CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13281/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentantepro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difendericorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in personadel legale rappresentante pro tempore- intimati-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in DOM. DIGITALE, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lorappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4735/2025Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 13281/2026VEICOLO [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del legale rappresentanteData pubblicazione 08/05/2026pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5049/2024depositata il 12/07/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 9.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge, con distrazione in favore del difensoreantistatario.Così deciso in Roma, il 11/02/2026Mauro [OSCURATO:PERSONA]