CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04665/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); considerato che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito, preso atto della rinuncia al principale motivo d’appello relativo all’assoluzione del reato ascritto, insistendo l’appellante solo sul motivo inerente al trattamento sanzionatorio ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti,ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità; che la Corte d’appello ha puntualmente evidenziato, quanto al trattamento sanzionatorio, come la pena inflitta sia congrua ed adeguata, alla luce dei criteri di cui all’art.133 cod. pen., alle modalità del fatto accertato, escludendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivi, anche in considerazione dei precedenti penali dell’imputato; che, pertanto, il ricorrente non si confronta con le effettive ragioni espresse nella decisione impugnata, limitandosi ad una mera reiterazione delle censure difensive già disattese, onde la doglianza risulta priva della necessaria specificità; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01