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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22807/2023

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Sicilia n. 66; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - c ontroricorrente – avverso la sentenza n. 2374/38/2016 dell a Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 20 aprile2016.

Udita la relazionedella causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del 9 maggio 2023 ex art. 23, comma Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 8-bis, d.l. 28 ottobre2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Rilevato che: La [OSCURATO:SOCIETA]., nell’anno 2008, distribuì dividendi alla propria diretta controllante olandese KNM Europa BV.

A seguito di processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate notificò alla ricorrente avviso di accertamento con il quale contestò la mancata applicazione delle ritenute sui dividendi distribuiti sul presupposto della infedele dichiarazione del sostituto d’imposta.

Con l’atto impositivo l’Ufficio contestò l’abuso della c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]Figlia” sostenendo che il beneficiario effettivo dei dividendi fosse in realtà la controllante malese della società olandese e che l’operazione fosse stata posta in essere al solo fine di effettuare la distribuzione in esenzione di imposta e di sfruttare le più favorevoli condizioni convenzionali esistenti tra Olanda e Malesia.

Con successivo atto l’Agenzia delle entrate irrogò le sanzioni relative all’asserito omesso versamento delle ritenute già oggetto del precedente accertamento.

Contro gli atti suddetti la società contribuente propose distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, previa riunione, li accolse.

L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate venne parzialmente accolto, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Avverso la suddetta sentenza la società contribuenteha proposto ricorsoper cassazione, affidato a dieci motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Considerato che: Va preliminarmente rilevato che la ricorrente, in prossimità dell’udienza,ha depositato istanza con la quale, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata delle liti fiscali, ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo.

L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hala legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».

Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede– nella sua attuale formulazione - che « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo èsospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

Sulla base della normativa richiamata, il processo va dunque sospeso sino al 10 ottobre2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia la causa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Sicilia n. 66; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - c ontroricorrente – avverso la sentenza n. 2374/38/2016 dell a Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 20 aprile2016. Udita la relazionedella causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del 9 maggio 2023 ex art. 23, comma Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 8-bis, d.l. 28 ottobre2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Rilevato che: La [OSCURATO:SOCIETA]., nell’anno 2008, distribuì dividendi alla propria diretta controllante olandese KNM Europa BV. A seguito di processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate notificò alla ricorrente avviso di accertamento con il quale contestò la mancata applicazione delle ritenute sui dividendi distribuiti sul presupposto della infedele dichiarazione del sostituto d’imposta. Con l’atto impositivo l’Ufficio contestò l’abuso della c.d. “[OSCURATO:PERSONA]Figlia” sostenendo che il beneficiario effettivo dei dividendi fosse in realtà la controllante malese della società olandese e che l’operazione fosse stata posta in essere al solo fine di effettuare la distribuzione in esenzione di imposta e di sfruttare le più favorevoli condizioni convenzionali esistenti tra Olanda e Malesia. Con successivo atto l’Agenzia delle entrate irrogò le sanzioni relative all’asserito omesso versamento delle ritenute già oggetto del precedente accertamento. Contro gli atti suddetti la società contribuente propose distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, previa riunione, li accolse. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate venne parzialmente accolto, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Avverso la suddetta sentenza la società contribuenteha proposto ricorsoper cassazione, affidato a dieci motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che la ricorrente, in prossimità dell’udienza,ha depositato istanza con la quale, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata delle liti fiscali, ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo. L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hala legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia». Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede– nella sua attuale formulazione - che « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo èsospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Sulla base della normativa richiamata, il processo va dunque sospeso sino al 10 ottobre2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia la causa
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