Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 12551/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

N. 29667/2018 ORDINANZA sul ricorso 29667/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 260/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 5/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/1/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Campobasso ha respinto il gravame interposto dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pronunzia Trib.

Larino n. 44/2009, di accoglimento della domanda nei loro confronti originariamente proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (società del [OSCURATO:PERSONA] e mandataria della società [OSCURATO:SOCIETA].) di declaratoria di inefficacia nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. dell'atto a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] di vendita da parte dei coniugi in regime di comunione dei beni sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla sig. [OSCURATO:PERSONA] di immobile sito in Ternnoli, via del Molinello n. 139.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Marzucco propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), mandataria della società Arena NPL One s.r.I., che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Già chiamata all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa è stata v-0 'z-cn-c;C- rinviata [OSCURATO:PERSONA] Con il 10 motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 112, 345 c.p.c., 2901 c.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 4, c.p.c., nonché «in via gradata» dell'art. 2901 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Con il 2° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.345 c.p.c. (nella previgente formulazione, ratione temporis applicabile), 2901 c.c. in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.; nonché «in via gradata» dell'art. 345 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente affermato che l'«eccezione inerente la esclusione della revocabilità dell'atto ex art. 2901 comma 3 c.c.» sia stata sollevata solamente in sede di gravame, atteso che la stessa «è stata formulata ... nella comparsa di costituzione e risposta del 29/03/2007 alla pag. 4, dal rigo 4° al rigo 9°», e pertanto «già nel primo scritto difensivo depositato in Tribunale il 29/03/2007», nonché ribadita «con il primo motivo di appello articolato a pag. 4 del relativo atto del 28/07/2009».

Lamenta che la ravvisata «novità dell'eccezione ritenuta dalla Corte di Appello ex art. 345 c.p.c. è quindi erronea», tale pronunzia assumendo nella specie «carattere decisivo».

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Emerge ex actis ( debitamente riportati nel ricorso in ossequio al requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. ) che già «nella comparsa di costituzione e risposta del 29/03/2007» del giudizio di 1° grado l'allora convenuta ed odierna ricorrente ha eccepito «che l'atto di compravendita da lei posto in essere era da considerarsi un "atto dovuto", in quanto gli importi ricavati dal Mascilongo dalla vendita "erano serviti ad estinguere un mutuo ipotecario ed una procedura esecutiva immobiliare", richiamando con ciò il contenuto dell'art. 2901 comma 30 c.c., che esclude la revocabilità di un atto funzionale all'adempimento di un debito scaduto, tanto che si concludeva per il rigetto della domanda».

Emerge a tale stregua evidente come risulti invero smentita per tabulas l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui «il primo mezzo» ( con il quale «l'appellante ha censurato la gravata sentenza sotto il profilo che "non poteva darsi luogo all'azione revocatoria invocata dalla banca" ... in quanto ... non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto» risultando «ex actis che gli appellati contumaci Mascilongo e Vietri utilizzarono il prezzo conseguito per ripianare appunto debiti scaduti» ) di gravame , «così come articolato dall'appellante solo in questa fase, non essendo mai stata avanzata in primo grado l'allegazione dei fatti di cui all'art.2901 terzo comma c.c., è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. ( anche ) nella previgente formulazione, qui applicabile "ratione temporis", ai sensi dell'art. 46 comma 198 della legge 18/06/2009 n. 69», trattandosi di eccezione in senso stretto.

E' al riguardo appena il caso di ribadire l'ulteriore consolidato principio in base al quale la pronunzia di inammissibilità preclude l'esame del merito del giudizio, la cui eventuale trattazione risulta in tal caso operata invero da giudice ormai spogliatosi della potestas iudicandi, e pertanto da considerarsi come svolta meramente ad abundantiam, con la conseguenza che in ragione della relativa pleonasticità la parte soccombente non ha nemmeno l'onere né l'interesse ad impugnarla in sede di legittimità ( cfr. Cass., 2/10/2018, n.23834; Cass., 20/8/2015, n. 17004; Cass., 9/4/2013, n. 8569; Cass., 11/12/2012, n. 22618; Cass., Sez.

Un., 20/2/2007, n. 3840 ).

Dell'impugnata sentenza, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, ivi ricompresa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'odierna controricorrente sollevata dalla ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c., nonché gli altri motivi [ il 3° motivo, con il quale la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 345 c.p.c. ( nella previgente formulazione, ratione temporis applicabile ), 2901 c.c. in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., dolendosi che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto inammissibile la prova documentale prodotta, stante la relativa indispensabilità, trattandosi degli «assegni versati dalla Marzucco al Mascilongo per il pagamento del prezzo della compravendita», e pertanto di un atto «funzionale all'adempimento di un debito scaduto», avendo con essi il Mascilongo pagato <<i creditori ipotecari iscritti ( [OSCURATO:PERSONA] ) e i creditori pignoranti ( [OSCURATO:SOCIETA] ), al fine di liberare l'immobile oggetto di compravendita» come dal notaio rogante dato atto nell'atto pubblico di vendita; il 40 motivo, con il quale denunzia violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c., dolendosi che la corte di merito abbia «ritenuto sussistente in capo alla [OSCURATO:PERSONA] la c.d. scientia fraudis ed in particolare la scientia damni»; il 50 motivo, con il quale denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.2727, 2729, 2901 c.c. in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c., e lamentando che abbia erroneamente valutato gli indizi ravvisati nella specie deponenti per la sussistenza della scientia damni in capo alla Marzucco, la motivazione al riguardo risultando invero meramente apparente ], s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1° e 2° motivo nei termini di cui in motivazione, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché gli altri motivi.

Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N. 29667/2018 ORDINANZA sul ricorso 29667/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 260/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 5/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/1/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Campobasso ha respinto il gravame interposto dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pronunzia Trib. Larino n. 44/2009, di accoglimento della domanda nei loro confronti originariamente proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (società del [OSCURATO:PERSONA] e mandataria della società [OSCURATO:SOCIETA].) di declaratoria di inefficacia nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. dell'atto a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] di vendita da parte dei coniugi in regime di comunione dei beni sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla sig. [OSCURATO:PERSONA] di immobile sito in Ternnoli, via del Molinello n. 139. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Marzucco propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), mandataria della società Arena NPL One s.r.I., che ha presentato anche memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Già chiamata all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa è stata v-0 'z-cn-c;C- rinviata [OSCURATO:PERSONA] Con il 10 motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 112, 345 c.p.c., 2901 c.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 4, c.p.c., nonché «in via gradata» dell'art. 2901 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Con il 2° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.345 c.p.c. (nella previgente formulazione, ratione temporis applicabile), 2901 c.c. in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.; nonché «in via gradata» dell'art. 345 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente affermato che l'«eccezione inerente la esclusione della revocabilità dell'atto ex art. 2901 comma 3 c.c.» sia stata sollevata solamente in sede di gravame, atteso che la stessa «è stata formulata ... nella comparsa di costituzione e risposta del 29/03/2007 alla pag. 4, dal rigo 4° al rigo 9°», e pertanto «già nel primo scritto difensivo depositato in Tribunale il 29/03/2007», nonché ribadita «con il primo motivo di appello articolato a pag. 4 del relativo atto del 28/07/2009». Lamenta che la ravvisata «novità dell'eccezione ritenuta dalla Corte di Appello ex art. 345 c.p.c. è quindi erronea», tale pronunzia assumendo nella specie «carattere decisivo». I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. Emerge ex actis ( debitamente riportati nel ricorso in ossequio al requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. ) che già «nella comparsa di costituzione e risposta del 29/03/2007» del giudizio di 1° grado l'allora convenuta ed odierna ricorrente ha eccepito «che l'atto di compravendita da lei posto in essere era da considerarsi un "atto dovuto", in quanto gli importi ricavati dal Mascilongo dalla vendita "erano serviti ad estinguere un mutuo ipotecario ed una procedura esecutiva immobiliare", richiamando con ciò il contenuto dell'art. 2901 comma 30 c.c., che esclude la revocabilità di un atto funzionale all'adempimento di un debito scaduto, tanto che si concludeva per il rigetto della domanda». Emerge a tale stregua evidente come risulti invero smentita per tabulas l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui «il primo mezzo» ( con il quale «l'appellante ha censurato la gravata sentenza sotto il profilo che "non poteva darsi luogo all'azione revocatoria invocata dalla banca" ... in quanto ... non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto» risultando «ex actis che gli appellati contumaci Mascilongo e Vietri utilizzarono il prezzo conseguito per ripianare appunto debiti scaduti» ) di gravame , «così come articolato dall'appellante solo in questa fase, non essendo mai stata avanzata in primo grado l'allegazione dei fatti di cui all'art.2901 terzo comma c.c., è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. ( anche ) nella previgente formulazione, qui applicabile "ratione temporis", ai sensi dell'art. 46 comma 198 della legge 18/06/2009 n. 69», trattandosi di eccezione in senso stretto. E' al riguardo appena il caso di ribadire l'ulteriore consolidato principio in base al quale la pronunzia di inammissibilità preclude l'esame del merito del giudizio, la cui eventuale trattazione risulta in tal caso operata invero da giudice ormai spogliatosi della potestas iudicandi, e pertanto da considerarsi come svolta meramente ad abundantiam, con la conseguenza che in ragione della relativa pleonasticità la parte soccombente non ha nemmeno l'onere né l'interesse ad impugnarla in sede di legittimità ( cfr. Cass., 2/10/2018, n.23834; Cass., 20/8/2015, n. 17004; Cass., 9/4/2013, n. 8569; Cass., 11/12/2012, n. 22618; Cass., Sez. Un., 20/2/2007, n. 3840 ). Dell'impugnata sentenza, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, ivi ricompresa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'odierna controricorrente sollevata dalla ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c., nonché gli altri motivi [ il 3° motivo, con il quale la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 345 c.p.c. ( nella previgente formulazione, ratione temporis applicabile ), 2901 c.c. in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., dolendosi che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto inammissibile la prova documentale prodotta, stante la relativa indispensabilità, trattandosi degli «assegni versati dalla Marzucco al Mascilongo per il pagamento del prezzo della compravendita», e pertanto di un atto «funzionale all'adempimento di un debito scaduto», avendo con essi il Mascilongo pagato <<i creditori ipotecari iscritti ( [OSCURATO:PERSONA] ) e i creditori pignoranti ( [OSCURATO:SOCIETA] ), al fine di liberare l'immobile oggetto di compravendita» come dal notaio rogante dato atto nell'atto pubblico di vendita; il 40 motivo, con il quale denunzia violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c., dolendosi che la corte di merito abbia «ritenuto sussistente in capo alla [OSCURATO:PERSONA] la c.d. scientia fraudis ed in particolare la scientia damni»; il 50 motivo, con il quale denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.2727, 2729, 2901 c.c. in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c., e lamentando che abbia erroneamente valutato gli indizi ravvisati nella specie deponenti per la sussistenza della scientia damni in capo alla Marzucco, la motivazione al riguardo risultando invero meramente apparente ], s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il 1° e 2° motivo nei termini di cui in motivazione, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché gli altri motivi. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche
Sentenza Cassazione n. 12551/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris