CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20635/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da procura a margine del controricorso; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sedente in Roma; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 321/07/13, depositata in data 10 giugno 2013; Oggetto: tutela affidamento contribuente udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia ricorrente premette come all’intimato fosse stata notificata cartella di pagamento, inerente a un debito d’imposta per l’anno 2005. Il contribuente proponeva ricorso in quanto l’ufficio finanziario non avrebbe tenuto conto che il debito era stato estinto mediante rateizzazione. La CTP respingeva il ricorso osservando l’inapplicabilità della disciplina sulla rateizzazione di cui all’art. 3-bis del d.lgs .18 dicembre 1997, n. 462, come introdotto dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244, relativa infatti alle imposte a partire dall’annualità 2006. Il contribuente impugnava la decisione e la CTR adìta accoglieva il gravame, osservando che andava data prevalenza al principio di affidamento di cui all’art. 10, l. 27 dicembre 2000, n. 212. 2. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito a mezzo di controricorso per resistere all’impugnazione, mentre l’agente della riscossione è rimasto intimato anche in questa Sede. In data non specificata del novembre 2022 parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 378, cod. proc. civ., a mezzo della quale ha ribadito le proprie conclusioni e i legali hanno chiesto la distrazione delle spese di cui si sono dichiarati antistatari. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis , d.lgs. n.462/1997 e 1, comma 147, l. n. 244/2007, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., non avendo la CTR applicato tale disposizione regolante il caso, pur ammettendo l’improprietà della rateizzazione per l’anno d’imposta in discussione. 1.1. Il motivo è fondato e va accolto. Pacificamente, come del resto implicitamente dà atto lo stesso giudice d’appello, l’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997 consente la rateizzazione solo a partire dall’annualità d’imposta 2006, mentre altrettanto pacificamente nella specie si tratta dell’annualità d’imposta 2005. Anzitutto il fatto, pur eccepito dalla difesa del controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile in quanto non deduce qual norma violata (anche) l’art. 10 della l. n. 212/2000, non ha fondamento in quanto nello sviluppo del motivo il ricorso argomenta specificamente in ordine alla non rilevanza nella specie dell’applicato principio dell’affidamento del contribuente. Nel merito della censura, va detto che – a fronte de ll’evidente inapplicabilità della normativa sulla rateizzazione al caso di specie – non sussistono i requisiti per configurare l’affidamento tutelato dall’art. 10 l. n. 212/2000. Esso, infatti, richiede un’apparenza e coerenza dell’attività amministrativa favorevole al contribuente; l’assenza della violazione del dovere di correttezza da parte di quest’ultimo; l’esistenza di circostanze specifiche che dimostrino la sussistenza di tali presupposti (così Cass. 11/05/2021, n. 12372). Orbene il contribuente allega di aver acceduto al sito dell’Agenzia e di aver ottenuto il calcolo della rateizzazione, ma osserva l’Agenzia che nello stesso sito vi era l’indicazione per cui alla rateizzazione si poteva ricorrere solo a partire dall’anno d’imposta 2006 (mentre nella specie la rateizzazione fu operata con riguardo a un debito inerente all’anno d’imposta 2005), circostanza già dedotta nei precedenti gradi come indicato a pag. 2 della sentenzaimpugnata. Ne deriva che, a fronte della sostanziale pacificità dei fatti, la decisione della CTR si è risolta nella violazione di entrambe le norme, male interpretando la portata dell’una e disapplicando l’altra. 2. L’accoglimento del motivo determina la cassazione della sentenza, con aggravio di spese del presente giudizio in capo al controricorrente e compensazione di quelle inerenti i gradi di merito, sempre con esclusivo riferimento alla controversia con l’Agenzia delle Entrate. Attesa la mancata costituzione di [OSCURATO:PERSONA], nulla per le spese relative alla controversia con quest’ultima. P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia ricorrente, liquidandole in € 2.200,00, oltre spese anticipate a debito. Compensa le spese relative ai gradi di merito,