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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 15925/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di furto pluriaggravato ex art. 56, 624, 625, primo comma, n. 2 e 7 cod. pen., con la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione giuridica del delitto di furto nella forma tentata, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che il delitto di furto di beni esposti alla pubblica fede si perfeziona nel momento in cui la refurtiva passa sotto il dominio esclusivo dell'agente, essendo irrilevanti la durata del possesso e la circostanza che la condotta di appropriazione sia scoperta e frustrata nello stesso luogo di commissione del reato (v.

Sez. 5, n. 36022, del 14/07/2022, Rv. 2831549 - 01); rilevato che, poiché il ricorso è inammissibile, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01), sia pure con riguardo a ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità.

In quella sede, le Sezioni Unite, valorizzando il percorso argomentativo di Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 - 01, hanno chiarito che è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso (come nel caso di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che il procedimento sia "pendente".

E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d a somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così de so il 08/03/2023 Il consiglier: :.stensore -1titsreSidente D E POSITATA ori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di furto pluriaggravato ex art. 56, 624, 625, primo comma, n. 2 e 7 cod. pen., con la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione giuridica del delitto di furto nella forma tentata, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che il delitto di furto di beni esposti alla pubblica fede si perfeziona nel momento in cui la refurtiva passa sotto il dominio esclusivo dell'agente, essendo irrilevanti la durata del possesso e la circostanza che la condotta di appropriazione sia scoperta e frustrata nello stesso luogo di commissione del reato (v. Sez. 5, n. 36022, del 14/07/2022, Rv. 2831549 - 01); rilevato che, poiché il ricorso è inammissibile, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01), sia pure con riguardo a ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità. In quella sede, le Sezioni Unite, valorizzando il percorso argomentativo di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 - 01, hanno chiarito che è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso (come nel caso di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che il procedimento sia "pendente". E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d a somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de so il 08/03/2023 Il consiglier: :.stensore -1titsreSidente D E POSITATA ori
Sentenza Cassazione n. 15925/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris