CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 41781/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 aprile 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza degli odierni ricorrenti diretta ad ottenere la revoca, previa sospensione, dell'ordine di demolizione contenuto nel decreto penale di condanna del 27 ottobre 2007, ormai irrevocabile, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale. ( 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con unico motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, invocando violazione di legge e vizio di motivazione, i ricorrenti hanno osservato che l'ordinanza impugnata aveva rigettato l'istanza di sospensione senza motivare in ordine alla questione relativa alla presentazione di richiesta di rilascio di permesso di costruire e di pianificazione, in corso di approvazione. Non era stato valutato l'avvio della procedura amministrativa instaurata con la presentazione della richiesta di permesso di costruire, verosimilmente destinata a concludersi con l'adozione di provvedimenti positivi. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1. L'ordinanza impugnata ha invero annotato che alcun titolo in sanatoria recante la postuma legittimazione dell'opera edilizia abusiva era stato rilasciato ed ancor meno richiesto mentre, essendo rimasta ineseguita l'ordinanza di demolizione emessa dall'Amministrazione comunale di Casal di Principe, l'immobile doveva considerarsi acquisito al patrimonio comunale facendo venire meno l'interesse dei ricorrenti, responsabili dell'illecito edilizio, alla revoca ovvero alla sospensione dell'ordine di demolizione. Oltre a ciò, a fronte dell'inesistenza di delibera attestante l'eventuale prevalenza di interesse pubblico, non sussisteva alcuna incompatibilità tra la procedura giudiziale demolitoria e l'avvenuta acquisizione al patrimonio comunale. 4.1.1. Ciò posto, l'impugnazione non si confronta col percorso argomentativo dell'ordinanza, che tra l'altro ha espressamente escluso l'avvenuta presentazione di richieste di sanatoria. In ogni caso, è nozione ribadita che la sanzione dell'ordine di demolizione sfugge alla regola del giudicato penale ed è sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, che è consentita solo in presenza di determinazioni della P.A. o del giudice amministrativo incompatibili con l'abbattimento del manufatto, ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile, in base ad elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti saranno adottati in breve tempo, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente (Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia, Rv. 253050; cfr. Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, dep. 2013, Oliva, Rv. 254426). Alcun concreto riferimento risulta invece dedotto in proposito da parte ricorrente, limitatasi ad affermare - in modo palesemente generico - la verosimile futura adozione di provvedimenti positivi in relazione alla richiesta di permesso di costruire (di cui invero l'ordinanza impugnata ha tra l'altro espressamente escluso la presentazione). 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità dei ricorsi. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 1:3 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 06/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]