CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30847/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritt o a l n. 14389 / 20 22 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] (Markets) Italia [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA]. 77; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOr.g. n. 14389/2022p.u. 9 / 1 0 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIAn. 4270/2021, depositata in data 29 / 11 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 9 ottobre2025; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento dei restanti; uditi l’[OSCURATO:PERSONA] per lasocietà contribuente e l’Avvocato dello StatoGiammario Rocchitta per l’Agenzia delle Entrate; Fatti di causa Il 13 marzo 2018 l’Agenzia delle Entrate (d’ora in avanti, anche “l’ufficio”) notificò a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d’ora in avanti, anche “la contribuente”) un questionario con il quale richiese alla società documentazione utile alla ricostruzione della politica dei prezzi di trasferimento dalla stessa adottata. Al questionario la contribuente rispose. Con successiva richiesta, l’ufficio richiese alla contribuente dei chiarimenti sulla natura degli importi corrisposti alla [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “TRGR”) e, per quel che in questa sede interessa, “la dimostrazione in termini di beneficiario effettivo e di residenza del percipiente e della legittimità della ritenuta convenzionale applicata”. r.g. n. 14389/2022p.u. 9 / 1 0 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] richiese, inoltre, di fornire ogni documentazione utile a giustificare la mancata applicazione delle dovute ritenute sull’importo versato alla TRGR. Deduce la contribuente che nell’invito non era stato inserito dall’ufficio l’avvertimento, previsto dall’art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, che la mancata esibizione della documentazione richiesta avrebbe impedito l’utilizzazione della medesima in sede contenziosa. In seguito all’ottemperanza, da parte della contribuente, alle richieste di chiarimenti provenienti dall’ufficio, quest’ultimo notificò alla contribuente un avviso di accertamento per la ripresa delle maggiori ritenute non versate, oltre a sanzioni, interessi e spese di notifica. In particolare, l’ufficio contestò alla contribuente l’indebita applicazione del regime del 5% stabilito dall’art. 12 della Convenzione italo-svizzera sulle doppie imposizioni: per l’ufficio, la non applicabilità dell’aliquota convenzionale sulle ritenute dipendeva dalla circostanza che la TRGR fosse “una società di diritto irlandese con branch in Svizzera”. In seguito ad una istanza di annullamento in autotutela, rimasta inevasa, la contribuente instaurò il procedimento di accertamento con adesionenel corso del quale produsse ulteriori due certificati a riprova della residenza in Svizzera della TRGR. Non avendo avuto buon esito il procedimento di accertamento con adesione, la contribuente impugnò l’avviso di accertamentodinanzi alla C.T.P. di Milano, che accolse il ricorso. Su appello dell’ufficio, la C.T.R. della Lombardia riformò la sentenza di primo grado, rigettando l’originario ricorso della contribuente. Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l’ufficio. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una requisitoria scritta. r.g. n. 14389/2022p.u. 9 / 1 0 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 e violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000 (art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c.)”, la contribuente deduce l’illegittimità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600del 1973. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto ingiustamente preclusa alla contribuente la possibilità di produrre, in sede di accertamento con adesione e poi nel successivo giudizio contenzioso, ulteriori documenti a sostegno della residenza fiscale in Svizzera della società percipiente le royalties, rispetto a quello prodotto in sede istruttoria. La richiesta di acquisizione documentale proveniente dall’Ufficio in sede istruttoria, infatti, non era stata accompagnata dall’espresso avvertimento che la mancata esibizione della documentazione richiesta avrebbe comportato per la contribuente la preclusione alla successiva esibizione o produzione in sede amministrativa (accertamento con adesione)o contenziosa. Ma ancor prima, la richiesta indirizzata alla odierna contribuente ha avuto ad oggetto, genericamente, “ogni documentazione utile” a provare la residenza fiscale in Svizzera della società estera percipiente le royalties, con la conseguenza chese l’Ufficio avesse avuto dubbi in merito al certificato prodotto in sede istruttoriaavrebbe dovuto attivare i suoi poteri istruttori e chiedere direttamente all’autorità svizzera chiarimenti in merito alla residenza fiscale della TRGR o, comunque, consentire alla contribuente di produrre ulteriore documentazione a sostegno e ulteriore chiarimento della sua posizione. 1.1. Il motivo è fondato. r.g. n. 14389/2022p.u. 9 / 1 0 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone testualmente che “le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibitio non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuentecontestualmente alla richiesta”. Dal tenore della disposizione emerge che: 1) la richiesta di documenti ed atti deve essere specifica; 2) l’Ufficio, contestualmente alla richiesta, ha l’onere di avvertire il contribuente che la mancata esibizione o trasmissione dei documenti richiesti in sede istruttoria comporta la preclusione alla successiva esibizione o produzione degli stessi in sede amministrativa o contenziosa; 3) il contribuente, una volta ricevuta la richiesta documentale insieme con l’avvertimento, ha l’onere di esibire o produrre la documentazione richiesta dall’amministrazione nei termini da questa fissati, pena la successiva inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa o contenziosa. Innanzitutto, quanto all’onere di avvertimento in capo all’Ufficio, deve rilevarsi che esso scatta ogniqualvolta vi sia una richiesta , anche integrativa, di documentazione proveniente dall’amministrazione , i n considerazione dei rilevanti e penalizzanti effetti preclusivi che la mancata esibizione o produzione documentale produc e nella sfera giuridica del contribuente. In secondo luogo, la gravità dell’onere posto in capo al contribuente, che non può successivamente produrre o esibire la documentazione richiestagli, salva la causa a lui non imputabile (art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, cfr. Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 6617 del 10/03/2021, Rv. 661040 –01 ; Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 3442 del 11/02/2021, Rv. 660486 - 01 ), fa sì che egli debba essere ben consapevole di quali documenti l’Ufficio abbia richiesto l’esibizione o la produzione. r.g. n. 14389/2022p.u. 9 / 1 0 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], declinando i suddetti princìpi alla fattispecie di causa, emerge che la richiesta documentale dell’Ufficio non è stata specifica, in quanto ha lasciato alla contribuente un consistente margine di apprezzamento circa la tipologia e il numero di documenti che essa avrebbe dovuto produrre a suffragio della residenza fiscale in Svizzera di TRGR. Inoltre, la richiesta di “dimostrazione in termini di beneficiario effettivo e di residenza del percipiente e della legittimità della ritenuta convenzionale applicata”non è stata accompagnata dall’avvertimento di legge, solo in presenza del quale può scattare la preclusione al successivo deposito documentale. 2.La fondatezza del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo, relativo alla violazione della Convenzione italo- svizzera contro le doppie imposizioniin relazione all’interpretazione del documento prodotto dalla contribuente, rilasciato dall’autorità elvetica in data 26/5/2014;del terzo motivo, relativo alla violazione dei doveri di leale cooperazione; e del quarto motivo, relativo al vizio di motivazione. 3. In sede di rinvio, il giudice del merito provvederà, in diversa composizione, adecidere la causa esaminando l’intera documentazione prodotta dalla contribuente a sostegno della residenza fiscale in Svizzera di TRGR, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CGT-2 della Lomb