nella sentenza in questa sede impugnata- che i tributi erano stati pagati e che solo successivamente erano state avanzate istanze di rimborso.

E ciò a dimostrazione del fatto che -lungi da qualsivoglia rilievo riguardo alla condivisibilità o meno delle argomentazioni della Corte Suprema di Cassazione- era stato necessario, al fine di decidere la controversia, anche sotto il profilo dell’applicabilità o meno della soccombenza virtuale, valutare ed interpretare la documentazione prodotta in giudizio, che non permetteva, ictu oculi, anche, talvolta, per l’imprecisione e per l’eccessiva stringatezza di alcuni provvedimenti giurisdizionali emessi in sede di merito, di ricostruire, con immediatezza ed in termini di chiara ed evidente rilevabilità, le vicende processuali che avevano visto contrapposte le parti.

4.3. Oltre ad avere costituito un punto controverso, sul quale la sentenza impugnata si è pronunciata, in virtù, peraltro, di una vera e propria valutazione delle risultanze processuali, non sarebbe possibile attribuire al fatto sul quale sarebbe caduto l’errore revocatorio il carattere della decisività, in quanto, se pure la Corte Suprema di Cassazione avesse ricostruito il materiale probatorio nel senso di reputare avvenuta l’impugnazione degli avvisi di accertamento, nonché la loro caducazione per annullamento, non sarebbe necessariamente scaturita una condanna dell’Ente comunale alla refusione delle spese di lite.

La sussistenza di un errore di fatto revocatorio presuppone che abbia natura decisiva, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea percezione della realtà e la decisione (cfr. Cass. n. 25304/24), dovendo costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia, sicché tra il fatto erroneamente percepito o non percepito e la statuizione adottata deve intercorrere un nesso di necessità logico-giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa: il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio, infatti, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, giacché non si tratta di stabilire se il giudicante si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico-giuridica (cfr. Cass. civ. n. 25834/23).

E ciò non è possibile affermare nella vertenza in parola, perché, ai fini della soccombenza virtuale e, quindi, della condanna alla refusione delle spese di lite, alternativa rispetto alle ipotesi di compensazione, totale o parziale, l’autorità giudiziaria adita è tenuta ad effettuare una valutazione che tenga conto dell’intera vicenda processuale (cfr. Cass. n. 1005/20), in relazione alla condotta complessivamente tenuta dalle parti, processuale ed extraprocessuale, con riferimento, a titolo esemplificativo, all’interesse ad agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. n. 1098/21), che implica -a seconda delle diverse fattispecie che possono venire in rilievo- una prognosi postuma da effettuare con riferimento all’esercizio della pretesa creditoria (cfr. Cass. n. 15230/25) o alle difese originariamente articolate dalle parti (cfr. Cass. n. 9899/22) e, comunque, un approfondito scrutinio del coacervo di elementi fattuali e giuridici veicolati nel processo, attraverso gli atti di parte ed i documenti prodotti in giudizio, dai contendenti e, più in generale, dei comportamenti da questi ultimi complessivamente tenuti, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo (cfr. Cass. n. 33157/23 ed, in termini sostanzialmente conformi, Cass. n. 2957/24).

Conseguentemente, non è possibile predicare la decisività dell’errore di fatto denunciato, nel senso testé richiamato, perché non sarebbe disceso, ipso facto , dall’accertamento alternativo caldeggiato dal ricorrente un mutamento, nei termini auspicati, della decisione, che avrebbe richiesto comunque una valutazione di tutti gli elementi acquisiti agli atti, al fine di stabilire, al di là dell’impugnazione ed annullamento degli avvisi de quibus, se ricorressero o meno i presupposti per condannare l’Ente comunale alla refusione delle spese di lite o disporne la compensazione, totale o parziale.

5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. L’inammissibilità del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.

Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, così provvede: 1)dichiara inammissibile il ricorso; 2)condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell’Ente comunale, delle spese di lite, che liquida in euro 600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario spese generali come per legge; 3)dà atto della sussistenza dei presuppost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al numero 21514 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 8827/24 della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata in data 3 aprile 2024. Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], all’adunanza camerale dell’11 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza numero 8827/24, pubblicata in data 3 aprile 2024, la Corte Suprema di Cassazione -reputata la sussistenza di un’ipotesi di cessazione della materia del contendere- cassava, senza rinvio e con compensazione delle spese di lite, la sentenza numero 571, pubblicata in data 15 settembre 2020, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 1128, pubblicata in data 9 maggio 2016, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Genova aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento numero 037/2015/00046091/80, notificata in data 22 luglio 2015 in dipendenza degli avvisi di accertamento ICI numeri 30004/2008 e 34418R/2009. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame ed illustrando le sue argomentazioni e richieste con due memorie. 3. Il Comune di Genova resisteva alle avverse pretese, depositando controricorso, nonché memoria illustrativa. 4. La causa, alla camera di consiglio dell’11 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con l’unico motivo addotto a sostegno del gravame il Rozio, ai sensi degli articoli 391 bis, comma 1, e 395, numero 4, del codice di procedura civile, si è doluto dell’errore di fatto che aveva indotto la Corte Suprema di Cassazione a compensare le spese di lite, reputando non applicabile il criterio della soccombenza virtuale, disattendendo, quindi, la sua richiesta di refusione, sul presupposto della mancata impugnazione -ed, anzi, dell’avvenuto pagamento ad opera del contribuente- degli avvisi di accertamento numeri 30004/2008 e 34418R/2009, atti presupposti rispetto alla cartella di pagamento (atto conseguente) oggetto del giudizio definito con la sentenza revocanda, che erano stati, invece, non solo impugnati, ma anche annullati in sede giurisdizionale. 3. Il motivo è inammissibile. 3.1. L’articolo 391 bisdel codice di procedura civile individua le ipotesi in cui è possibile procedere alla correzione degli errori materiali ed alla revocazione dei provvedimenti della Corte Suprema di Cassazione, indicando, tra gli altri, il caso in cui la pronuncia sia affetta da errore di fatto, ai sensi dell’articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile. 3.2. L’errore di fatto che legittima all’esercizio dell’azione di revocazione deve consistere in un errore di percezione -e deve essere decisivo, nel senso che, se non ci fosse stato, la pronuncia impugnata sarebbe stata diversa- risultante chiaramente dagli atti o dai documenti di causa. Esso è ravvisabile in tutti i casi in cui la decisione si fonda sulla supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o dell’inesistenza di un fatto la cui verità è altrettanto incontestabilmente acclarata, sempre che il fatto del quale è predicata l’esistenza o l’inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata. Deve presentare, altresì, i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, l’elaborazione o lo sviluppo di ragionamenti di tipo induttivo o deduttivo o di indagini ermeneutiche, non potendo consistere in un vizio di interpretazione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione di esso (cfr. Cass. n. 1304/16). Deve attenere, inoltre, ad un deficit di percezione, ad una mera svista materiale ed, in quest’ottica, l’erroneità della percezione che abilita ad agire in revocazione postula l’esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, emergenti rispettivamente -l’una- dalla sentenza impugnata e - l’altra- dagli atti processuali, con esclusione di qualsivoglia apprezzamento concernente la valutazione del fatto, che implicherebbe inevitabilmente la sussistenza di un errore di diritto o comunque la necessità di un giudizio di tipo valutativo, di interpretazione o qualificazione (cfr. Cass. n. 9396/07, Cass.n. 321/15 e Cass. n. 8828/17). Ed un errore di diritto, inidoneo ad abilitare all’esercizio di un’azione di revocazione, è ravvisabile anche quando l’errore lamentato consista in una valutazione implicita dell’autorità giudiziaria adita, la quale abbia - appunto - implicitamente posto a fondamento delle conclusioni alle quali sia giunta un apprezzamento non meramente fattuale, ma di carattere logico-giuridico (cfr. Cass.n. 12483/03). 3.3. L’errore che legittima ad agire in revocazione, del resto, non può poggiare sulla violazione o falsa applicazione di norme giuridiche e deve avere - non è superfluo rimarcarlo ulteriormente- i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità -proprio per la sua oggettività- sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o i documenti di causa, senza necessità di qualsivoglia apprezzamento o indagine, né può in alcun modo riguardare l’interpretazione della realtà fattuale, quale emergente dagli atti e dai documenti di causa (cfr. Cass. n. 8180/09), non potendo consistere in alcun modo in un vizio del ragionamento dell’autorità giudiziaria adita, ma, tutt’al più, in un vizio nell’assunzione di un fatto, disgiunta dal ragionamento (cfr. Cass. n. 2478/06, Cass. n. 3365/09 e Cass. n. 442/18). Esso, inoltre, non può consistere nell’inesatta o errata valutazione delle risultanze processuali, non potendosi ravvisare, in tal caso, un errore di fatto revocatorio (cfr. Cass.n. 26890/19 ed, in termini analoghi, Cass. n. 10040/22), come, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui il presunto errore verta sull’esistenza o meno di fatti reputati pacifici per difetto di contestazione (cfr. Cass. n. 36249/22), né integra un errore di fatto, censurabile ai sensi dell’articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile, bensì di giudizio, quello inerente all’interpretazione di norme giuridiche, dovendo il primo attenere alla supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, mentre l’erronea interpretazione delle norme che attribuiscano un significato, una valenza giuridica a quei fatti esula dall’errore di fatto revocatorio (cfr. Cass. n. 26141/19, Cass., sez. un., n. 20013/24 e Cass. n. 7584/25). 4. Con specifico riferimento alla vicenda in esame, non è possibile sostenere, innanzi tutto, che il fatto in relazione al quale si sarebbe verificato l’errore denunciato non avesse costituito un punto controverso della decisione, avendo la Corte Suprema di Cassazione apertis verbis evidenziato, nella sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto aveva dedotto -“erroneamente”- il contribuente, non c’era stato alcun annullamento degli avvisi di accertamento. E’ opportuno rammentare, a questo proposito, che, in tema di revocazione per errore di fatto, nella nozione di punto controverso rientra non solo il fatto che sia stato oggetto di un effettivo dibattito tra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, sia divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, delle statuizioni dell’autorità giudiziaria adita (cfr. Cass. n. 7435/23 e, negli stessi termini, Cass. n. 13085/25). 4.1. La circostanza relativa all’impugnazione ed all’annullamento degli avvisi di accertamento, inoltre, era stata evidentemente oggetto di una valutazione ad opera della Corte Suprema di Cassazione, svolta in relazione agli elementi di causa complessivamente sottoposti alla sua attenzione, ad onta dell’impossibilità di configurare un errore di fatto revocatorio al cospetto di un errore non già meramente di percezione, ma di valutazione o interpretazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 2236/22). L’errore contemplato dall’articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile, infatti, deve consistere -come si è già avuto modo di dire in precedenza- in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fattodecisivo escluso dagli atti o documenti di causa o l’inesistenza di un fattodecisivo che dagli atti o documenti di causa risulti positivamente accertato. Esso, pertanto, integrando un errore meramente percettivo, non può in alcun modo implicare un’attività di valutazione (cfr. Cass. n. 17940/24), diversamente da quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui, a fronte di una specifica richiesta del contribuente, fondata su determinati presupposti di fatto, la Corte Suprema di Cassazione ne ha escluso la sussistenza, proprio in virtù di una valutazione degli elementi complessivamente sottoposti alla sua attenzione, in tal modo non incorrendo in alcun errore revocatorio, che - non è superfluo ribadirlo ancora una volta- dovrebbe emergere con assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, senza la necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, non potendo consistere in un preteso, inesatto apprezzamento di atti e documenti di causa o di altri elementi emersi nel corso dell’istruttoria, vertendosi, altrimenti, in un’ipotesi di errore di giudizio (cfr. Cass. n. 24702/24, nonché, sulla stessa scia, Cass. n. 22737/24). 