CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 20480/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t *) Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge con riguardo all'art.192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 del d.P.R. 309/90, l'inosservanza delle norme processuali, la mancata assunzione di una prova decisiva e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risulta non specifico, poiché a fronte di una motivazione completa, che valorizza sia attraverso una analitica considerazione degli elementi emersi che mediante la loro lettura unitaria, dati coerentemente ritenuti convergenti per dimostrare la contestazione sollevata, si deduce la mera negazione della valenza di tali elementi, così da muovere le critiche su un piano di merito, come tale inammissibile, oltre a proporre, in tal modo, censure prive di effettive ragioni di diritto e di fatto che sorreggano le richieste. Inoltre, tale motivo è manifestamente infondato in quanto inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (Cfr. pp.1-3, sent. di appello); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il prevenuto lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione con riguardo al meccanismo di determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, posto che emerge la adeguata spiegazione del diniego delle attenuanti generiche attraverso il richiamo alla sussistenza di un precedente per ricettazione, una dimensione non ridotta della attività illecita e l'assenza di elementi positivi a favore, nonché risulta anche motivato il complessivo ammontare della pena inflitta; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il cons" liere estensore Il