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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 44656/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 ottobre 2019, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 595, comma 3, cod. pen. e 13 legge n. 47/1948 - perché, quale autore dell'articolo "inchiesta sulle coop di Tonino" pubblicato sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA] il 27 febbraio 2015, aveva offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], affermando, contrariamente al vero, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza stava indagando su una cooperativa di cui il medesimo era il responsabile di fatto - irrogandogli la pena pecuniaria di euro 1.032,00 di multa e condannandolo a risarcire i danni al Gentile, costituitosi parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.

1.1. In risposta ai motivi di appello, per quanto di interesse considerando le doglianze di legittimità, la Corte territoriale aveva osservato che: - il decreto di citazione a comparire all'udienza preliminare conteneva tutti gli avvisi previsti dall'art. 419 cod. proc. pen. in quanto si era avvertito l'imputato che "non comparendo sarà giudicato in sua assenza"; - la notifica del decreto di citazione al primo giudizio si era perfezionata per compiuta giacenza nel domicilio eletto di via Piave n. 87 in Cosenza tanto che l'imputato, venutone evidentemente a conoscenza, aveva nominato un proprio difensore di fiducia.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi.

2.1. Con il primo eccepisce la nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare in quanto nel medesimo non era stato inserito l'avviso previsto a pena di nullità assoluta indicato nell'art. 419 cod. proc. pen., circa l'applicazione, in caso di mancata comparizione, del disposto degli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies, cod. proc. pen., sostituito dall'errato e diverso avvertimento che l'imputato, non comparendo, sarebbe stato giudicato in sua assenza.

La Corte d'appello, sull'identica eccezione, si era limitata ad affermare, incongruamente ed erroneamente, che il decreto in questione conteneva tutti gli avvisi previsti dall'art. 419 cod. proc. pen..

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità del decreto di citazione avanti al Tribunale in quanto mai notificato all'imputato.Erroneamente, in risposta a tale eccezione, la Corte territoriale aveva affermato che la notifica di tale atto si era perfezionata per compiuta giacenza al domicilio eletto di via Piave 87 e che vi era prova che l'atto fosse venuto a conoscenza dell'imputato avendo egli nominato un difensore di fiducia, posto che l'imputato mai aveva eletto domicilio in quel recapito e, peraltro, la sua residenza era, invece, in Castrolibero, via [OSCURATO:PERSONA] 9B, ove gli era stato anche notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Si aggiungeva infine, quanto alla declaratoria di penale responsabilità per il contestato delitto, che "il Carchidi non ha diffamato la persona offesa e ciò sarà dimostrato dopo l'auspicabile rinvio degli atti alla Procura per la fissazione di udienza preliminare".

Al ricorso era allegata la sola sentenza impugnata.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore della parte civile ha inviato memoria con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse del Carchidi non merita accoglimento.

1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del decreto di citazione a comparire all'udienza preliminare in quanto nel relativo avviso si era omessa la dicitura, prevista dall'art. 419, comma 1, cod. proc. pen., che "qualora (l'imputato) non compaia si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies".

Formula che non ammetteva equipollenti e, comunque, non quello adottato nell'avviso in cui si era avvertito l'imputato che "non comparendo sarà giudicato in sua assenza".

L'eccezione, nuovamente sollevata in questa sede, con il primo motivo, è, però, inammissibile per un verso e manifestamente infondata per l'altro.

Inammissibile perché l'atto di cui si assume la nullità, in ragione del suo concreto contenuto, non è stato allegato al ricorso e non ne è stata neppure precisata la collocazione nel fascicolo così che la Corte, pur essendo giudice anche in fatto degli atti di impulso processuale, non l'ha potuto rinvenire negli atti per verificare il denunciato vizio.Si osserva infatti che, in identica fattispecie concreta, questa Corte ha già osservato come, in tema di ricorso per cassazione, la parte che deduca la nullità di un atto processuale che non fa parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, ha l'onere di indicare ed allegare al ricorso gli atti sui quali l'eccezione si fonda, in particolare quando si tratti di atti che non transitano nel fascicolo del dibattimento (Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020, Passamonti, Rv. 280551 proprio in una ipotesi relativa alla proposizione dell'eccezione di nullità per omesso avvertimento all'imputato delle conseguenze della sua mancata comparizione all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 cod. proc. pen., senza che il ricorrente avesse allegato al ricorso copia integrale del decreto di fissazione).

La censura è poi anche manifestamente infondata perché, pur non riprendendo, il contenuto dell'avviso (in ipotesi corrispondente a quanto lamentato dalla difesa), l'esatta dicitura richiesta dalla norma, lo stesso non era stato affatto omesso ma solo tradotto in una espressione diversa, che non consentiva però equivoco alcuno, rinviando al medesimo, complesso, istituto dell'assenza in giudizio, disciplinato dalle norme di cui si era solo omessa l'indicazione numerica.

Così che l'imputato era stato congruamente avvisato del fatto che il processo, anche in caso di sua mancata comparizione, sarebbe proseguito, pur nel rispetto delle disposizioni inerenti l'istituto processuale dell'assenza, espressamente menzionato.

2. Il secondo motivo è infondato, pur se non manifestamente.

Gli atti processuali, fino al decreto che dispone il giudizio, erano stati notificati al prevenuto presso il domicilio dichiarato in Castrolibero, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9 B, la sua residenza.

Dal decreto che dispone il giudizio in poi, risulta indicato, come nuovo domicilio dichiarato/eletto, quello in via Piave n. 87 in Cosenza.

Nell'atto di appello la difesa si era solo lamentata del fatto che il giudice di prime cure, nel dichiarare l'assenza in dibattimento dell'imputato, non avesse adeguatamente valutato il perfezionamento della notifica del decreto che aveva disposto il giudizio, senza però contestare la correttezza dell'indicazione del nuovo domicilio in Cosenza.

Solo nel ricorso si denuncia come erronea la modifica del domicilio da Castrolibero a Cosenza.

Senza però affrontare, in alcun modo, le ragioni che avevano condotto a prendere atto che l'imputato l'aveva, come si è visto, mutato, prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio (e quindi in una fase processuale della quale questa Corte non dispone di tutti gli atti).

A riprova, poi, della riconducibilità al prevenuto di tale mutamento, si osserva come il medesimo fosse stato reperito nel nuovo domicilio, tanto che si era ivi perfezionata la notifica del decreto che dispone il giudizio (che lo fosse stata per compiuta giacenza era una circostanza ascrivibile solo alla decisione dell'imputato di non ritirare il plico).

Così che il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.

Quanto alla declaratoria di penale responsabilità del prevenuto è del tutto evidente la genericità della censura (rinviata poi ad altro, eventuale, grado di giudizio).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella somma, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 ottobre 2019, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 595, comma 3, cod. pen. e 13 legge n. 47/1948 - perché, quale autore dell'articolo "inchiesta sulle coop di Tonino" pubblicato sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA] il 27 febbraio 2015, aveva offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], affermando, contrariamente al vero, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza stava indagando su una cooperativa di cui il medesimo era il responsabile di fatto - irrogandogli la pena pecuniaria di euro 1.032,00 di multa e condannandolo a risarcire i danni al Gentile, costituitosi parte civile, da liquidarsi in separato giudizio. 1.1. In risposta ai motivi di appello, per quanto di interesse considerando le doglianze di legittimità, la Corte territoriale aveva osservato che: - il decreto di citazione a comparire all'udienza preliminare conteneva tutti gli avvisi previsti dall'art. 419 cod. proc. pen. in quanto si era avvertito l'imputato che "non comparendo sarà giudicato in sua assenza"; - la notifica del decreto di citazione al primo giudizio si era perfezionata per compiuta giacenza nel domicilio eletto di via Piave n. 87 in Cosenza tanto che l'imputato, venutone evidentemente a conoscenza, aveva nominato un proprio difensore di fiducia. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare in quanto nel medesimo non era stato inserito l'avviso previsto a pena di nullità assoluta indicato nell'art. 419 cod. proc. pen., circa l'applicazione, in caso di mancata comparizione, del disposto degli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies, cod. proc. pen., sostituito dall'errato e diverso avvertimento che l'imputato, non comparendo, sarebbe stato giudicato in sua assenza. La Corte d'appello, sull'identica eccezione, si era limitata ad affermare, incongruamente ed erroneamente, che il decreto in questione conteneva tutti gli avvisi previsti dall'art. 419 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità del decreto di citazione avanti al Tribunale in quanto mai notificato all'imputato.Erroneamente, in risposta a tale eccezione, la Corte territoriale aveva affermato che la notifica di tale atto si era perfezionata per compiuta giacenza al domicilio eletto di via Piave 87 e che vi era prova che l'atto fosse venuto a conoscenza dell'imputato avendo egli nominato un difensore di fiducia, posto che l'imputato mai aveva eletto domicilio in quel recapito e, peraltro, la sua residenza era, invece, in Castrolibero, via [OSCURATO:PERSONA] 9B, ove gli era stato anche notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Si aggiungeva infine, quanto alla declaratoria di penale responsabilità per il contestato delitto, che "il Carchidi non ha diffamato la persona offesa e ciò sarà dimostrato dopo l'auspicabile rinvio degli atti alla Procura per la fissazione di udienza preliminare". Al ricorso era allegata la sola sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore della parte civile ha inviato memoria con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse del Carchidi non merita accoglimento. 1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del decreto di citazione a comparire all'udienza preliminare in quanto nel relativo avviso si era omessa la dicitura, prevista dall'art. 419, comma 1, cod. proc. pen., che "qualora (l'imputato) non compaia si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies". Formula che non ammetteva equipollenti e, comunque, non quello adottato nell'avviso in cui si era avvertito l'imputato che "non comparendo sarà giudicato in sua assenza". L'eccezione, nuovamente sollevata in questa sede, con il primo motivo, è, però, inammissibile per un verso e manifestamente infondata per l'altro. Inammissibile perché l'atto di cui si assume la nullità, in ragione del suo concreto contenuto, non è stato allegato al ricorso e non ne è stata neppure precisata la collocazione nel fascicolo così che la Corte, pur essendo giudice anche in fatto degli atti di impulso processuale, non l'ha potuto rinvenire negli atti per verificare il denunciato vizio.Si osserva infatti che, in identica fattispecie concreta, questa Corte ha già osservato come, in tema di ricorso per cassazione, la parte che deduca la nullità di un atto processuale che non fa parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, ha l'onere di indicare ed allegare al ricorso gli atti sui quali l'eccezione si fonda, in particolare quando si tratti di atti che non transitano nel fascicolo del dibattimento (Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020, Passamonti, Rv. 280551 proprio in una ipotesi relativa alla proposizione dell'eccezione di nullità per omesso avvertimento all'imputato delle conseguenze della sua mancata comparizione all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 cod. proc. pen., senza che il ricorrente avesse allegato al ricorso copia integrale del decreto di fissazione). La censura è poi anche manifestamente infondata perché, pur non riprendendo, il contenuto dell'avviso (in ipotesi corrispondente a quanto lamentato dalla difesa), l'esatta dicitura richiesta dalla norma, lo stesso non era stato affatto omesso ma solo tradotto in una espressione diversa, che non consentiva però equivoco alcuno, rinviando al medesimo, complesso, istituto dell'assenza in giudizio, disciplinato dalle norme di cui si era solo omessa l'indicazione numerica. Così che l'imputato era stato congruamente avvisato del fatto che il processo, anche in caso di sua mancata comparizione, sarebbe proseguito, pur nel rispetto delle disposizioni inerenti l'istituto processuale dell'assenza, espressamente menzionato. 2. Il secondo motivo è infondato, pur se non manifestamente. Gli atti processuali, fino al decreto che dispone il giudizio, erano stati notificati al prevenuto presso il domicilio dichiarato in Castrolibero, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9 B, la sua residenza. Dal decreto che dispone il giudizio in poi, risulta indicato, come nuovo domicilio dichiarato/eletto, quello in via Piave n. 87 in Cosenza. Nell'atto di appello la difesa si era solo lamentata del fatto che il giudice di prime cure, nel dichiarare l'assenza in dibattimento dell'imputato, non avesse adeguatamente valutato il perfezionamento della notifica del decreto che aveva disposto il giudizio, senza però contestare la correttezza dell'indicazione del nuovo domicilio in Cosenza. Solo nel ricorso si denuncia come erronea la modifica del domicilio da Castrolibero a Cosenza. Senza però affrontare, in alcun modo, le ragioni che avevano condotto a prendere atto che l'imputato l'aveva, come si è visto, mutato, prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio (e quindi in una fase processuale della quale questa Corte non dispone di tutti gli atti). A riprova, poi, della riconducibilità al prevenuto di tale mutamento, si osserva come il medesimo fosse stato reperito nel nuovo domicilio, tanto che si era ivi perfezionata la notifica del decreto che dispone il giudizio (che lo fosse stata per compiuta giacenza era una circostanza ascrivibile solo alla decisione dell'imputato di non ritirare il plico). Così che il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento. Quanto alla declaratoria di penale responsabilità del prevenuto è del tutto evidente la genericità della censura (rinviata poi ad altro, eventuale, grado di giudizio). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella somma, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di le