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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15783/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 2 novembre 2022, il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, mantenendo una distanza di almeno cinquecento metri.

2. Nell'interesse della Mele è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, insistendo nell'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica a causa dell'impossibilità di comprenderne il contenuto, in quanto scritta a mano con grafia illeggibile.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte, con orientamento risalente e varie volte confermato, ha precisato che non sussiste la nullità della sentenza di secondo grado, redatta a mano dal relatore con grafia di difficile lettura, qualora il testo non sia assolutamente inintellegibile, ma consenta alla parte di intenderne il contenuto e di esercitare il diritto di impugnazione ed al giudice ad quem il relativo sindacato (Sez. 5, n. 841 del 10/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268975 - 01): ciò che, nella specie, alla luce della natura processuale del vizio è stato constatato attraverso l'esame degli atti.

In tale contesto, il fatto che l'ordinanza impugnata non riporti letteralmente alcun brano del titolo genetico non rappresenta una conferma logica del vizio denunciato, ma esprime semplicemente l'autonomia espressiva del Tribunale investito della richiesta di riesame.

2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, in quanto sebbene giustificato formalmente dalla - in realtà, insussistente - illeggibilità dell'ordinanza impugnata, esso, peraltro ormai destinato a confrontarsi con l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro e non con il titolo genetico, semplicemente seleziona alcuni degli episodi valorizzati per individuare la base di gravità indiziaria, in tal modo esponendosi ad un duplice rilievo di inammissibilità.Per un verso, infatti, il ricorso si concentra sull'episodio avvenuto lungo la s.s. 106 e sulla vicenda accaduta il giorno 8 ottobre 2022, trascurando del tutto gli altri fatti; per altro verso, anche con riguardo ai primi, insiste nella propria lettura degli eventi, senza considerare i rilievi del Tribunale (per es., la circostanza che dell'aggressione asseritamente sofferta dalla ricorrente non esistono riscontri oggettivamente verificabili, residuando le sue soggettive doglianze indirizzate a terzi), in tal modo finendo per aspirare ad una rivalutazione delle risultanze inammissibile in questa sede.

Solo per completezza - assorbenti essendo i restanti rilievi qui svolti -, va aggiunto che anche i tre video dei quali il ricorso tratta restano di contenuto ignoto anche per la genericità che ha accompagnato la produzione dinanzi ai giudici di merito.

In altre parole, le frammentarie indicazioni contenute in ricorso aspirano ad una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215).

D'altro canto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).

3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2 novembre 2022, il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, mantenendo una distanza di almeno cinquecento metri. 2. Nell'interesse della Mele è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, insistendo nell'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica a causa dell'impossibilità di comprenderne il contenuto, in quanto scritta a mano con grafia illeggibile. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. Questa Corte, con orientamento risalente e varie volte confermato, ha precisato che non sussiste la nullità della sentenza di secondo grado, redatta a mano dal relatore con grafia di difficile lettura, qualora il testo non sia assolutamente inintellegibile, ma consenta alla parte di intenderne il contenuto e di esercitare il diritto di impugnazione ed al giudice ad quem il relativo sindacato (Sez. 5, n. 841 del 10/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268975 - 01): ciò che, nella specie, alla luce della natura processuale del vizio è stato constatato attraverso l'esame degli atti. In tale contesto, il fatto che l'ordinanza impugnata non riporti letteralmente alcun brano del titolo genetico non rappresenta una conferma logica del vizio denunciato, ma esprime semplicemente l'autonomia espressiva del Tribunale investito della richiesta di riesame. 2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, in quanto sebbene giustificato formalmente dalla - in realtà, insussistente - illeggibilità dell'ordinanza impugnata, esso, peraltro ormai destinato a confrontarsi con l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro e non con il titolo genetico, semplicemente seleziona alcuni degli episodi valorizzati per individuare la base di gravità indiziaria, in tal modo esponendosi ad un duplice rilievo di inammissibilità.Per un verso, infatti, il ricorso si concentra sull'episodio avvenuto lungo la s.s. 106 e sulla vicenda accaduta il giorno 8 ottobre 2022, trascurando del tutto gli altri fatti; per altro verso, anche con riguardo ai primi, insiste nella propria lettura degli eventi, senza considerare i rilievi del Tribunale (per es., la circostanza che dell'aggressione asseritamente sofferta dalla ricorrente non esistono riscontri oggettivamente verificabili, residuando le sue soggettive doglianze indirizzate a terzi), in tal modo finendo per aspirare ad una rivalutazione delle risultanze inammissibile in questa sede. Solo per completezza - assorbenti essendo i restanti rilievi qui svolti -, va aggiunto che anche i tre video dei quali il ricorso tratta restano di contenuto ignoto anche per la genericità che ha accompagnato la produzione dinanzi ai giudici di merito. In altre parole, le frammentarie indicazioni contenute in ricorso aspirano ad una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). D'altro canto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). 3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al p
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