CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17827/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 955/2022 depositata il 19/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2775/2024Numero sezionale 4570/2026Numero di raccolta generale 17827/2026Data pubblicazione 04/06/2026Con avviso di accertamento n. T8R010101020/2014, relativo all’annod’imposta 2009, l’Agenzia delle entrate ha imputato al contribuenteCalogero [OSCURATO:PERSONA], quale socio della società [OSCURATO:SOCIETA]. (società aristretta base partecipativa), un maggior reddito da partecipazione, sulpresupposto della presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabiliaccertati in capo alla società. L’accertamento trae origine da verifica dellaGuardia di finanza eseguita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., nel cuiconto corrente erano stati riscontrati due versamenti (per complessivieuro 438.000,00) effettuati mediante assegni emessi dalla società Oikess.r.l.; a fronte della richiesta di chiarimenti, la società verificata avevariferito che euro 240.000,00 sarebbero stati restituzione di sommeanticipate per forniture poi non avvenute, mentre euro 198.000,00sarebbero stati versati a titolo di penale per la risoluzione di contrattipreliminari, senza tuttavia produrre idonea documentazione giustificativa.Il contribuente ha impugnato l’atto innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Pistoia, che, con sentenza n. 40/2016 depositata il 14gennaio 2016, ha parzialmente accolto il ricorso (compensando le spese).[OSCURATO:PERSONA] tale decisione il contribuente ha proposto appello (R.G.A. n.1072/2016) insistendo, tra l’altro, sulla necessità di sospendere il giudizio“derivato” e sulla contestata applicabilità della presunzione da ristrettabase partecipativa; l’Ufficio si è costituito e ha spiegato appello incidentalein relazione alla ripresa riferita all’importo di euro 240.000,00. LaCommissione tributaria regionale della Toscana con sentenza n. 955/03/22(depositata il 19 agosto 2022), ha respinto sia l’appello principale siaquello incidentale, compensando le spese; la motivazione, in sintesi, hadistinto la componente “penale” (euro 198.000,00), ritenuta priva diriscontro documentale, dallo “storno” (euro 240.000,00), ritenuto inveceindividuabile nella documentazione contabile, ed ha reputato apodittical’analisi dell’Ufficio sulla contabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., richiamando la non pienaNumero registro generale 2775/2024Numero sezionale 4570/2026Numero di raccolta generale 17827/2026Data pubblicazione 04/06/2026sovrapponibilità con quanto risultante dal p.v.c. della Guardia di finanza.[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper cassazione (iscritto al n. 2775/2024 R.G.), affidato ad un unicomotivo; dagli atti di notificazione in allegato risulta che il ricorso è statonotificato a mezzo p.e.c. in data 29 gennaio 2024.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazionedegli artt. 36, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, 156 c.p.c. e 111 Cost.,deducendosi la sussistenza di una motivazione meramente apparente. Laricorrente assume che la decisione impugnata, sostanzialmente identica aquella resa nel giudizio promosso dalla società e dagli altri soci, sirisolverebbe in affermazioni assertive e non intelligibili, privedell’indicazione degli elementi posti a fondamento del convincimento delgiudice d’appello e dell’esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito:in particolare, quanto alla ritenuta dimostrabilità dello “storno” di euro240.000,00, si deduce che la CTR non avrebbe chiarito quali specificidocumenti contabili avrebbero sorretto tale conclusione; quanto al rilievosecondo cui la tesi dell’Ufficio analizzerebbe “in modo apodittico” lacontabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., si lamenta l’assenza di qualsivoglia spiegazione;quanto al riferimento alle controdeduzioni e all’appello incidentaledell’Ufficio, con allegazione di registri contabili di terzi privi di relazioneillustrativa, si prospetta l’illogicità dell’assunto, poiché le registrazionicontabili richiamate sarebbero state contenute in documenti prodotti dallaparte contribuente; infine, quanto all’inciso relativo alla “non pienasovrapponibilità” con il p.v.c. della Guardia di finanza acquisito inistruttoria, si deduce che la CTR non avrebbe chiarito né in che cosaconsisterebbe tale divergenza né per quali ragioni essa sarebbe rilevanteai fini della decisione.Il motivo è fondato.Numero registro generale 2775/2024Numero sezionale 4570/2026Numero di raccolta generale 17827/2026Data pubblicazione 04/06/2026Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 15 giugno2017, n. 14927; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. 20 ottobre 2021,n. 29124; Cass. 5 luglio 2022, n. 21302; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758).Come precisato dalle Sezioni Unite, è nulla la sentenza che, dietro laparvenza di una giustificazione della decisione assunta, contenga unamotivazione che non consente di comprendere le ragioni della decisione, lebasi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire dal materialeconsiderato al risultato enunciato, non assolvendo così alla funzione diesternare un ragionamento logicamente consequenziale sulla resdecidendi (Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232).Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di motivazione apparenteallorquando la motivazione, pur materialmente esistente, sia costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sullalogicità del ragionamento decisorio e, quindi, non attinga la soglia del“minimo costituzionale” richiesta dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass.30 giugno 2020, n. 13248; Cass. 25 marzo 2021, n. 8400; Cass. 7 aprile2021, n. 9288; Cass. 13 aprile 2021, n. 9627). Nello stesso senso, questaCorte ha ripetutamente affermato che il vizio ricorre quando il giudiceometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimentoovvero, pur richiamandoli, non proceda ad una loro disamina logico-giuridica idonea a rendere intellegibile il percorso argomentativo seguito(Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 5 agosto 2019, n. 20921; Cass. 20dicembre 2021, n. 40735; Cass. 8 settembre 2022, n. 26477). Né rileva,Numero registro generale 2775/2024Numero sezionale 4570/2026Numero di raccolta generale 17827/2026Data pubblicazione 04/06/2026in contrario, che la motivazione sia concisa, poiché ciò che viene inconsiderazione non è l’ampiezza del discorso giustificativo, ma la suaeffettiva capacità di esplicitare le ragioni della decisione, restando esclusaogni verifica sulla mera sufficienza motivazionale in rapporto allerisultanze probatorie (Cass. 18 settembre 2009, n. 20112; Cass. 15novembre 2019, n. 29721; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 25giugno 2018, n. 16611).Così delineati i principi, è sufficiente esaminare i passi della motivazionedella sentenza impugnata, sopra riportati e specificamente censurati, perrilevare che essi non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridicoseguito dal giudice di appello.La CTR ha infatti affermato, con riguardo all’importo di euro 240.000,00,che “lo storno (pari al euro 240.000,00) intercorso tra le parti può dirsiindividuabile nella documentazione contabile delle Società interessate”. Sitratta, però, di un enunciato meramente assertivo: il giudice di appellonon indica quali siano i documenti contabili valorizzati, non ne illustra ilcontenuto, non chiarisce se si tratti di scritture provenienti dallaMoneghetti s.r.l., dalla [OSCURATO:SOCIETA]. o da entrambe, e soprattutto non spiegaper quale ragione detta documentazione sia stata reputata sufficiente adimostrare la causale restitutoria del versamento contestato dall’Ufficio. Lamotivazione, quindi, si arresta alla proclamazione del risultato valutativo,ma non ne rende conoscibili le premesse fattuali e il procedimentoinferenziale, così da non consentire alcun controllo sulla correttezza delladecisione.Parimenti apodittico è il successivo passaggio nel quale la CTR afferma che“la tesi di parte accertatrice analizza la contabilità della [OSCURATO:SOCIETA] in modoapodittico”. Anche qui la sentenza si limita a qualificare in termini negativila prospettazione erariale, ma non chiarisce quali specifiche deduzionidell’Amministrazione siano state reputate assertive, né per quali ragioniesse dovessero ritenersi logicamente o probatoriamente inidonee.Numero registro generale 2775/2024Numero sezionale 4570/2026Numero di raccolta generale 17827/2026Data pubblicazione 04/06/2026L’affermazione si risolve, dunque, in una formula valutativa priva disviluppo argomentativo.Né maggiore intelligibilità presenta il successivo inciso secondo cui “Nelle‘controdeduzioni ed appello incidentale’ datate 26 maggio 2016 a pag. 7 siipotizza una ricostruzione dei passaggi economici con una allegazione dicopie (semplici) di registri contabili di terzi ([OSCURATO:SOCIETA]) non parte in causae, peraltro, privi di una relazione illustrativa”. Il giudice di appello nonchiarisce, infatti, quale conseguenza giuridica tragga da tale rilievo: non sicomprende se abbia inteso escludere radicalmente l’utilizzabilità o larilevanza probatoria di quei documenti, se abbia ritenuto insufficiente illoro corredo esplicativo, ovvero se abbia voluto soltanto sottolinearne ladebolezza dimostrativa. Manca, in ogni caso, il raccordo logico tra il rilievoespresso e la conclusione raggiunta, sicché anche tale passaggio lasciaall’interprete il compito, non consentito, di integrare la motivazione concongetture.Del tutto oscuro, infine, è l’inciso conclusivo secondo cui “tutto questoavviene in termini non del tutto sovrapponibili a quanto risulta nel PVCdella GdF, pervenuto a seguito dell’istruttoria attivata dal Collegio”.L’affermazione non specifica quali risultanze del processo verbale diconstatazione siano state considerate, in che cosa consista la rilevata nonsovrapponibilità rispetto alla documentazione contabile richiamata, néquale incidenza tale discrasia abbia avuto nella formazione delconvincimento del giudice.La motivazione, così formulata, non rende percepibile il percorso logico-giuridico concretamente seguito dalla CTR, ma si risolve in unasuccessione di proposizioni assertive, ellittiche e reciprocamente noncoordinate, inidonee a disvelare le ragioni della decisione sul puntocontroverso.Ne consegue la denunciata nullità della sentenza per motivazioneapparente.Numero registro generale 2775/2024Numero sezionale 4570/2026Numero di raccolta generale 17827/2026Data pubblicazione 04/06/2026In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, cassatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana,in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame attenendosi aiprincipi sopra richiamati e provvederà anche alla liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]