CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 04465/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputata e il trattamento sanzionatorio irrogatole per il delitto di truffa; rilevato che in data 8/12/2025 il difensore ha trasmesso verbale di remissione di querela della p.o. e contestuale accettazione dell'imputata, concludendo per l'emissione di declaratoria estintiva dell'illecito; considerato che, alla luce dell'intervenuto atto abdicativo, ritualmente accettato, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a norma dell'art. 152 cod.pen. con spese a carico della querelata, non avendo le parti diversamente pattuito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese del procedimento a carico della querelata. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente