CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 13743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Ritenuto in fatto 1. Il GIP del Tribunale di Avellino ha rigettato l'istanza con la quale era stata richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la restituzione nel termine ex art. 175 co. 2 e 2 bis, cod. proc. pen., ai fini della proposizione dell'opposizione al decreto penale di condanna n. 31/2010 in ordine al reato di cui all'art. 186 CdS, emesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificato al domicilio dichiarato, con le forme di cui all'art. 157 comma 8 cod. proc. pen., in data 9.4.2010 ed al difensore di fiducia in data 9.3.2010. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 175 co.2, cod. proc. pen. Il ricorrente rileva che la notifica del decreto penale era avvenuta non già a mani proprie, bensì al domicilio dichiarato dall'imputato presso la sua residenza anagrafica all'atto del controllo su strada da parte della Polstrada di Avellino, con le forme di cui all'art. 157 comma 8 cod. proc. pen, ovvero, stante la momentanea assenza dell'imputato e di persone conviventi, con deposito del plico presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta della casa di abitazione e comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata ricevuta, nel caso in esame, dal coniuge convivente. Deduce il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto ad allegazioni in merito alle ragioni per cui egli non aveva avuto conoscenza effettiva del decreto penale di condanna, in quanto, il novellato art. 175 cod. proc. pen avrebbe sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento, il cui onere si riteneva gravare sul ricorrente, una presunzione iuris tantum di non conoscenza, in tal modo onerando il giudice, a cui la richiesta di rimessione è rivolta, dell'accertamento della effettiva conoscenza in capo all'interessato dell'atto oggetto della richiesta. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente che il giudice avrebbe rigettato l'istanza adducendo circostanze frutto di illogiche asserzioni, quale quella per cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato a conoscenza del procedimento in quanto aveva dichiarato il domicilio e aveva nominato ‘.‘b< il difensore di fiducia all'atto del controllo delle forze dell'ordine, ovvero circostanze irrilevanti ai fini dell'accertamento da compiere, quale quella per cui la raccomandata era stata ricevuta dalla moglie convivente. Sotto il primo profilo rileva che la dichiarazione di domicilio e la nomina del difensore erano avvenuti al momento del controllo, ovvero sedici mesi prima dell'emissione del decreto penale di condanna, quando ancora il processo non era iniziato, e sotto il secondo profilo osserva che la consegna della raccomandata alla moglie convivente non sarebbe di per sé indice di effettiva conoscenza in capo al condannato dell'atto. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il GIP ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], avendo dichiarato il domicilio e nominato il difensore di fiducia, fosse edotto della pendenza del procedimento a suo carico e fosse stato altresì messo nelle condizioni di conoscere il decreto di condanna emesso nei suoi confronti, in quanto, dopo che al domicilio dichiarato nessuno era stato reperito, la raccomandata informativa del deposito del plico era stata consegnata a persona idonea riceverla, ovvero alla moglie convivente. Secondo il giudice, in mancanza di allegazioni da parte del ricorrente in merito alle ragioni per cui egli non aveva avuto conoscenza effettiva del decreto di condanna, il procedimento di notifica aveva determinato l'effetto. 3. Il 6o-fin70Vè infondato 3.1. L' art. 175 comma 2 cod. proc. pen., nella formulazione vigente a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014 n. 67, prevede che l'imputato condannato con decreto penale che non abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, sia restituito a sua richiesta nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. La Corte di Cassazione ha affermato che la nuova disciplina non è incompatibile con i canoni interpretativi formulati in relazione alla previgente formulazione della norma introdotta dall'art. 1 comma 1, lett.b) decreto legge 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005 n. 60, (sez 4 n. 22509 del 4/5/2018 [OSCURATO:PERSONA] 273400 - 01). Il rimedio che la legge accorda all'imputato che si dolga di non aver avuto conoscenza di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti è la restituzione in termini di cui all'art. 175 comma 2 cod. proc. pen. e tale rimedio presuppone la corretta notificazione del decreto e l'indicazione della mancata conoscenza del provvedimento. Nella valutazione della istanza di rimessione in termini, dunque, il giudice non deve arrestarsi al mero rilievo della regolarità formale della notificazione del decreto, in quanto detta notifica, a meno che non sia effettuata a mani del condannato, non potrà essere di per sé ritenuta prova della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, nei casi in cui quest'ultimo abbia negato di averla mai conosciuta ed abbia dedotto a sostegno motivi sSez 1 n. 16523 del 16/3/2011 Scialla, Rv25043801; sez.6 n. 49876 del 29/11/2013 [OSCURATO:PERSONA] 25838901). La Corte ha avuto modo di escludere la prova della effettiva conoscenza in caso di notifica a mani di soggetto indicato come genitore convivente, in presenza della prova documentale che la residenza anagrafica fosse altrove (Sez 1 . n. 8138 del 17 febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv 24612601), ovvero nell'ipotesi di notifica effettuata nei confronti di difensore di ufficio nel caso in cui non sia possibile stabilire se tale difensore sia stato in grado di mettersi in contatto con il suo assistito (sez 6 n. 19781 del 5 aprile 2013, Nikolic, Rv 25622901), mentre ha affermato che la nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso lo stesso e la effettività della difesa fiduciaria nel corso del procedimento, nonché la notifica degli atti presso il domicilio eletto sono elementi utili a dimostrare la conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento (sez 1 n. 16704 del 5 marzo 2008 Riccardi, Rv 24011801), ovvero ancora che la notifica presso il difensore di fiducia è equiparabile alla notifica all'imputato personalmente (sez 1 n. 2432 del 12 dicembre 2007 dep 2008, Ciarlantini, Rv 23920701). E' orientamento consolidato di questa Corte quello per cui, anche dopo l'entrata in vigore del novellato art. 175 comma 2 cod. proc. pen., si deve ritenere che, in presenza di una istanza di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il giudice sia tenuto a verificare che l'istante versi nelle condizioni di colui che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento sulla base di quanto allegato, rimanendo a carico dell'istante le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato. L'art. 175 cod. proc. pen. non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi invece ad escluderne la valenza assoluta ed imponendo al giudice di verificare l'effettività di tale conoscenza, nonché la consapevole rinuncia della parte a impugnare il provvedimento, fermo restando che grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata, così da prospettare l'ipotesi che il giudice è chiamato a verificare (Sez. 5, Sentenza n. 416 del 03/12/2019 Cc. (dep. 09/01/2020) Rv. 278551, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto non motivato di un'istanza di restituzione che non aveva allegato alcuna ragione relativamente alla mancata conoscenza dell'atto). 3.2 Nel caso di specie il decreto penale di condanna è stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato (lo stesso difensore con cui oggi il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto), in costanza di rapporto fiduciario, ed al domicilio dichiarato dall'imputato con ricezione della raccomandata relativa alla comunicazione dell'avvenuto deposito del plico nella casa comunale da parte della moglie convivente. A fronte della regolarità formale della notifica e di plurimi indici di conoscenza effettiva, quale la ricezione del plico da parte di famigliare convivente e la contemporanea notifica al difensore di fiducia, il ricorrente non ha allegato alcun motivo a sostegno della dedotta non conoscenza del provvedimento, non consentendo in tal modo al giudice di operare la verifica della fondatezza o meno delle ragioni addotte. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali spese processuali Deciso in Roma il giorno 2 marzo 2022 q'