CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 18253/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27613-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 25/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 18/08/2020 R.G.N. 293/2017; [OSCURATO:PERSONA] udienza – omessa comunicazione alla parte non costituita R.G.N.27613/2020 Cron. Rep. Ud.15/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha accolto l’appello della società [OSCURATO:SOCIETA] e, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a far accertare lo svolgimento di attività lavorativa, in maniera continuativa e con carattere di subordinazione, dal 20.4.2002 al 30.10.2010, con mansioni di redattore, e ad ottenere la condanna della società al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione assicurativa. 2. La Corte territoriale ha preliminarmente confermato la dichiarazione di contumacia del Garofalo, avendo verificato la ritualità della notifica del ricorso in appello. Nel merito, ha accertato, in base alle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo di primo grado e alle prove orali raccolte, che il “Garofalo è stato un collaboratore fisso, non un redattore, poiché non sceglieva i titoli degli articoli da pubblicare, si occupava quasi esclusivamente della cronaca bianca (politica locale), gli articoli gli erano richiesti e a volte li proponeva, anche se il capo servizio era libero di pubblicarli o meno. Non aveva orari da osservare, non aveva una sua password né una sua postazione” (p. 6, primo cpv.). Ha rilevato la mancanza di “qualsiasi autonomia nella scelta dell'informazione da fornire, nella scelta della sua stesura, nella coordinazione con gli altri redattori, nella redazione del giornale - intesa come programmazione e formazione del prodotto finale delle attività necessarie a questo fine: scelta e revisione degli articoli impaginazione e quant’altro “. Ha rigettato la domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro svolto ininterrottamente con l’Unione Sarda avendo lo stesso Garofalo allegato di avere stipulato un contratto con l’Unione [OSCURATO:SOCIETA] dal 29.3.2005 al 30.9.2007, senza dedurre l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto costituito dalle due società né la simulazione del rapporto con l’Unione [OSCURATO:SOCIETA]. Ha dichiarato prescritto il credito vantato dal lavoratore per il periodo dal 29.3.2005 al 30.9.2007. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 291, 435, 436 e 421 c.p.c., per avere la Corte d’appello, all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarato la contumacia del Garofalo sebbene questi non fosse a conoscenza della fissazione di tale udienza avendo ricevuto, per il tramite del difensore, unicamente comunicazione dell’udienza fissata per il giorno 11.12.2020. Si deduce che, dopo il deposito del ricorso in appello, la Corte territoriale ha emesso il decreto di fissazione dell’udienza per il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il ricorso e il decreto sono stati ritualmente notificati al Garofalo; in data 8.5.2019 la Corte d’appello ha disposto il differimento dell’udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e in data 16.9.2019 (con provvedimento comunicato alle ore 9.10 cumulativamente agli iscritti al Consiglio dell’Ordine di Cagliari, tra cui il difensore del Garofalo) un ulteriore differimento all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; sempre in data 16.9.2019, alle ore 9.49, la data d’udienza è stata anticipata all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ma quest’ultimo provvedimento è stato notificato via PEC solo ai difensori dell’appellante, non essendo il Garofalo ancora costituito in giudizio. 6. Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del CNLG, dell’art. 1, D.P.R. n. 153/1961 e dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello, una volta accertata la riconducibilità dell’attività del Garofalo alla qualifica di collaboratore fisso (anziché di redattore), dichiarato la sussistenza, nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.11.2010, di un rapporto di lavoro subordinato quale collaboratore fisso alle dipendenze della controricorrente. 7. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del CNLG, dell’art. 1, D.P.R. n. 153/1961, dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 36 Cost. Si assume che, ove la sentenza d’appello avesse inteso disconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro, la stessa avrebbe violato le disposizioni citate, avendo accertato lo svolgimento di mansioni riconducibili a quelle di collaboratore fisso. 8. Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto non vi è prova della comunicazione al difensore del Garofalo della anticipazione dell’udienza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. ricorso p. 6-7 con puntuali riferimenti ai documenti rilevanti, depositati in allegato al ricorso medesimo). 9. Deve premettersi che è pacifica l’avvenuta notifica, ad opera della società, del ricorso in appello e dell’originario decreto di fissazione dell’udienza, con la conseguenza della valida instaurazione del contraddittorio per l’udienza originariamente fissata per il 12.6.2019, sicché deve escludersi ogni profilo di improcedibilità dell’appello medesimo (v. Cass. n. 20995 del 2019).10. Ciò che l’attuale ricorrente deduce è l’omessa successiva notificazione del decreto di anticipazione dell'udienza (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) adottato d'ufficio il 16.9.2019 alle ore 9.49. 11. Come statuito da questa Corte, l'istanza ed il pedissequo decreto di anticipazione dell'udienza di discussione ex art. 437 cod. proc. civ. devono essere notificati alla parte non costituita personalmente, poiché la procura conferita per il primo grado non può spiegare effetti ulteriori a quelli previsti dall'art. 330 cod. proc. civ. per la notifica dell'impugnazione, essendo questa l'unica ipotesi di ultrattività prevista dalla citata norma di rito, con la conseguenza che l'omessa o irrituale notifica alla parte non costituita configura una violazione del principio del contraddittorio, da cui deriva la nullità della successiva udienza di discussione e della sentenza resa, che ne comporta l'annullamento con rinvio al giudice d'appello (v. Cass. n. 18149 del 2007; n. 20995 del 2019). 12. Difatti, “qualora venga […] disposta l'anticipazione d'ufficio dell'udienza, senza che ne sia effettuata la notifica o la comunicazione ai difensori delle parti o alle parti personalmente quando non ancora costituite, viene leso irreparabilmente il diritto del convenuto a costituirsi entro la data consentitagli, derivandone una nullità insanabile, idonea a travolgere tutti gli atti del processo, compresa la sentenza” (Cass. n. 3445 del 2024). 13. Con la precisazione che l'omessa notifica dell'anticipazione, verificatasi dopo la vocatio in ius , incide sulla valida instaurazione del contraddittorio e determina la nullità dell'attività espletata in assenza della parte, ivi compresa la pronuncia la sentenza, ma non produce effetti quanto agli atti già compiuti nel momento in cui si è verificata la nullità e, quindi, non è idonea a determinare la perdita di efficacia dell'edictio actionis, stabilizzatasi in conseguenza della notificazione dell'originario decreto (v. Cass. n. 18149 del 2007; n. 20995 del 2019, citate) e quindi non rende improcedibile l’appello. 14. Alla luce dei principi richiamati, atteso che l'omessa notifica dell'anticipazione, verificatasi dopo la vocatio in ius, incide sulla valida instaurazione del contraddittorio e determina la nullità dell'attività espletata in assenza della parte, ivi compresa la pronuncia la sentenza, deve trovare accoglimento il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei residui motivi attinenti al merito della decisione. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Cagliari, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto