CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 29543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3456-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta in calce al controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - a)zz. per la cassazione della sentenza n. 1154 del 2015 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 18 settembre 2015 e depositata il 25 luglio 2016 (R.G.N. 805/2014). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Locri, allo scopo di chiedere l'annullamento di otto cartelle esattoriali, concernenti l'omesso versamento di contributi previdenziali. Il ricorrente ha dedotto di aver appreso l'esistenza di tali cartelle, mai notificate, soltanto il 31 ottobre 2013, in occasione del rilascio di un estratto di ruolo da parte del concessionario. Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 1063 del 2014, pronunciata il 27 giugno 2014, ha dichiarato l'inesigibilità del credito portato dalla cartella n. 094200700189088335, in quanto colpito da prescrizione quinquennale, e l'inesigibilità dei crediti portati dalle altre sette cartelle, che mai sarebbero state notificate al debitore. Il giudice di primo grado, inoltre, ha condannato l'agente per la riscossione alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. 2. La decisione è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sentenza pronunciata il 18 settembre 2015 e depositata il 25 luglio 2016 (n. 1154 del 2015), la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il gravame e, in riforma dell'impugnata pronuncia, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che, nel caso di specie, viene in rilievo «un'opposizione a ruolo concernente il merito della pretesa impositiva», che si configura come una «azione di merito di accertamento negativo sul credito fatto valere con l'iscrizione a ruolo». La legittimazione passiva, in tale ambito, spetta al titolare del credito. Solo quando si passi alla fase della riscossione coattiva, la legittimazione passiva compete alla concessionaria, né sussiste quella legittimazione concorrente del titolare del credito e della concessionaria che discende dal compimento di atti di esecuzione, neppure prospettati dalla parte appellante. Quanto all'omessa notificazione delle cartelle, non può determinare l'inesigibilità del credito, tanto più che - in materia previdenziale - non vige la medesima disciplina applicabile alla materia tributaria e non è stata neppure adombrata una decadenza per tardiva iscrizione a ruolo. La riforma della pronuncia di primo grado travolge anche «la curiosa condanna per resistenza temeraria». La novità e la complessità delle questioni, ancora dibattute nella giurisprudenza di legittimità, inducono a ravvisare i presupposti per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 3. Contro questa sentenza, mai notificata, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con atto notificato il 25 gennaio 2017 e basato su un motivo. 4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., resiste con controricorso. 5. La causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Il pubblico ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] chiede di cassare la sentenza n. 1154 del 2015, pronunciata dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], e di rinviare la causa per un nuovo esame alla Corte territoriale o di deciderla nel merito, con l'integrale accoglimento dell'opposizione. A sostegno della richiesta, il ricorrente articola un motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e dell'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337). Il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ravvisato la carenza di legittimazione passiva dell'agente per la riscossione, benché all'agente per la riscossione siano imputabili i vizi dedotti (omessa notificazione delle cartelle, con conseguente prescrizione del credito vantato). Dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 si evince che legittimato passivo e interessato a contraddire (art. 100 cod. proc. civ.) è proprio l'agente per la riscossione, per quel che attiene alle controversie sulla regolarità o sulla validità degli atti esecutivi che l'agente ha posto in essere. L'agente per la riscossione, in sede di gravame, non avrebbe neppure ritualmente reiterato la richiesta di chiamare in causa l'ente titolare del credito e dovrebbe, pertanto, rispondere delle conseguenze della lite, in base all'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999. 2. Occorre, in linea preliminare, esaminare le eccezioni di inammissibilità formulate dalla parte controricorrente. 2.1. Le censure sarebbero inammissibili, in quanto il ricorrente non avrebbe specificato, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi di fatto che condizionano «gli ambiti di operatività della violazione». Un ulteriore profilo d'inammissibilità risiede nella circostanza che il ricorrente, dietro lo schermo della violazione di legge, si dolga in realtà dell'erroneo apprezzamento di questioni di fatto. Tale vizio oggi potrebbe essere dedotto dinanzi a questa Corte soltanto nei ristretti limiti tracciati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella prospettiva dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 2.2. Le eccezioni devono essere disattese. Il vizio di violazione di legge dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo alla stregua dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata si pongano in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità. S'impedirebbe altrimenti a questa Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16700; di recente Cass., sez. lav., 30 giugno 2022, n. 20827) e le si demanderebbe il compito d'individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., S.U., 28 ottobre 2020, n. 23745). Il motivo articolato dal ricorrente è specifico e completo, come conferma la stessa ampiezza delle difese svolte in replica dalla parte controricorrente, e si cimenta con la ricostruzione degli antecedenti processuali rilevanti e con la disamina della ratio decidendi della pronuncia impugnata, senza trasmodare nella richiesta di riesame della valutazione compiuta in fatto dalla Corte di merito. Le censure mosse alla sentenza della Corte reggina sottendono un genuino problema interpretativo della disciplina applicabile, senza ambire a una rivalutazione dell'accertamento di fatto, peraltro non controverso tra le parti. In questa sede si dibatte sulla sola questione, di puro diritto, della legittimazione passiva dell'ente titolare del credito o dell'agente per la riscossione, in base alle disposizioni del codice di rito (art. 100 cod. proc. civ.) e della legge speciale (art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999). La doglianza supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità. 3. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha di recente esaminato la fattispecie, sovrapponibile a quella oggetto di disputa, dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, volta a far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione e per il conseguente maturare della prescrizione. Sollecitata a comporre il contrasto insorto sulla legittimazione a contraddire in materia di riscossione dei crediti previdenziali, questa Corte ha chiarito che essa compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514). A favore di tale conclusione militano la «peculiarità del sistema della riscossione previdenziale» (punto 12) e la considerazione della particolare struttura del «processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali» (punto 12.2.), regolato dall'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (modificato al comma 5 dall'art. 4, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 265). Oggi il ricorso contro l'iscrizione a ruolo dev'essere notificato «all'ente impositore» ed è stato quindi soppresso l'obbligo di notifica al concessionario. Tale dato avvalora in termini inequivocabili la legittimazione dell'ente impositore. Né si può ritenere che tale disciplina sia implicitamente superata dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dei propri assunti (sentenza n. 7514 del 2022, cit., il punto 12.2.). Una conseguenza di così ragguardevole portata sistematica è contraddetta dalla consapevole scelta del legislatore di mantenere inalterata la disciplina della legittimazione passiva dell'ente impositore, che è specificamente dettata dal citato art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999. La legittimazione a contraddire, pertanto, si radica in capo al solo ente impositore, in quanto l'azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo e dunque il merito della pretesa contributiva, «rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo» (punto 12.3.). Ne discende che, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovano applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 cod. proc. civ. e si deve dunque pronunciare il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ. (punto 13). A tali principi, già ribaditi da questa Corte nelle successive pronunce (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812; Cass., sez. VI- T, 14 giugno 2022, n. 19100), occorre dare continuità, per la forza persuasiva degli argomenti che li corroborano e in difetto di rilievi critici che inducano a rimeditarli. Si deve rilevare che la pronuncia impugnata, nel dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario convenuto in giudizio, è conforme a diritto. L'agente per la riscossione non è titolare del diritto di credito e, pertanto, non merita censure l'affermazione della Corte reggina che il contraddittorio non è stato correttamente instaurato nei confronti dell'agente. 4. Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, tenendo conto della controvertibilità delle questioni dibattute, che ha richiesto, in epoca recente, l'intervento chiarificatore delle sezioni unite. 5. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si deve dare atto con la presente ordinanza (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245), per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q