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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 06252/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 13637/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

PIEMONTE n. 1377/2014 depositata il 25/11/2014.

IRES, [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], ex liquidatore e socio unico de [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cancellata dal registro delle imprese con decorrenza dal 21/12/2007, impugnò l’avviso di accertamento, ai fini Ires e Irap, per il 2006, al medesimo notificato in data 23/12/2011, emesso sulla base della rettifica dei redditi della società, in conseguenza del disconoscimento di costi non documentati e del recupero a tassazione di redditi non dichiarati (interessi attivi su “finanziamento soci”).

2. La C.T.P. di Torino accolse il ricorso con sentenza (n. 60/14/12) che è stata riformata dalla C.T.R. del Piemonte che, con la decisione indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha dichiarato la legittimità dell’accertamento ex art. 36, d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione a euro 4mln e al finanziamento soci (per euro 154.000) rispetto alla maggiore pretesa tributaria avanzata coll’atto impositivo.

3. Il contribuente ha proposto ricorso, con cinque motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

4. Con il primo motivo di ricorso [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 d.p.r. n. 602/73, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per mancata definitività del debito tributario»], sulla premessa che la società è stata cancellata dal registro delle imprese dal 21/12/2007 e che l’avviso oggetto del giudizio è stato notificato il 05/01/2012, il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha trascurato che, a norma dell’articolo 36, i liquidatori e i soci rispondono soltanto se, e nei limiti in cui, sussista un’obbligazione tributaria della società, il che avviene solo se l’imposta è già stata definitivamente accertata in capo alla società, vuoi perché l’avviso di accertamento ad essa diretto non è stato impugnato, vuoi perché su tale accertamento si è già formato il giudicato.

5. Con il secondo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 d.p.r. n. 602/73 e dell’art. 2697 cod. civ., vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per mancanza della prova della colpa del liquidatore»], il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere rilevato che, a norma dell’articolo 36, ai fini della responsabilità del liquidatore è necessaria la prova della colpa di quest’ultimo e, sotto altro profilo, che l’atto impositivo non reca alcuna dimostrazione della sussistenza dell’elemento psicologico, ma si limita a notare che il contribuente avrebbe dovuto conoscere la situazione fiscale della società.

6. Con il terzo motivo [«Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ravvisato una sorta di responsabilità oggettiva del liquidatore, connessa alla presentazione di una dichiarazione infedele, e ha tralasciato che l’emanazione di un avviso di accertamento non era prevedibile da parte dello stesso liquidatore dato che, al momento della chiusura della liquidazione e della cancellazione della società (2007), non era stato notificato nemmeno un questionario (poiché la notifica del questionario avvenne successivamente, ossia nel 2009) e che, inoltre, la pretesa impositiva era basata sul disconoscimento di costi regolarmente registrati in contabilità e sulla presunta fruttuosità di un prestito accordato ai soci. 7.Con il quarto motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e dell’art. 36 d.p.r. n. 602/73, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], il ricorrente cesura la sentenza impugnata, nella parte che conferma l’avviso di accertamento anche per quanto attiene alla ripresa a tassazione dell’Irap (euro 197.795,00), per non avere considerato che l’articolo 36 opera solo in materia di Ires e non si estende all’Irap.

8. Con il quinto motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., nonché degli artt. 42 d.p.r. 600-1973; 56 d.p.r. 633/1972; 7 l. 212/2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata, laddove si ritiene assorbita la questione concernente il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento in ragione della sua intrinseca contraddittorietà, a causa del fatto che l’amministrazione non può agire indifferentemente nei confronti del contribuente, che nella specie era socio e liquidatore della società, sia in base all’art. 36, d.P.R. n. 602 del 1973, sia ai sensi dell’art. 2495, cod. civ., a meno che non provi la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti previsti dalle due norme.

9. Questa sezione tributaria, con ordinanza n. 35805/2022, ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente la questione di massima di particolare rilevanza, sostanzialmente identica a quella sottesa al primo motivo di ricorso, se l’azione dell’amministrazione finanziaria nei confronti del liquidatore di una società, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, presupponga l’accertamento del debito tributario della società e la sua iscrizione a ruolo, con particolare riferimento all’ipotesi in cui (come nel caso di specie) sia intervenuta la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese prima del 13 dicembre 2014, attesa l’irretroattività dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, che ha previsto la sospensione per un quinquennio, ai soli fini fiscali, dell’efficacia dell’estinzione della società, e ciò perché, per la medesima ordinanza, in quest’ipotesi, l’accertamento del debito tributario della società può risultare assai problematico. 10.

Va quindi disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni unite fissata per l’udienza del 4 aprile 2023.

P.Q.M.

La Corte rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 13637/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 1377/2014 depositata il 25/11/2014. IRES, [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ex liquidatore e socio unico de [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cancellata dal registro delle imprese con decorrenza dal 21/12/2007, impugnò l’avviso di accertamento, ai fini Ires e Irap, per il 2006, al medesimo notificato in data 23/12/2011, emesso sulla base della rettifica dei redditi della società, in conseguenza del disconoscimento di costi non documentati e del recupero a tassazione di redditi non dichiarati (interessi attivi su “finanziamento soci”). 2. La C.T.P. di Torino accolse il ricorso con sentenza (n. 60/14/12) che è stata riformata dalla C.T.R. del Piemonte che, con la decisione indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha dichiarato la legittimità dell’accertamento ex art. 36, d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione a euro 4mln e al finanziamento soci (per euro 154.000) rispetto alla maggiore pretesa tributaria avanzata coll’atto impositivo. 3. Il contribuente ha proposto ricorso, con cinque motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 4. Con il primo motivo di ricorso [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 d.p.r. n. 602/73, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per mancata definitività del debito tributario»], sulla premessa che la società è stata cancellata dal registro delle imprese dal 21/12/2007 e che l’avviso oggetto del giudizio è stato notificato il 05/01/2012, il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha trascurato che, a norma dell’articolo 36, i liquidatori e i soci rispondono soltanto se, e nei limiti in cui, sussista un’obbligazione tributaria della società, il che avviene solo se l’imposta è già stata definitivamente accertata in capo alla società, vuoi perché l’avviso di accertamento ad essa diretto non è stato impugnato, vuoi perché su tale accertamento si è già formato il giudicato. 5. Con il secondo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 d.p.r. n. 602/73 e dell’art. 2697 cod. civ., vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per mancanza della prova della colpa del liquidatore»], il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere rilevato che, a norma dell’articolo 36, ai fini della responsabilità del liquidatore è necessaria la prova della colpa di quest’ultimo e, sotto altro profilo, che l’atto impositivo non reca alcuna dimostrazione della sussistenza dell’elemento psicologico, ma si limita a notare che il contribuente avrebbe dovuto conoscere la situazione fiscale della società. 6. Con il terzo motivo [«Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ravvisato una sorta di responsabilità oggettiva del liquidatore, connessa alla presentazione di una dichiarazione infedele, e ha tralasciato che l’emanazione di un avviso di accertamento non era prevedibile da parte dello stesso liquidatore dato che, al momento della chiusura della liquidazione e della cancellazione della società (2007), non era stato notificato nemmeno un questionario (poiché la notifica del questionario avvenne successivamente, ossia nel 2009) e che, inoltre, la pretesa impositiva era basata sul disconoscimento di costi regolarmente registrati in contabilità e sulla presunta fruttuosità di un prestito accordato ai soci. 7.Con il quarto motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e dell’art. 36 d.p.r. n. 602/73, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], il ricorrente cesura la sentenza impugnata, nella parte che conferma l’avviso di accertamento anche per quanto attiene alla ripresa a tassazione dell’Irap (euro 197.795,00), per non avere considerato che l’articolo 36 opera solo in materia di Ires e non si estende all’Irap. 8. Con il quinto motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., nonché degli artt. 42 d.p.r. 600-1973; 56 d.p.r. 633/1972; 7 l. 212/2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata, laddove si ritiene assorbita la questione concernente il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento in ragione della sua intrinseca contraddittorietà, a causa del fatto che l’amministrazione non può agire indifferentemente nei confronti del contribuente, che nella specie era socio e liquidatore della società, sia in base all’art. 36, d.P.R. n. 602 del 1973, sia ai sensi dell’art. 2495, cod. civ., a meno che non provi la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti previsti dalle due norme. 9. Questa sezione tributaria, con ordinanza n. 35805/2022, ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente la questione di massima di particolare rilevanza, sostanzialmente identica a quella sottesa al primo motivo di ricorso, se l’azione dell’amministrazione finanziaria nei confronti del liquidatore di una società, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, presupponga l’accertamento del debito tributario della società e la sua iscrizione a ruolo, con particolare riferimento all’ipotesi in cui (come nel caso di specie) sia intervenuta la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese prima del 13 dicembre 2014, attesa l’irretroattività dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, che ha previsto la sospensione per un quinquennio, ai soli fini fiscali, dell’efficacia dell’estinzione della società, e ciò perché, per la medesima ordinanza, in quest’ipotesi, l’accertamento del debito tributario della società può risultare assai problematico. 10. Va quindi disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni unite fissata per l’udienza del 4 aprile 2023. P.Q.M. La Corte rin
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