CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 38458/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Genova avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il giugno 2021 il Tribunale di Genova ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Genova in data 24 maggio 2021 con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990. 2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria e in punto di adeguatezza di misura cautelare meno afflittiva. In particolare segnala che il Tribunale non aveva tenuto conto di deduzioni e produzioni difensive, incentrate sull'offerta prova documentale, costituita dall'estratto conto relativo del conto corrente del padre, da poco deceduto, influente sulla capacità di sostentamento e sul tenore di vita della ricorrente, coerente con le sue condizioni personali, a smentita delle conferme che da tale profilo il Tribunale aveva tratto per suffragare un'attività non occasionale. Contesta inoltre gli argomenti utilizzati dal Tribunale per motivare in merito alla necessità della custodia in carcere ed escludere l'idoneità degli arresti donniciliari, alla luce delle effettive condizioni di vita, del mancato riscontro di un flusso di potenziali acquirenti, del mancato rinvenimento di strumenti tipici dell'attività di confezionamento della droga. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico in punto di gravità indiziaria e comunque manifestamente infondato, oltre che volto nel suo complesso a sollecitare alternative valutazioni di merito, non consentite in questa sede. 2. In punto di gravità indiziaria il ricorso non si confronta con il cruciale elemento costituito dal fatto che la ricorrente è stata rinvenuta in possesso di quattro panetti di sostanza stupefacente, pari a circa un chilogrammo di hashish, nonché di due contenitori, nei quali era custodita cocaina pari a circa 27 grammi, circostanza di cui non risulta fornita alcuna spiegazione e che è stata di per sé non illogicamente interpretata come espressiva di una detenzione finalizzata ad attività di spaccio su vasta scala, avuto riguardo ai quantitativi. In tale quadro è stata valutata anche la rinvenuta somma di euro 6.305,00, di per sé non confacente allo stato della ricorrente, disoccupata e titolare di reddito di cittadinanza, essendo state reputate non utilizzabili e comunque incongrue le indicazioni provenienti dalla sorella, in merito alla derivazione di una somma di euro 4.000,00 dall'eredità della madre, fermo restando che è rimasta comunque non spiegata l'ulteriore somma di euro 2.200,00. 3. A fronte di ciò, la deduzione difensiva incentrata sulla valorizzazione della documentazione bancaria riferita al conto corrente del padre non è in alcun modo idonea ad influire sulla motivazione, inerendo semmai al pagamento dell'affitto di cui la ricorrente aveva potuto fruire, ma non alle ordinarie condizioni di vita e alla acquisita disponibilità di una significativa somma in contanti, che è stata non illogicamente spiegata dal Tribunale come proventodi una non occasionale attività illecita. 4. Su tali basi risultano assertive e volte a sollecitare una più favorevole valutazione, ma non ad individuare vizi della motivazione le doglianze riguardanti lo status custodia/e, essendo stata spiegata dal Tribunale la gravità della condotta, la sua riferibilità ad attività non occasionale e nel contempo l'inidoneità di misure diverse dalla custodia in carcere, in assenza di segnali di recisione di collegamenti illeciti e a fronte delle modalità di perpetrazione del reato, tali da rendere inattuabile una custodia domiciliare. 5. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S