CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12741/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 4078 /20 2 3 proposto da : AGENZIA DELL E ENTRATE in persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’ A vvocatura G enerale dello Stato (PEC:[OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici domicilia inRoma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro ESPEs.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore già unica socia della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. UNIPERSONALE elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia (BA) alla via Mameli n. 12/o, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura Oggetto: rimborso iva – diniego – sequestro impiantofotovoltaico Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 speciale alle liti conferita con atto separato e allegato in calce al controricorso(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - c ontroricorrent e - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Puglia n.2329/02/22 depositata i n data 0 2 / 0 9 /20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 6 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , cessata in data 30 dicembre 2014, impugnavail diniego al rimborso IVA, per l'anno d'imposta 2014, opposto dall'Ufficio; la richiesta di rimborso conseguiva allo scioglimento della società avvenuto il 30 dicembre 2014 ed era stataformulata con la presentazione, in data 2 marzo 2015, della dichiarazioneIva, relativa all'anno d'imposta 2014, riportante un credito di € 33.907,00. Alla stessa data del 30 dicembre 2014, contestualmenteallo scioglimento, con piano di riparto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, il credito veniva attribuito alla società ESPE s.r.l., unica socia d ella [OSCURATO:PERSONA] UNIPERSONALEs.r.l.; - con la sentenza n. 2928/02/17 la CTP di Bari accoglieva il ricorso; appellaval’Agenzia delle Entrate; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha confermato la sentenza di primo grado; dopo aver ritenuto, pacifico in atti, perchè non contestato, che le spese di cui si chiede il rimborso riguardano compensicorrisposti ad un ingegnere per prestazioni professionali propedeutiche all’attività di installazione di impianti fotovoltaici che la società intendeva esercitare, la pronuncia di appello ha ritenuto inerenti tali spese; ha inoltre ritenuto che l’attività d’impresa non ebbe a iniziare in forza di circostanza non imputabilead una scelta arbitraria dell’appellata o, peggio, ad una Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 finalità fraudolenta della stessa. Infatti, il terreno oggetto dei lavoriper l’installazione era stato sottoposto a sequestro e, come affermato dall’appellata e non contestata dall’appellante, al momento del dissequestro dell’area le condizioni di mercato si erano modificate sicché l’attività predetta non sarebbe stata più remunerativa; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa un solo motivo di impugnazione; - resiste la società contribuente con controricorso; Consideratoche: - l’unico motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazionedegli artt. 19 e 38 del d.P.R. n. 633 del 1972 72 (art. 360,co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere la CTR fornito un’interpretazione dellenorme che disciplinano la spettanza della detrazione IVA, da cui è generato il credito chiesto a rimborso, non conforme alle indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, cheha chiaramente subordinato la spettanza del credito IVA alla circostanza che l’eventuale mancato svolgimento dell’attività sia da addebitare a circostanze estranee alla volontà dell’imprenditore; - il motivo è infondato; - invero, la censura, peraltro genericamente impostata sulla ritenutaautonoma decisione della società di recedere dall’attività d’impresa relativa alla installazione dell’impianto fotovoltaico , cozzacontro l’accertamento di fatto operato dalla CTR secondo la quale “ v a poi verificato se l'impedimento esula dalla sfera di controllodel soggetto. Nel caso di specie sono state pagate fatture percompetenze professionali inerenti i progetti per l'impianto di energia alternativa e l'acquisto del terreno. L'intervenuto sequestro da parte dell'A.G. appare rientrare nel concetto di impedimentoche esula dalla sfera di controllo del soggetto”; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - tale accertamento di fatto si è risolto, secondo l’apprezzamento che compete unicamente al giudice di merito e che non è suscettibile di impugnazione di fronte a questa Corte Suprema, nellaesclusione dell’imputazione a eventi esterni alla volontà della societàlo stop all’esecuzione dell’attività d’impresa; essa – nella fattispecieper cui è processo , per come accertato dalla CTR – non risultadipendere da una scelta autonoma della medesima; - tale conclusione interpretativa è coerente col diritto unionale, come interpretato dalla Corte di giustizia; difatti, ha stabilito quellaCorte, chi ha l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, diiniziare in modo autonomo un'attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come soggetto passivo sicché, in tale evenienza, deve essere riconosciuto il diritto di detrarre immediatamente l'iva dovuta o pagata sulle spese d'investimento sostenute in vista delle operazioni che si intendono effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l'inizio dell'esercizio effettivo della sua impresa (Corte giust. 28 febbraio 1996, in causa C - 110/94, Inzo; Corte giust. 15 gennaio 1998, causa C - 37/95, GhentCoal; Corte giust. 8 giugno 2000, causa C400/98, [OSCURATO:PERSONA]; Corte giust., 2 giugno 2016, causa C263/15, Lajver); invero,è l'acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale a determinare l'applicazione del sistema dell'ivae, quindi, della detrazione, mentre l'impiego dei beni o dei servizi, reale o anche previsto, determina soltanto l'entità della detrazioneiniziale, nonchè quella delle eventuali rettifiche (Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C - 672/16, Imofloresmira - InvestimentosImobilierios SA), altrimenti si determinerebbe una violazione del principio di neutralità dell'imposta che comporterebbe disparità ingiustificate tra imprese con lo stesso profiloe che esercitano la medesima attività; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - è ben vero che al fine di accertare la natura preparatoria e quindi funzionale all’attività di impresa, non può essere ritenuta sufficiente un'intenzione che si articoli sul piano meramente soggettivoo dei p ropositi: occorre pur sempre che l'intenzione sia confermata da elementi oggettivi e non sia contrassegnata da finalitàfraudolente o abusive; ciò in conformità alla giurisprudenza unionale (ancora Corte giust. in causa C - 672/16, cit.), che ha chiarito però che, se è vero che sono irrilevanti i risultati dell'attivitàeconomica, di modo che sull'esistenza del diritto non è destinato a incidere il mancato utilizzo del bene, deve essere comunqueaccertato che il mancato utilizzo sia indipendente dalla volontàdel soggetto passivo che ha acquistato il bene; - occorre, quindi, in definitiva, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione: anzitutto, che il bene o servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economica"programmata" in vista della successiva attuazione (in linea, Cass. 26 febbraio 2019, n. 5559 e 12 febbraio 2020, n. 3396); poi, che il mancato utilizzo del bene sia determinato da causeindipendenti dalla volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un'accezione ampia (Corte giust. in causa C110/94, cit.; Corte giust. 12 novembre 2020, causa C - 734/19, Soc. ITH ComercialTimisoara); - per tali ragioni, il ricorso va rigettato; - l e spese sono regolate dalla soccombenza ; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 4.300,00oltre a euro 200 per esborsi cui aggiungersi il 15% per spese generali,CPA e iva come per legge. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto del