CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47301/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 Aprile 1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 novembre 1997 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 giugno 1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 maggio 1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 agosto 1959 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 agosto 1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 gennaio 1954 avverso la sentenza resa il 4 ottobre 2022 dalla Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, parzialmente riformando la sentenza resa [OSCURATO:PERSONA] 2021 dal GUP del Tribunale di Catania, ha confermato l'affermazione di responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a diversi episodi di rapina e tentata rapina aggravata, ricettazione e furto e del solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di estorsione contestato al capo H bis e ha ridotto le pene inflitte in primo grado. - Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati. 2. [OSCURATO:PERSONA] condannato per i reati di rapina pluriaggravata di cui ai capi A e B e di tentata rapina pluriaggravata di cui ai capi C ed E, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia deduce: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto la Corte di appello ha applicato una pena sproporzionata alla concreta e oggettiva gravità del fatto di reato. 3. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i delitti di rapina, furto e estorsione contestati ai capi D, H e H bis, deduce: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto la Corte non ha tenuto in alcuna considerazione, la confessione resa dal ricorrente che non risultava necessitata dall'evidenza di elementi probatori a suo carico e la sua condizione di incensurato. 3.2 Vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, applicata in misura sproporzionata rispetto al più grave reato contestato al capo H bis della rubrica, senza considerare gli elementi su indicati e il minimo danno economico procurato dalla consumazione dei reati contestati. All'imputato è stato inoltre applicato un aumento di pena eccessivo in relazione alla continuazione con i reati contestati ai capi D, H e H bis. 4. [OSCURATO:PERSONA] condannato per due rapine, due tentate rapine , un epsiodio di ricettazione e uno di furto contestati ai capi A, B, C, E, F ed I deduce: 4.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la confessione resa da Cono che non è stata determinata dall'evidenza delle prove a suo carico. 4.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva specifica infraquinquennale riconosciuta dai giudici di merito, in quanto la reiterazione delle condotte illecite non è sintomo della sua pericolosità e avrebbe dovuto essere valutata anche la condotta successiva ai fatti oggetti del presente giudizio. 4.3 Vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio poiché in sentenza è stato ritenuto più grave il delitto di rapina aggravata contestato al capo B della rubrica, tenuto conto della pena edittale più favorevole in vigore all'epoca dei fatti, e tuttavia è stata applicata una sanzione superiore al minimo edittale; anche gli aumenti in ragione della contestata recidiva e della ritenuta continuazione con gli altri reati sono stati determinati in misura eccessiva. 5. [OSCURATO:PERSONA] condannato per i reati di rapina e tentata rapina di cui ai capi C e D dedlice: 5.1 violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 5.2 Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto la pena indicata nella parte motiva si pone in contrasto con quella applicata in dispositivo. 6.[OSCURATO:PERSONA] condannato per il reato di ricettazione contestato al capo F deduce: 6.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità penale formulato nei confronti dell'imputato poiché tale giudizio si fonda sul contenuto di alcune intercettazioni ambientali nell'ambito delle quali l'individuazione del Gangemi è stata effettuata esclusivamente in forza di un riconoscimento vocale da parte degli inquirenti, senza procedere ad alcun tipo di perizia fonica e in assenza di altri elementi da cui desumere l'identità del soggetto che parlava. Ulteriore elemento ritenuto determinante è stato il riconoscimento dell'imputato effettuato dal teste di P.G. al momento della consegna dell'autovettura provento di furto da parte del Gangemi al Cono e al [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una qualsiasi annotazione di servizio, e in forza di un'informativa di reato che si limita a riportare quanto osservato dal maresciallo Ferrarotto. Deduce il ricorrente che sebbene nel giudizio abbreviato possa essere utilizzata l'informativa di reato, la stessa deve essere corroborata da elementi di oggettivo riscontro, che nel caso di specie mancano. 6.2 Vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, al riconoscimento della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Dopo avere formulato una articolata rassegna della giurisprudenza in tema, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei principi di diritto in tema di recidiva, limitandosi a valutare la consumazione del reato e i precedenti penali e non considerando gli ulteriori elementi che connotano come lieve l'offensività della condotta posta in essere. 7. [OSCURATO:PERSONA] condannato per i reati di rapina, tentata rapina e ricettazione contestati ai capi A, C, E ed F, deduce: 7.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 7.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva contestata che avrebbe dovuto essere esclusa in ragione della ammissione degli addebiti da parte dell'imputato, sintomo del suo atteggiamento resipiscente.7.3 Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio determinato in misura sproporzionata alla gravità dei fatti commessi sia in ordine alla pena base inflitta in relazione al più grave reato di rapina pluriaggravata contestato al capo A, sia in ordine agli aumenti previsti per la ritenuta recidiva specifica e infraquinquennale e per la continuazione con i reati di cui ai capi C, E ed F. 8.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 8.1 vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto la Corte non ha considerato la confessione resa nel corso del giudizio di primo grado, mentre la condotta collaborativa tenuta dall'imputato nel corso del processo avrebbe dovuto indurre la Corte ad un giudizio di maggiore indulgenza. Considerato in diritto 1.1 ricorsi sono inammissibili. Tutte le impugnazioni, ad eccezione di quella proposta dal Gangemi, si appuntano esclusivamente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul riconoscimento della recidiva e sul trattamento sanzionatorio e pur prospettando violazioni di legge e vizi della motivazione non si confrontano con la motivazione resa dalla sentenza impugnata e tendono a introdurre censure di merito, invocando una diversa valutazione di elementi che la corte ha motivatamente ritenuto non idonei a giustificare un trattamento di maggiore indulgenza; trattasi di motivazione insindacabile in questa sede poiché la corte ha esposto correttamente le ragioni poste a sostegno del proprio convincimento, nell'ambito del potere discrezionale che la legge attribuisce ai giudici di merito e nel rispetto dei criteri più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità. Basti rilevare che secondo giurisprudenza consolidata e risalente in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 27126901) Inoltre ben possono essere negate le attenuanti generiche anche solo sulla base del giudizio negativo circa la gravità del fatto. ( V mass n 152274; ( Conf mass n 144812).* (Sez. 6, Sentenza n. 3016 del 26/01/1983 Ud. (dep. 14/04/1983 ) Rv. 158340 - 01) Molte delle censure dedotte dai ricorrenti con i motivi di ricorso reiterano pedissequamente quelle formulate con il gravame e tutte sono state oggetto di adeguata e esaustiva motivazione da parte della Corte di Appello, la quale nel negare le invocate attenuanti generiche ha correttamente valorizzato la negativa personalità degli imputati, la gravità obiettiva delle condotte poste in essere e l'assenza di concreti atteggiamenti di revisione critica. I giudici di merito hanno concordemente ritenuto che le confessioni parziali e tardive rese dagli imputati nel corso del giudizio di primo grado non abbiano in alcun modo modificato il robusto quadro probatorio a loro carico, fondato sull'esito di servizi di Osservazione e di intercettazioni, e hanno escluso che detto comportamento sia sintomo di pentimento e di revisione critica della propria condotta, e sia idoneo a giustificare la concessione dell'invocato beneficio, considerato peraltro che quasi tutti gli imputati vantano numerosi precedenti penali e risultano recidivi qualificati. Le censure avanzate in ordine alla recidiva e al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate poiché la corte ha correttamente evidenziato la progressiva crescente pericolosità degli imputati che nel tempo hanno manifestato in epoca non risalente un'allarmante propensione a commettere reati contro il patrimonio anche con violenza alla persona, e tanto basta per integrare la contestata aggravante. Passando all'esame dei singoli motivi di ricorso, vanno formulate le seguenti osservazioni: 2. [OSCURATO:PERSONA] La Corte ha reso a pagina 15 adeguata e congrua motivazione valorizzando per un verso i numerosi delitti commessi dall'imputato con cadenza ravvicinata e per l'altro la scarsa rilevanza della confessione resa nel corso del giudizio di primo grado a fronte di un quadro probatorio inequivoco fondato su intercettazioni telefoniche e ambientali. La censura in merito al trattamento sanzionatorio è generica e non consentita poiché invoca una diversa valutazione in fatto, senza neppure allegare vizi della motivazione. 3.[OSCURATO:PERSONA] Anche in questo caso la Corte ha motivatamente negato le circostanze attenuanti generiche osservando che la confessione resa nel corso del giudizio di primo grado a fronte di un robusto quadro probatorio e la condizione di incensurato non consentono di formulare un giudizio di maggiore indulgenza in ragione della peculiare gravità della condotta realizzata una rapina ai danni di un istituto bancario, orchestrata secondo un predefinito programma criminoso e con modalità sintomatiche di allarmante capacità a delinquere. Le censure formulate con il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondate e generiche poiché la Corte a pagina 20 ha reso adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], osservando che la confessione non è sintomo di resipiscenza in quanto risulta necessitata dagli elementi a suo carico emersi ed esposti nell'ordinanza cautelare, e tale motivazione non è stata contestata se non genericamente dal ricorso, e nonostante la sua condizione di incensurato il predetto ha collaborato ad un fatto particolarmente grave sintomatico di chiara proclività a delinquere. Trattasi di motivazione incensurabile in questa sede che risulta immune dai vizi dedotti.La Corte osserva peraltro che anche la successiva condotta dell'imputato che si è astenuto dal porre in essere ulteriori illeciti può trovare spiegazione nel fatto che è stato sottoposto a misura cautelare. 4.[OSCURATO:PERSONA] Inammissibili le censure proposte dal ricorrente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente motivato a pagina 21 della sentenza, e al riconoscimento della recidiva che è stata correttamente ritenuta sussistente in ragione degli innumerevoli precedenti penali dell'imputato che, alla stregua delle condotte per cui è giudizio, sono state considerate sintomo della sua allarmante pericolosità. La Corte peraltro ha accolto il motivo relativo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio e manifestando una particolare indulgenza ha ridotto la pena inflitta per il più grave reato, in misura pari al minimo edittale della fattispecie aggravata. 5.[OSCURATO:PERSONA] 5.1La prima censura è generica e manifestamente infondata poiché la Corte ha valutato la confessione resa nel corso del giudizio di primo grado ma ha ritenuto che la stessa non sia sintomo di effettiva resipiscenza in quanto si è limitata a confermare quanto emergeva con assoluta ed inequivoca evidenza dalle acquisizioni probatorie. 5.2 La seconda censura è generica poiché non spiega le ragioni che la sostengono e se si riferisce all'aumento per continuazione è manifestamente infondata, poiché sia il GUP che la Corte hanno evidenziato che nel capo di imputazione è stata contestata una tentata rapina aggravata in danno della banca e due rapine consumate nei confronti dei clienti ivi presenti. Ne consegue che correttamente è stata determinata una pena per la rapina consumata e un aumento, sia pure molto contenuto, per la continuazione con la tentata rapina contestata nel medesimo capo di imputazione. 6. [OSCURATO:PERSONA] L'unico ricorso che formula censure in ordine al giudizio di colpevolezza è quello proposto nell'interesse di Gangemi, ma anche in questo caso l'impugnazione è manifestamente infondata e espone censure non consentite. Il motivo di ricorso pur deducendo formalmente un non meglio precisato vizio della motivazione tende ad invocare una diversa ricostruzione della vicenda e una valutazione alternativa del compendio probatorio, che è stato oggetto di una doppia conforme affermazione di responsabilità nel rispetto dei criteri di legge e di logica. La Corte rende ampia ed esaustiva motivazione in ordine al giudizio di responsabilità poiché fondato sul riconoscimento vocale da parte degli inquirenti, senza effettuare una perizia fonica non soltanto in ragione della scelta del rito abbreviato da parte del difensore, ma soprattutto per il riconoscimento del ricorrente da parte del teste di P.G., che assisteva alla consegna del veicolo di provenienza furtiva ad opera dell'imputato nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e Cono. In conclusione il tenore dell'intercettazione e il riconoscimento visivo effettuato dall'operante costituiscono due dati perfettamente concordanti che si confermano reciprocamente ma anche da soli sarebbero sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato. Il ricorso non si confronta con la complessiva motivazione resa in sentenza anche in ordine alla ritenuta recidiva specifica e infraquinquennale, laddove ha considerato che sussistevano i presupposti per la recidiva reiterata e per la dichiarazione di delinquente abituale, e così incorre anche nel vizio di genericità. 710 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] reiterativo dei motivi di appello è il ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che non si confronta con l'articolata motivazione resa dalla Corte di appello a pag. 26 della sentenza impugnata e si limita a ripetere le censure già formulate con il gravame così destinando l'impugnazione all'evidente inammissibilità. 8.[OSCURATO:PERSONA] La Corte ha motivatamente negato le circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità complessiva dei fatti, della negazione da parte dell'imputato della sua partecipazione ad altri delitti per i quali la prova della sua responsabilità è stata raggiunta aliunde e del ruolo predominante avuto dal Messina nella pianificazione di tutti i reati. 9.L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cass