CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05345/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Consiglia CAFORIO per quattro reati di usura e per il delitto di tentata estorsione in concorso. 2. Propone ricorso Consiglia CAFORIO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno per i delitti di usura contestati ai capi a), b) e d) dell'imputazione. La difesa ha poi depositato una memoria insistendo nelle argomentazioni svolte in ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto, reiterativo di una doglianza già esaminate e correttamente risolta dalla Corte territoriale, che ha richiamato e fatto corretta applicazione del principio secondo cui, nel reato di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario (Sez. 2, n. 23880 del 06/07/2020, D'Aquino, Rv. 279548; Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266162). Inoltre, lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064; Sez. 2, n. 12791 del 13/12/2012, Cerra, Rv. 255357; Sez. 2, n. 20868 del 30/04/2009, Acri, Rv. 244884; Sez. 2, n. 45152 del 13/11/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241978). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA]Agostini i Il Presidente Gi9vanna Verga [OSCURATO:PERSONA] C