4.2. Nella vicenda in esame, oltre tutto, è sì rinvenibile, nell’intestazione della sentenza numero 619 della Corte Tributaria Regionale della Liguria, pubblicata in data 23 luglio 2021 e menzionata nella pronuncia della Corte Suprema di Cassazione oggetto di impugnazione per revocazione, un riferimento agli avvisi di accertamento numeri 30004/2008 e 34418R/2009, ma, nel corpo della decisione, sia nella parte destinata alla descrizione delle vicende processuali, sia nella parte destinata a riportare le ragioni sottese al dictum giudiziale, sono citati esclusivamente i provvedimenti di diniego di rimborso opposti dal contribuente, tanto è vero che, nel dispositivo, sono menzionati -e sono annullati- solo i suddetti provvedimenti. Parimenti, le sentenze emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, cassate in sede di legittimità e richiamate, nelle sue difese, dal ricorrente, permettono effettivamente di evincere -come messo in rilievo nella sentenza in questa sede impugnata- che i tributi erano stati pagati e che solo successivamente erano state avanzate istanze di rimborso. E ciò a dimostrazione del fatto che -lungi da qualsivoglia rilievo riguardo alla condivisibilità o meno delle argomentazioni della Corte Suprema di Cassazione- era stato necessario, al fine di decidere la controversia, anche sotto il profilo dell’applicabilità o meno della soccombenza virtuale, valutare ed interpretare la documentazione prodotta in giudizio, che non permetteva, ictu oculi, anche, talvolta, per l’imprecisione e per l’eccessiva stringatezza di alcuni provvedimenti giurisdizionali emessi in sede di merito, di ricostruire, con immediatezza ed in termini di chiara ed evidente rilevabilità, le vicende processuali che avevano visto contrapposte le parti. 4.3. Oltre ad avere costituito un punto controverso, sul quale la sentenza impugnata si è pronunciata, in virtù, peraltro, di una vera e propria valutazione delle risultanze processuali, non sarebbe possibile attribuire al fatto sul quale sarebbe caduto l’errore revocatorio il carattere della decisività, in quanto, se pure la Corte Suprema di Cassazione avesse ricostruito il materiale probatorio nel senso di reputare avvenuta l’impugnazione degli avvisi di accertamento, nonché la loro caducazione per annullamento, non sarebbe necessariamente scaturita una condanna dell’Ente comunale alla refusione delle spese di lite. La sussistenza di un errore di fatto revocatorio presuppone che abbia natura decisiva, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea percezione della realtà e la decisione (cfr. Cass. n. 25304/24), dovendo costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia, sicché tra il fatto erroneamente percepito o non percepito e la statuizione adottata deve intercorrere un nesso di necessità logico-giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa: il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio, infatti, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, giacché non si tratta di stabilire se il giudicante si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico-giuridica (cfr. Cass. civ. n. 25834/23). E ciò non è possibile affermare nella vertenza in parola, perché, ai fini della soccombenza virtuale e, quindi, della condanna alla refusione delle spese di lite, alternativa rispetto alle ipotesi di compensazione, totale o parziale, l’autorità giudiziaria adita è tenuta ad effettuare una valutazione che tenga conto dell’intera vicenda processuale (cfr. Cass. n. 1005/20), in relazione alla condotta complessivamente tenuta dalle parti, processuale ed extraprocessuale, con riferimento, a titolo esemplificativo, all’interesse ad agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. n. 1098/21), che implica -a seconda delle diverse fattispecie che possono venire in rilievo- una prognosi postuma da effettuare con riferimento all’esercizio della pretesa creditoria (cfr. Cass. n. 15230/25) o alle difese originariamente articolate dalle parti (cfr. Cass. n. 9899/22) e, comunque, un approfondito scrutinio del coacervo di elementi fattuali e giuridici veicolati nel processo, attraverso gli atti di parte ed i documenti prodotti in giudizio, dai contendenti e, più in generale, dei comportamenti da questi ultimi complessivamente tenuti, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo (cfr. Cass. n. 33157/23 ed, in termini sostanzialmente conformi, Cass. n. 2957/24). Conseguentemente, non è possibile predicare la decisività dell’errore di fatto denunciato, nel senso testé richiamato, perché non sarebbe disceso, ipso facto , dall’accertamento alternativo caldeggiato dal ricorrente un mutamento, nei termini auspicati, della decisione, che avrebbe richiesto comunque una valutazione di tutti gli elementi acquisiti agli atti, al fine di stabilire, al di là dell’impugnazione ed annullamento degli avvisi de quibus, se ricorressero o meno i presupposti per condannare l’Ente comunale alla refusione delle spese di lite o disporne la compensazione, totale o parziale. 5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. L’inammissibilità del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto. Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, così provvede: 1)dichiara inammissibile il ricorso; 2)condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell’Ente comunale, delle spese di lite, che liquida in euro 600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario spese generali come per legge; 3)dà atto della sussistenza dei presuppost
Sentenza Cassazione n. 33379/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris