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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04553/2023

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/3/2022 della Corte d'appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Potenza ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di sostituzione di persona.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e violazione di legge.

Sotto il primo profilo lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto da parte dei giudici del merito, posto che la condotta dell'imputato si sarebbe esaurita nel pagare il premio relativo alla polizza assicurativa da lui stipulata nell'interesse del coniuge, con un assegno risultato poi scoperto.

L'agente assicurativo non sarebbe dunque stato indotto in errore circa l'identità dell'imputato, persona peraltro dallo stesso conosciuta.

Sotto diverso profilo il ricorrente eccepisce invece l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 195 comma 3 c.p.p. delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria, posto che questi nel corso della sua deposizione avrebbe fatto menzione di fatti appresi da terze persone mai esaminate nel corso del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Anzitutto va ribadito che vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (ex multis Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).

Deve dunque rilevarsi che le censure del ricorrente sono inammissibili nella misura in cui sottopongono a questa Corte, sotto l'esclusivo profilo della qualificazione giuridica, cesure invece relative alla ricostruzione del fatto ed alla sua prova, che avrebbero dovuto essere dedotte invocando il vizio di motivazione.

Non di meno il ricorso risulta comunque generico, non essendosi confrontato con la motivazione della sentenza, la quale - nel respingere analoga obiezione prospettata con il gravame di merito - ha precisato come in realtà l'imputato abbia declinato false generalità all'atto della stipula della polizza esibendo un documento riportante dati anagrafici diversi da quelli reali e rimanendo così irrilevante l'eventuale conoscenza diretta del Milano da parte dell'agente assicurativo - che peraltro non comporta anche quella dei suoi esatti dati anagrafici -, posto che comunque la compagnia assicurativa sarebbe rimasta ingannata.Non meno generica è l'altra censura proposta dal ricorrente, che non identifica il teste le cui dichiarazioni sarebbero inutilizzabili, né precisa quali sarebbero le circostanze dallo stesso riferite oggetto di testimonianza indiretta ovvero se queste siano state apprese nell'espletamento delle attività di cui agli artt. 351 e 357 comma 2 lett. a) e b) c.p.p. o, in caso contrario, se la difesa abbia richiesto di sentire le fonti di riferimento.

Nemmeno precisa il ricorrente in che termini la prova ritenuta inutilizzabile sarebbe essenziale alla tenuta del ragionamento probatorio sviluppato in sentenza, tenuto conto delle altre prove valorizzate dai giudici del merito.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/3/2022 della Corte d'appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Potenza ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di sostituzione di persona. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e violazione di legge. Sotto il primo profilo lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto da parte dei giudici del merito, posto che la condotta dell'imputato si sarebbe esaurita nel pagare il premio relativo alla polizza assicurativa da lui stipulata nell'interesse del coniuge, con un assegno risultato poi scoperto. L'agente assicurativo non sarebbe dunque stato indotto in errore circa l'identità dell'imputato, persona peraltro dallo stesso conosciuta. Sotto diverso profilo il ricorrente eccepisce invece l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 195 comma 3 c.p.p. delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria, posto che questi nel corso della sua deposizione avrebbe fatto menzione di fatti appresi da terze persone mai esaminate nel corso del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Anzitutto va ribadito che vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (ex multis Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Deve dunque rilevarsi che le censure del ricorrente sono inammissibili nella misura in cui sottopongono a questa Corte, sotto l'esclusivo profilo della qualificazione giuridica, cesure invece relative alla ricostruzione del fatto ed alla sua prova, che avrebbero dovuto essere dedotte invocando il vizio di motivazione. Non di meno il ricorso risulta comunque generico, non essendosi confrontato con la motivazione della sentenza, la quale - nel respingere analoga obiezione prospettata con il gravame di merito - ha precisato come in realtà l'imputato abbia declinato false generalità all'atto della stipula della polizza esibendo un documento riportante dati anagrafici diversi da quelli reali e rimanendo così irrilevante l'eventuale conoscenza diretta del Milano da parte dell'agente assicurativo - che peraltro non comporta anche quella dei suoi esatti dati anagrafici -, posto che comunque la compagnia assicurativa sarebbe rimasta ingannata.Non meno generica è l'altra censura proposta dal ricorrente, che non identifica il teste le cui dichiarazioni sarebbero inutilizzabili, né precisa quali sarebbero le circostanze dallo stesso riferite oggetto di testimonianza indiretta ovvero se queste siano state apprese nell'espletamento delle attività di cui agli artt. 351 e 357 comma 2 lett. a) e b) c.p.p. o, in caso contrario, se la difesa abbia richiesto di sentire le fonti di riferimento. Nemmeno precisa il ricorrente in che termini la prova ritenuta inutilizzabile sarebbe essenziale alla tenuta del ragionamento probatorio sviluppato in sentenza, tenuto conto delle altre prove valorizzate dai giudici del merito. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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