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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 25368/2026

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a sentenza del 25/09/2025 del Tribunale di Messina;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il tribunale di Messina, con sentenza di cui in epigrafe, ha condannatoVinci [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 37 comma 1 lett. a) del Dlgs. 81/2008 pernon avere provveduto, quale sindaco, e datore di lavoro del personale delcomando dei [OSCURATO:PERSONA] del comune di Saponara, ad assicurare a ciascunlavoratore la formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezzasul lavoro.2.

Avverso la sentenza predetta, [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore,propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi di impugnazione.3.

Con il primo motivo, deduce il vizio di violazione di legge e di manifestaillogicità della motivazione riguardo alla posizione di garanzia in capo al Sindaco.Il tribunale avrebbe data per scontata la responsabilità del ricorrente invece diverificarla anche considerando che la responsabilità negli enti pubblici non ricadeautomaticamente sull'organo politico di vertice ma va accertata in concretoverificando se vi sia stata delega di funzioni con poteri decisionali e di spesa.

Ilgiudice non si sarebbe confrontato con atti amministrativi utili per la lamentataomessa ricostruzione del ruolo dell'imputato.4.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art.131 bis c.p. e il viziodi motivazione per l'intervenuta esclusione della predetta fattispecie.5.

Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt.62 bis e 133 c.p.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è fondato e assorbe gli altri motivi, rendendo inutile il loroesame.

Va premesso che nelle amministrazioni pubbliche spetta agli organi didirezione politica procedere all'individuazione dei soggetti cui attribuire la qualitàdi datore di lavoro, con la conseguenza che in mancanza di tale individuazionepermane in capo a suddetti organi l'indicata qualità, anche ai fini dell'eventualeresponsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica (Sez. 4, n.35295 del 23/04/2013 Ud. (dep. 21/08/2013 ) Rv. 256398 - 01).

Manca nellasentenza in esame ogni verifica concreta circa la configurabilità, rispetto allacontestazione, della qualifica di datore di lavoro in capo all'imputato qualesindaco, alla luce del principio indicato in premessa.2.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizioal tribunale di Messina, in diversa persona fisica.

P.Q.Mannulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale diMessina, in diversa persona fisica.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza del 25/09/2025 del Tribunale di Messina;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il tribunale di Messina, con sentenza di cui in epigrafe, ha condannatoVinci [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 37 comma 1 lett. a) del Dlgs. 81/2008 pernon avere provveduto, quale sindaco, e datore di lavoro del personale delcomando dei [OSCURATO:PERSONA] del comune di Saponara, ad assicurare a ciascunlavoratore la formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezzasul lavoro.2. Avverso la sentenza predetta, [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore,propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi di impugnazione.3. Con il primo motivo, deduce il vizio di violazione di legge e di manifestaillogicità della motivazione riguardo alla posizione di garanzia in capo al Sindaco.Il tribunale avrebbe data per scontata la responsabilità del ricorrente invece diverificarla anche considerando che la responsabilità negli enti pubblici non ricadeautomaticamente sull'organo politico di vertice ma va accertata in concretoverificando se vi sia stata delega di funzioni con poteri decisionali e di spesa. Ilgiudice non si sarebbe confrontato con atti amministrativi utili per la lamentataomessa ricostruzione del ruolo dell'imputato.4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art.131 bis c.p. e il viziodi motivazione per l'intervenuta esclusione della predetta fattispecie.5. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt.62 bis e 133 c.p.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è fondato e assorbe gli altri motivi, rendendo inutile il loroesame. Va premesso che nelle amministrazioni pubbliche spetta agli organi didirezione politica procedere all'individuazione dei soggetti cui attribuire la qualitàdi datore di lavoro, con la conseguenza che in mancanza di tale individuazionepermane in capo a suddetti organi l'indicata qualità, anche ai fini dell'eventualeresponsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica (Sez. 4, n.35295 del 23/04/2013 Ud. (dep. 21/08/2013 ) Rv. 256398 - 01). Manca nellasentenza in esame ogni verifica concreta circa la configurabilità, rispetto allacontestazione, della qualifica di datore di lavoro in capo all'imputato qualesindaco, alla luce del principio indicato in premessa.2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizioal tribunale di Messina, in diversa persona fisica. P.Q.Mannulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale diMessina, in diversa persona fisica.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25368/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris