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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 40929/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza resa il 5 gennaio 2022 dal Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Prato, respingendo la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto di convalida di sequestro probatorio operato dalla P.G. ed emesso dal Pubblico ministero di Prato il 6 dicembre 2021 nei confronti dell'indagato in ordine al reato di riciclaggio contestatogli. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso depositato il 20 gennaio 2022 l'indagato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al contestato reato di riciclaggio, poiché il decreto di sequestro probatorio deve essere sempre sorretto da idonea motivazione, mentre nel caso in esame il pubblico ministero ha omesso di motivare l'impugnato decreto, limitandosi ad indicare genericamente che ha per oggetto il corpo del reato, sottoponibile in caso di condanna a confisca.

A fronte dell'inerzia dell'organo inquirente, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del provvedimento e disporre la restituzione dei beni all'avente diritto.

Inoltre il tribunale ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, anche in forza di elementi emersi dalla nota integrativa depositata dal pubblico ministero il 4 gennaio 2021.Tale ulteriore elemento, che non avrebbe potuto essere utilizzato, comunque non appare idoneo a provare alcunché in ordine alla sussistenza del fumus, poichè, per procedere al sequestro di somme di denaro genericamente collegate ad un fatto reato, deve essere evidenziata la possibilità effettiva e non fondata su elementi astratti della configurabilità di un rapporto con il reato ipotizzato.

Nel caso di specie gli elementi indicati dal tribunale ovvero la modalità di custodia, la non riconducibilità alle attività commerciali, la ipotetica consegna in un parcheggio sono privi di fondamento ai fini della prova del fumus commissi delitti. 3.11 ricorso è inammissibile.

Occorre premettere che per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato, anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria. (Sez. 2 - , Sentenza n. 27859 del 30/04/2019 Cc. (dep. 24/06/2019 ) Rv. 276727 - 01) Nel provvedimento di convalida del sequestro il P.M. ha esplicitamente sottolineato la finalità di svolgere accertamenti sul denaro al fine di verificare la sua provenienza e la ricostruzione dei fatti offerta dall'indagato.

Va, comunque, osservato che,su richiesta del Pubblico ministero, il GIP ha disposto in data 12 gennaio 2021 il sequestro preventivo della somma di denaro in conversione di quello probatorio, che non è stato esplicitamente revocato ma deve, di conseguenza, ritenersi essere venuto meno.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del tribunale del riesame relativa al decreto di sequestro probatorio di un'area (nella specie, adibita alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in violazione dell'art. 44, comma primo, lett. a) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) qualora, nelle more, detta misura sia stata convertita in sequestro preventivo ed abbia perciò perso efficacia, dovendo indirizzarsi le doglianze degli aventi diritto al sequestro disposto dal g.i.p. in sede di conversione. (Sez. 3, Sentenza n. 12511 del 07/03/2012 Cc. (dep. 03/04/2012 ) Rv. 252239 - 01) Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, che si ritiene congruo in relazione al grado di colpa nella presentazione del ricorso, in favore della cassa delle ammende.n P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 8 luglio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza resa il 5 gennaio 2022 dal Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Prato, respingendo la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto di convalida di sequestro probatorio operato dalla P.G. ed emesso dal Pubblico ministero di Prato il 6 dicembre 2021 nei confronti dell'indagato in ordine al reato di riciclaggio contestatogli. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso depositato il 20 gennaio 2022 l'indagato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al contestato reato di riciclaggio, poiché il decreto di sequestro probatorio deve essere sempre sorretto da idonea motivazione, mentre nel caso in esame il pubblico ministero ha omesso di motivare l'impugnato decreto, limitandosi ad indicare genericamente che ha per oggetto il corpo del reato, sottoponibile in caso di condanna a confisca. A fronte dell'inerzia dell'organo inquirente, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del provvedimento e disporre la restituzione dei beni all'avente diritto. Inoltre il tribunale ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, anche in forza di elementi emersi dalla nota integrativa depositata dal pubblico ministero il 4 gennaio 2021.Tale ulteriore elemento, che non avrebbe potuto essere utilizzato, comunque non appare idoneo a provare alcunché in ordine alla sussistenza del fumus, poichè, per procedere al sequestro di somme di denaro genericamente collegate ad un fatto reato, deve essere evidenziata la possibilità effettiva e non fondata su elementi astratti della configurabilità di un rapporto con il reato ipotizzato. Nel caso di specie gli elementi indicati dal tribunale ovvero la modalità di custodia, la non riconducibilità alle attività commerciali, la ipotetica consegna in un parcheggio sono privi di fondamento ai fini della prova del fumus commissi delitti. 3.11 ricorso è inammissibile. Occorre premettere che per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato, anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria. (Sez. 2 - , Sentenza n. 27859 del 30/04/2019 Cc. (dep. 24/06/2019 ) Rv. 276727 - 01) Nel provvedimento di convalida del sequestro il P.M. ha esplicitamente sottolineato la finalità di svolgere accertamenti sul denaro al fine di verificare la sua provenienza e la ricostruzione dei fatti offerta dall'indagato. Va, comunque, osservato che,su richiesta del Pubblico ministero, il GIP ha disposto in data 12 gennaio 2021 il sequestro preventivo della somma di denaro in conversione di quello probatorio, che non è stato esplicitamente revocato ma deve, di conseguenza, ritenersi essere venuto meno. Questa Corte ha avuto modo di precisare che è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del tribunale del riesame relativa al decreto di sequestro probatorio di un'area (nella specie, adibita alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in violazione dell'art. 44, comma primo, lett. a) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) qualora, nelle more, detta misura sia stata convertita in sequestro preventivo ed abbia perciò perso efficacia, dovendo indirizzarsi le doglianze degli aventi diritto al sequestro disposto dal g.i.p. in sede di conversione. (Sez. 3, Sentenza n. 12511 del 07/03/2012 Cc. (dep. 03/04/2012 ) Rv. 252239 - 01) Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, che si ritiene congruo in relazione al grado di colpa nella presentazione del ricorso, in favore della cassa delle ammende.n P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 8 luglio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D